1.5.1. Esenzioni dall’articolo 31 conformemente all’articolo 29, paragrafo 1
1.5.1.1. Se si applica l’articolo 29, paragrafo 1, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 possono essere indicati su un cartellino pendente o su un imballaggio esterno.
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l’etichetta di un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, l’identificatore del prodotto di cui all’articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze o il nome commerciale o la designazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il numero di telefono dei fornitori della sostanza o miscela.