Article 36 / Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze
Articolo 36
Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze
Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l'articolo 37:
sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, 1 A o 1B (allegato I, punto 3.4);
mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);
cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);
tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7);
interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, categoria 1 o 2 (allegato I, punto 3.11);
interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, categoria 1 o 2 (allegato I, punto 4.2);
proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (allegato I, punto 4.3);
proprietà molto persistenti e molto bioaccumulabili (allegato I, punto 4.3);
proprietà persistenti, mobili e tossiche (allegato I, punto 4.4);
proprietà molto persistenti e molto mobili (allegato I, punto 4.4).