Article 45 / Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria
Articolo 45
Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria
Gli organismi designati forniscono tutte le garanzie richieste a tutela della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni possono essere utilizzate soltanto:
per rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza;
e,
su richiesta dello Stato membro, della Commissione o dell’agenzia, per avviare un’analisi statistica che esamini l’eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi.
Le informazioni non sono utilizzate per altri scopi.