NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02008R1272 · v20260701

3.4. Fornitura tramite stazioni di ricarica

3.4.    Fornitura tramite stazioni di ricarica

Quando sono fornite sostanze o miscele pericolose conformemente all’articolo 35, paragrafo 2 bis, il fornitore garantisce che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

la stazione di ricarica reca etichette corrispondenti alle etichette per ciascuna sostanza o miscela pericolosa fornita alla stazione;

b) 

le etichette della stazione di ricarica sono apposte saldamente in senso orizzontale in un punto visibile e soddisfano, mutatis mutandis, i requisiti di cui all’articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4;

c) 

sono applicate misure di attenuazione dei rischi per ridurre al minimo l’esposizione delle persone, in particolare dei bambini, e dell’ambiente;

d) 

sono adottate misure per impedire l’uso incontrollato della stazione di ricarica da parte dei bambini;

e) 

al momento della ricarica, il fornitore è disponibile in loco per offrire manutenzione e assistenza immediata, incluso per prestare assistenza in casi di emergenza;

f) 

le stazioni di ricarica possono funzionare all’aperto e al di fuori degli orari di lavoro solo se è possibile prestare assistenza immediata;

g) 

le sostanze o le miscele fornite da una stazione di ricarica non reagiscono tra loro in un modo che potrebbe mettere in pericolo i clienti o il personale;

h) 

il personale del fornitore ha una formazione adeguata per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei consumatori, degli utilizzatori professionali e per la propria sicurezza;

i) 

per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura di cui al titolo III del presente regolamento;

j) 

per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni relative all’imballaggio di cui al titolo IV del presente regolamento;

k) 

non sono fornite sostanze o miscele pericolose presso una stazione di ricarica se sono soddisfatti i criteri di classificazione in una delle seguenti classi di pericolo o differenziazioni:

i) 

tossicità acuta, tutte le categorie;

ii) 

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, tutte le categorie;

iii) 

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;

iv) 

corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;

v) 

gravi lesioni oculari, categoria 1;

vi) 

sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;

vii) 

sensibilizzazione della pelle, tutte le categorie;

viii) 

pericolo in caso di aspirazione;

ix) 

mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;

x) 

cancerogenicità, tutte le categorie;

xi) 

tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;

xii) 

gas infiammabili, tutte le categorie;

xiii) 

liquidi infiammabili, categorie 1 e 2;

xiv) 

solidi infiammabili, tutte le categorie;

xv) 

interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;

xvi) 

interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, tutte le categorie;

xvii) 

persistente, bioaccumulabile e tossica;

xviii) 

molto persistente e molto bioaccumulabile;

xix) 

persistente, mobile e tossica;

xx) 

molto persistente e molto mobile.

In deroga alla lettera a), un’unica etichetta sulla stazione di ricarica può riferirsi a più sostanze o miscele per le quali gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono identici, a condizione che indichi chiaramente il nome di ciascuna sostanza o miscela a cui si applica.

▼B

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.