1.5.2. Esenzioni dall’articolo 17 conformemente all’articolo 29, paragrafo 2
1.5.2.1. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml
1.5.2.1.1. Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:
la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e
la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:
Gas comburenti di categoria 1;
Gas sotto pressione;
Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3;
Solidi infiammabili di categoria 1 or 2;
Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da C a F;
Sostanze o miscele auto-riscaldanti di categoria 2;
Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili di categoria 1, 2 or 3;
Liquidi comburenti di categoria 2 o 3;
Solidi comburenti di categoria 2 o 3;
Periossido organico dei tipi da C a F;
Tossicità acuta della categoria 4, se le sostanze o miscele non sono fornite al pubblico;
Irritazione cutanea di categoria 2;
Irritazione oculare di categoria 2;
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola di categoria 2 o 3, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;
Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità acuta di categoria 1;
Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica di categoria 1 o 2.
Le esenzioni relative all'etichettatura di piccoli imballaggi di aerosol come infiammabili stabilite nella direttiva 75/324/CEE si applicano ai generatori di aerosol.
1.5.2.1.2. I consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:
La quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e
La sostanza o miscela sono classificate in una o più delle seguenti categorie di pericolo:
Gas infiammabili della categoria 2;
Tossicità sulla riproduzione: effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento;
Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica della categoria 3 o 4.
1.5.2.1.3. ►M2 Il pittogramma, l'avvertenza, l’indicazione di pericolo e il consiglio di prudenza associati alle categorie di pericolo elencate qui di seguito possono non figurare tra gli elementi dell’etichetta prescritti all’articolo 17 se: ◄
la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e
la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:
Corrosivo per i metalli.
1.5.2.2. Etichettatura di imballaggi solubili monouso
Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono non figurare sugli imballaggi solubili monouso se:
la quantità contenuta in ciascun imballaggio solubile non è superiore a 25 ml;
la classificazione del contenuto dell’imballaggio solubile è esclusivamente una o più delle categorie di pericolo elencate ai punti 1.5.2.1.1, lettera b), 1.5.2.1.2, lettera b), oppure 1.5.2.1.3, lettera b); e
l'imballaggio solubile è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa integralmente le prescrizioni dell'articolo 17.
1.5.2.3. La sezione 1.5.2.2 non si applica alle sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE.
1.5.2.4. Etichettatura di imballaggio interno che non contiene una quantità superiore a 10 ml
1.5.2.4.1. Gli elementi dell’etichetta prescritti dall’articolo 17 possono essere omessi dall’imballaggio interno se il contenuto dell’imballaggio interno non supera i 10 ml e in presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o utilizzatore a valle a fini di ricerca e sviluppo scientifici o di analisi del controllo di qualità e l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17;
la sostanza o miscela non richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:
tossicità acuta, tutte le categorie;
tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;
tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;
corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;
gravi lesioni oculari, categoria 1;
sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;
pericolo in caso di aspirazione;
mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;
cancerogenicità, tutte le categorie;
tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;
interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;
la sostanza o miscela richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parte 1 o 2, ma non è classificata in nessuna delle classi e categorie di pericolo di cui alla lettera b) del presente punto e ha un imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17.
1.5.2.4.2. Nonostante i punti 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, l’etichetta apposta sull’imballaggio interno deve riportare l’identificatore di prodotto e, ove appropriato, i pittogrammi di pericolo «GHS01», «GHS05», «GHS06» e/o «GHS08». Ove vengano assegnati più di due pittogrammi, «GHS06» e «GHS08» possono avere la precedenza su «GHS01» e «GHS05».
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1.5.2.5. |
La sezione 1.5.2.4 non si applica a sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 o (UE) n. 528/2012. |