Article 7 / Sperimentazione su animali e sull'uomo
Articolo 7
Sperimentazione su animali e sull'uomo
1.
Quando sono realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati.
2.
Ai fini del presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani.
3.
Ai fini del presente regolamento non sono effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici, possono tuttavia essere utilizzati ai fini del presente regolamento.