Article 34b / Disposizioni per l’etichettatura digitale
Articolo 34 ter
Disposizioni per l’etichettatura digitale
Se, a norma dell’articolo 31, paragrafo 1 ter, un fornitore appone o stampa un supporto dati collegato a un’etichetta digitale, detto fornitore garantisce che questa soddisfi le norme generali e i requisiti tecnici seguenti:
tutti gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono riportati insieme in uno specifico spazio e separatamente dalle altre informazioni;
le informazioni sull’etichetta digitale sono consultabili;
le informazioni sull’etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell’Unione e rimangono accessibili per almeno 10 anni o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell’Unione;
l’etichetta digitale è accessibile gratuitamente, senza necessità di registrarsi o di scaricare o installare applicazioni o di creare una password;
le informazioni sull’etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supportare, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l’accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;
le informazioni sull’etichetta digitale sono accessibili con un massimo di due clic;
l’etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser;
se le informazioni riportate sull’etichetta digitale sono accessibili in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all’ubicazione geografica da cui avviene l’accesso.