1.4.1. Le richieste di utilizzare una denominazione chimica alternativa a norma dell'articolo 24 possono essere soddisfatte soltanto se
alla sostanza non è stato attribuito un limite comunitario di esposizione sul luogo di lavoro e
il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle può dimostrare che l'uso della denominazione chimica alternativa soddisfa la necessità di fornire informazioni sufficienti per poter adottare nel luogo di lavoro le necessarie precauzioni ai fini della tutela della salute e della sicurezza e la necessità di assicurare che possano essere controllati i rischi connessi alla manipolazione della miscela, e
la sostanza è classificata esclusivamente in una o più delle seguenti categorie di pericolo:
una delle categorie di pericolo cui è fatto riferimento nella parte 2 del presente allegato;
tossicità acuta, categoria 4;
corrosione/irritazione della pelle, categoria 2;
gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 2;
tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 2 o 3;
tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 2;
nocivo per l'ambiente acquatico — tossicità cronica, categoria 3 o 4.