Article 16 / Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature
Articolo 16
Classificazione delle sostanze comprese nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature
1.
I fabbricanti e gli importatori possono classificare una sostanza in modo diverso dalla classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, a condizione di comunicare all'agenzia, unitamente alla notifica di cui all'articolo 40, le ragioni di tale classificazione.
2.
Il paragrafo 1 non si applica se la classificazione figurante nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature è una classificazione armonizzata compresa nell'allegato VI, parte 3.