NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02008R1272 · v20260701

1.2. Etichettatura

1.2.   Etichettatura

1.2.1.1.

I pittogrammi di pericolo hanno la forma di un quadrato poggiante su una punta.

1.2.1.2.

I pittogrammi di pericolo riportati nell’allegato V sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile.

1.2.1.3.

Ogni pittogramma di pericolo copre almeno un quindicesimo della superficie minima dell’etichetta contenente le informazioni di cui all’articolo 17. La superficie minima di ogni pittogramma di pericolo non misura meno di 1 cm2.

1.2.1.4.

Le dimensioni dell’etichetta e di ogni pittogramma sono le seguenti:

Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi

Capacità dell’imballaggio

Dimensioni dell’etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all’articolo 17

Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)

Non superore a 3 litri:

Possibilmente almeno 52 × 74

Non inferiori a 10 × 10

Possibilmente almeno 16 × 16

Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:

Almeno 74 × 105

Almeno 23 × 23

Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:

Almeno 105 × 148

Almeno 32 × 32

Superiore a 500 litri:

Almeno 148 × 210

Almeno 46 × 46

▼M37

1.2.1.6.

Etichette pieghevoli

1.2.1.6.1. Sulla prima pagina dell’etichetta pieghevole figurano almeno gli elementi seguenti:

i) 

il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

ii) 

la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

iii) 

gli identificatori del prodotto in tutte le lingue dell’etichetta utilizzate nelle pagine interne, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele;

iv) 

se del caso, i pittogrammi di pericolo;

v) 

se del caso, le avvertenze in tutte le lingue dell’etichetta utilizzate nelle pagine interne;

vi) 

se del caso, l’identificatore unico di formula, a meno che non sia stampato o apposto sull’imballaggio interno conformemente all’allegato VIII, parte A, punto 5.3, del presente regolamento;

vii) 

un riferimento alle informazioni di sicurezza complete contenute nell’etichetta pieghevole in tutte le lingue dell’etichetta o un simbolo che informi l’utente della possibilità di aprire l’etichetta e illustri che sono disponibili informazioni supplementari nelle pagine interne;

viii) 

un’abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua) per tutte le lingue utilizzate nelle pagine interne.

1.2.1.6.2. Sulle pagine interne dell’etichetta pieghevole figurano, ad eccezione del pittogramma di pericolo e dell’identificazione del fornitore, tutti gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, riportati in ciascuna delle lingue menzionate nella prima pagina e raggruppati per lingua, tramite l’abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua).

1.2.1.6.3. Sul retro dell’etichetta pieghevole figurano tutti gli elementi dell’etichetta riportati nella prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue utilizzate nelle pagine interne.

▼B

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.