Article 39 / Ambito di applicazione
Articolo 39
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a:
a)
sostanze soggette a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006;
b)
sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, rispondenti ai criteri di classificazione come pericolose, che sono immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di una miscela oltre i limiti di concentrazione specificati nel presente regolamento o nella direttiva 1999/45/CE, se del caso, il che determina la classificazione della miscela come pericolosa.