Article 30 / Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta
Articolo 30
Aggiornamento delle informazioni figuranti sull’etichetta
1.
In caso di modifica riguardante la classificazione o l’etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l’aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull’etichetta conformemente all’articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l’etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al fornitore.
2.
Qualora sia necessaria una modifica riguardante la classificazione o l’etichettatura di una sostanza o miscela diversa da quelle di cui al paragrafo 1, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l’etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso entro 18 mesi dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al fornitore.
3.
I paragrafi 1 e 2 non si applicano se una modifica riguardante la classificazione e l’etichettatura di una sostanza o miscela è stata determinata da una classificazione e un’etichettatura armonizzate di una sostanza in virtù di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 37, paragrafo 5, o di una disposizione di un atto delegato adottato a norma dell’articolo 53, paragrafo 1. In tali casi, il fornitore assicura che l’etichetta sia aggiornata entro la data stabilita nel rispettivo atto delegato.
4.
Il fornitore di una sostanza o miscela che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 o del regolamento (UE) n. 528/2012 aggiorna l’etichetta conformemente a detti regolamenti.