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CELEX 02008R1272 · v20260701

3.2. Identificazione dei componenti della miscela

Un componente di una miscela è una sostanza o una miscela in miscela.

3.2.1.    Sostanze

L’identificatore del prodotto per le sostanze identificate conformemente al punto 3.3 è fornito a norma dell’articolo 18, paragrafo 2. Possono essere tuttavia utilizzati una denominazione INCI, un nome di Colour Index o un’altra denominazione chimica internazionale, purché la denominazione chimica sia nota e definisca in modo inequivocabile l’identità della sostanza. Deve essere altresì indicata la denominazione chimica delle sostanze per le quali è stata autorizzata una denominazione chimica alternativa conformemente all’articolo 24.

3.2.2.    Miscela in miscela

Quando una miscela è utilizzata nella composizione di una seconda miscela immessa sul mercato, la prima miscela è indicata come una miscela in miscela («MIM»).

Le informazioni sulle sostanze contenute in una MIM devono essere presentate secondo i criteri di cui al punto 3.2.1, a meno che il notificante non abbia accesso alle informazioni sulla composizione completa della MIM. In questo caso:

a) 

se è stato creato un UFI per la MIM e l’organismo designato ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell’UFI pertinente;

b) 

se è stato creato un UFI per la MIM, ma l’organismo designato non ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell’UFI pertinente e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM;

c) 

in mancanza di un UFI, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM.

3.2.3.    Identificazione mediante identificatori generici di componenti

In deroga ai punti 3.2.1 e 3.2.2, gli identificatori generici di componenti «profumi» o «coloranti» possono essere utilizzati per i componenti della miscela utilizzati esclusivamente per aggiungere profumo o colore, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— 
i componenti della miscela non sono classificati in relazione ad alcun pericolo per la salute,
— 
la concentrazione dei componenti della miscela identificati con un determinato identificatore generico di componente non supera in totale:
a) 

il 5 % della somma di profumi, e

b) 

il 25 % della somma di coloranti.

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