1.5. Esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio
1.5. Esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio
1.5.1.1. Se si applica l’articolo 29, paragrafo 1, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 possono essere indicati su un cartellino pendente o su un imballaggio esterno.
1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l’etichetta di un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, l’identificatore del prodotto di cui all’articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze o il nome commerciale o la designazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il numero di telefono dei fornitori della sostanza o miscela.
1.5.2. Esenzioni dall’articolo 17 conformemente all’articolo 29, paragrafo 2
1.5.2.1. Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml
1.5.2.1.1. Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:
la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e
la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:
Gas comburenti di categoria 1;
Gas sotto pressione;
Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3;
Solidi infiammabili di categoria 1 or 2;
Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da C a F;
Sostanze o miscele auto-riscaldanti di categoria 2;
Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili di categoria 1, 2 or 3;
Liquidi comburenti di categoria 2 o 3;
Solidi comburenti di categoria 2 o 3;
Periossido organico dei tipi da C a F;
Tossicità acuta della categoria 4, se le sostanze o miscele non sono fornite al pubblico;
Irritazione cutanea di categoria 2;
Irritazione oculare di categoria 2;
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola di categoria 2 o 3, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;
Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità acuta di categoria 1;
Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica di categoria 1 o 2.
Le esenzioni relative all'etichettatura di piccoli imballaggi di aerosol come infiammabili stabilite nella direttiva 75/324/CEE si applicano ai generatori di aerosol.
1.5.2.1.2. I consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:
La quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e
La sostanza o miscela sono classificate in una o più delle seguenti categorie di pericolo:
Gas infiammabili della categoria 2;
Tossicità sulla riproduzione: effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento;
Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica della categoria 3 o 4.
1.5.2.1.3. ►M2 Il pittogramma, l'avvertenza, l’indicazione di pericolo e il consiglio di prudenza associati alle categorie di pericolo elencate qui di seguito possono non figurare tra gli elementi dell’etichetta prescritti all’articolo 17 se: ◄
la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e
la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:
Corrosivo per i metalli.
1.5.2.2. Etichettatura di imballaggi solubili monouso
Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono non figurare sugli imballaggi solubili monouso se:
la quantità contenuta in ciascun imballaggio solubile non è superiore a 25 ml;
la classificazione del contenuto dell’imballaggio solubile è esclusivamente una o più delle categorie di pericolo elencate ai punti 1.5.2.1.1, lettera b), 1.5.2.1.2, lettera b), oppure 1.5.2.1.3, lettera b); e
l'imballaggio solubile è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa integralmente le prescrizioni dell'articolo 17.
1.5.2.3. La sezione 1.5.2.2 non si applica alle sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE.
1.5.2.4. Etichettatura di imballaggio interno che non contiene una quantità superiore a 10 ml
1.5.2.4.1. Gli elementi dell’etichetta prescritti dall’articolo 17 possono essere omessi dall’imballaggio interno se il contenuto dell’imballaggio interno non supera i 10 ml e in presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni:
la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o utilizzatore a valle a fini di ricerca e sviluppo scientifici o di analisi del controllo di qualità e l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17;
la sostanza o miscela non richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:
tossicità acuta, tutte le categorie;
tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;
tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;
corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;
gravi lesioni oculari, categoria 1;
sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;
pericolo in caso di aspirazione;
mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;
cancerogenicità, tutte le categorie;
tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;
interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;
la sostanza o miscela richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parte 1 o 2, ma non è classificata in nessuna delle classi e categorie di pericolo di cui alla lettera b) del presente punto e ha un imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17.
1.5.2.4.2. Nonostante i punti 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, l’etichetta apposta sull’imballaggio interno deve riportare l’identificatore di prodotto e, ove appropriato, i pittogrammi di pericolo «GHS01», «GHS05», «GHS06» e/o «GHS08». Ove vengano assegnati più di due pittogrammi, «GHS06» e «GHS08» possono avere la precedenza su «GHS01» e «GHS05».
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1.5.2.5. |
La sezione 1.5.2.4 non si applica a sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 o (UE) n. 528/2012. |