Article 53c / Atti delegati distinti per diversi poteri delegati
Articolo 53 quater
Atti delegati distinti per diversi poteri delegati
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun potere delegato a norma del presente regolamento, ad eccezione dei poteri delegati a norma dell’articolo 37, paragrafo 5, e dell’articolo 53, paragrafo 1, ai fini della modifica dell’allegato VI, le cui le parti 1 e 2 possono essere modificate in un unico atto insieme alla parte 3 del medesimo.