NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02008R1272 · v20260701

Article 34b / Disposizioni per l’etichettatura digitale

Articolo 34 ter

Disposizioni per l’etichettatura digitale

1.  

Se, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1 ter, un fornitore appone o stampa un supporto dati collegato a un’etichetta digitale, detto fornitore garantisce che questa soddisfi le norme generali e i requisiti tecnici seguenti:

a) 

tutti gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono riportati insieme in uno specifico spazio e separatamente dalle altre informazioni;

b) 

le informazioni sull’etichetta digitale sono consultabili;

c) 

le informazioni sull’etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell’Unione e rimangono accessibili per almeno 10 anni o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell’Unione;

d) 

l’etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza necessità di registrarsi o di scaricare o installare applicazioni o di creare una password;

e) 

le informazioni sull’etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supportare, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l’accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;

f) 

le informazioni sull’etichetta digitale sono accessibili con un massimo di due clic;

g) 

l’etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser;

h) 

se le informazioni riportate sull’etichetta digitale sono accessibili in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all’ubicazione geografica da cui avviene l’accesso.

2.  
È vietato monitorare, analizzare o utilizzare qualsiasi informazione il cui uso vada al di là di quanto è assolutamente necessario per la fornitura dell’etichettatura digitale.

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.