Article 23 / Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari
Articolo 23
Deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura in casi particolari
Le disposizioni particolari relative all'etichettatura di cui all'allegato I, punto 1.3, si applicano:
alle bombole del gas mobili;
ai contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas di petrolio liquefatto;
agli aerosol e ai contenitori muniti di un dispositivo sigillato di polverizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione;
ai metalli in forma massiva, alle leghe, alle miscele contenenti polimeri, alle miscele contenenti elastomeri;
agli esplosivi di cui all'allegato I, punto 2.1, immessi sul mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico;
sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1);
alle munizioni quali definite all’articolo 1, paragrafo 1, punto 3), della direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), salvo se è un articolo che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 8, del presente regolamento.