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CELEX 02008R1272 · v20260701

Article 7 / Sperimentazione su animali e sull'uomo

Articolo 7

Sperimentazione su animali e sull'uomo

1.  
Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati.
2.  
Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani.
3.  
Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.

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