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CELEX 02008R1272 · v20260701

1.5.2. Esenzioni dall’articolo 17 conformemente all’articolo 29, paragrafo 2

▼B

1.5.2.1.   Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

1.5.2.1.1. Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:

a) 

la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e

b) 

la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

1) 

Gas comburenti di categoria 1;

2) 

Gas sotto pressione;

3) 

Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3;

4) 

Solidi infiammabili di categoria 1 or 2;

5) 

Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da C a F;

6) 

Sostanze o miscele auto-riscaldanti di categoria 2;

7) 

Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili di categoria 1, 2 or 3;

8) 

Liquidi comburenti di categoria 2 o 3;

9) 

Solidi comburenti di categoria 2 o 3;

10) 

Periossido organico dei tipi da C a F;

11) 

Tossicità acuta della categoria 4, se le sostanze o miscele non sono fornite al pubblico;

12) 

Irritazione cutanea di categoria 2;

13) 

Irritazione oculare di categoria 2;

14) 

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola di categoria 2 o 3, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;

15) 

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;

16) 

Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità acuta di categoria 1;

17) 

Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica di categoria 1 o 2.

Le esenzioni relative all'etichettatura di piccoli imballaggi di aerosol come infiammabili stabilite nella direttiva 75/324/CEE si applicano ai generatori di aerosol.

1.5.2.1.2. I consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:

a) 

La quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e

b) 

La sostanza o miscela sono classificate in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

1) 

Gas infiammabili della categoria 2;

2) 

Tossicità sulla riproduzione: effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento;

3) 

Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica della categoria 3 o 4.

1.5.2.1.3.  ►M2  Il pittogramma, l'avvertenza, l’indicazione di pericolo e il consiglio di prudenza associati alle categorie di pericolo elencate qui di seguito possono non figurare tra gli elementi dell’etichetta prescritti all’articolo 17 se: ◄

a) 

la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e

b) 

la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

1) 

Corrosivo per i metalli.

1.5.2.2.   Etichettatura di imballaggi solubili monouso

Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono non figurare sugli imballaggi solubili monouso se:

a) 

la quantità contenuta in ciascun imballaggio solubile non è superiore a 25 ml;

▼M2

b) 

la classificazione del contenuto dell’imballaggio solubile è esclusivamente una o più delle categorie di pericolo elencate ai punti 1.5.2.1.1, lettera b), 1.5.2.1.2, lettera b), oppure 1.5.2.1.3, lettera b); e

▼B

c) 

l'imballaggio solubile è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa integralmente le prescrizioni dell'articolo 17.

1.5.2.3. La sezione 1.5.2.2 non si applica alle sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE.

▼M4

1.5.2.4.    Etichettatura di imballaggio interno che non contiene una quantità superiore a 10 ml

▼M37

1.5.2.4.1. Gli elementi dell’etichetta prescritti dall’articolo 17 possono essere omessi dall’imballaggio interno se il contenuto dell’imballaggio interno non supera i 10 ml e in presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a) 

la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o utilizzatore a valle a fini di ricerca e sviluppo scientifici o di analisi del controllo di qualità e l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17;

b) 

la sostanza o miscela non richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:

i) 

tossicità acuta, tutte le categorie;

ii) 

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;

iii) 

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;

iv) 

corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;

v) 

gravi lesioni oculari, categoria 1;

vi) 

sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;

vii) 

pericolo in caso di aspirazione;

viii) 

mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;

ix) 

cancerogenicità, tutte le categorie;

x) 

tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;

xi) 

interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;

c) 

la sostanza o miscela richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parte 1 o 2, ma non è classificata in nessuna delle classi e categorie di pericolo di cui alla lettera b) del presente punto e ha un imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17.

▼M4

1.5.2.4.2. Nonostante i punti 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, l’etichetta apposta sull’imballaggio interno deve riportare l’identificatore di prodotto e, ove appropriato, i pittogrammi di pericolo «GHS01», «GHS05», «GHS06» e/o «GHS08». Ove vengano assegnati più di due pittogrammi, «GHS06» e «GHS08» possono avere la precedenza su «GHS01» e «GHS05».

1.5.2.5.

La sezione 1.5.2.4 non si applica a sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 o (UE) n. 528/2012.

▼M37

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