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TITLE VII / DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

▼M37

▼M37

Articolo 48

Pubblicità

1.  
Qualsiasi pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta, a seconda dei casi, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II. Qualsiasi pubblicità di tale sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.».
2.  
Qualsiasi pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall’articolo 25, paragrafo 6, riporta i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II. Qualsiasi pubblicità di tali miscele destinate alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.».
3.  
Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni che non sono destinate a comparire sull’etichetta o sull’imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.

Articolo 48

Pubblicità

Pubblicità

1.  
Qualsiasi pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta, a seconda dei casi, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II. Qualsiasi pubblicità di tale sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.».
1.  
Qualsiasi pubblicità di una sostanza classificata come pericolosa riporta, a seconda dei casi, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II. Qualsiasi pubblicità di tale sostanza destinata alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.».
2.  
Qualsiasi pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall’articolo 25, paragrafo 6, riporta i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II. Qualsiasi pubblicità di tali miscele destinate alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.».
2.  
Qualsiasi pubblicità di una miscela classificata come pericolosa o disciplinata dall’articolo 25, paragrafo 6, riporta i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH di cui all’allegato II. Qualsiasi pubblicità di tali miscele destinate alla vendita al pubblico riporta inoltre la dicitura: «Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.».
3.  
Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni che non sono destinate a comparire sull’etichetta o sull’imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.
3.  
Qualsiasi pubblicità di una sostanza o miscela classificata come pericolosa non contiene indicazioni che non sono destinate a comparire sull’etichetta o sull’imballaggio di tale sostanza o miscela conformemente all’articolo 25, paragrafo 4.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze possono essere omessi se la pubblicità non è visiva.

▼M37

▼M37

Articolo 48 bis

Offerte di vendita a distanza

Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17.

Articolo 48 bis

Offerte di vendita a distanza

Offerte di vendita a distanza

Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, l’offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17.

▼B

▼B

Articolo 49

Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni

1.  

I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.

I fornitori conservano tali informazioni unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.  
Se il fornitore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o della miscela in questione è tenuto all'obbligo di cui al paragrafo 1 in luogo del fornitore.
3.  

L'autorità competente, le autorità di attuazione di uno Stato membro nel quale il fornitore è stabilito o l'agenzia possono chiedere al fornitore di comunicare loro le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 1.

Tuttavia l'agenzia, se dispone di tali informazioni in quanto le sono state trasmesse ai fini di una registrazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di una notifica di cui all'articolo 40 del presente regolamento, ricorre a esse e l'autorità si rivolge all'agenzia.

Articolo 49

Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni

Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni

1.  

I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.

I fornitori conservano tali informazioni unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

1.  

I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.

I fornitori conservano tali informazioni unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

I fornitori raccolgono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.

I fornitori conservano tali informazioni unitamente alle informazioni prescritte dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.  
Se il fornitore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o della miscela in questione è tenuto all'obbligo di cui al paragrafo 1 in luogo del fornitore.
2.  
Se il fornitore cessa l'attività o trasferisce in tutto o in parte le sue operazioni a un terzo, il soggetto responsabile della liquidazione dell'impresa del fornitore o che assume la responsabilità dell'immissione sul mercato della sostanza o della miscela in questione è tenuto all'obbligo di cui al paragrafo 1 in luogo del fornitore.
3.  

L'autorità competente, le autorità di attuazione di uno Stato membro nel quale il fornitore è stabilito o l'agenzia possono chiedere al fornitore di comunicare loro le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 1.

Tuttavia l'agenzia, se dispone di tali informazioni in quanto le sono state trasmesse ai fini di una registrazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di una notifica di cui all'articolo 40 del presente regolamento, ricorre a esse e l'autorità si rivolge all'agenzia.

3.  

L'autorità competente, le autorità di attuazione di uno Stato membro nel quale il fornitore è stabilito o l'agenzia possono chiedere al fornitore di comunicare loro le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 1.

Tuttavia l'agenzia, se dispone di tali informazioni in quanto le sono state trasmesse ai fini di una registrazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di una notifica di cui all'articolo 40 del presente regolamento, ricorre a esse e l'autorità si rivolge all'agenzia.

L'autorità competente, le autorità di attuazione di uno Stato membro nel quale il fornitore è stabilito o l'agenzia possono chiedere al fornitore di comunicare loro le informazioni di cui al primo comma del paragrafo 1.

Tuttavia l'agenzia, se dispone di tali informazioni in quanto le sono state trasmesse ai fini di una registrazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di una notifica di cui all'articolo 40 del presente regolamento, ricorre a esse e l'autorità si rivolge all'agenzia.

Articolo 50

Compiti dell'agenzia

1.  
L'agenzia presta agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la migliore consulenza scientifica e tecnica possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che rientrano nell'ambito della sua competenza e che le sono sottoposte conformemente al presente regolamento.
2.  

Il segretariato dell'agenzia:

▼M37

a) 

fornisce all’industria, ove opportuno, orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati in merito all’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

b) 

fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi all’applicazione e all’attuazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell’articolo 44.

▼M37

3.  
Quando agisce in qualità di organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 bis, l’agenzia predispone gli strumenti necessari per fornire l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, all’organismo o agli organismi designati pertinenti dello Stato membro designante affinché possano svolgere i loro compiti in materia di risposta di emergenza sanitaria e misure preventive.
4.  
All’agenzia sono fornite risorse adeguate per sostenere il suo lavoro.

▼B

Articolo 50

Compiti dell'agenzia

Compiti dell'agenzia

1.  
L'agenzia presta agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la migliore consulenza scientifica e tecnica possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che rientrano nell'ambito della sua competenza e che le sono sottoposte conformemente al presente regolamento.
1.  
L'agenzia presta agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la migliore consulenza scientifica e tecnica possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che rientrano nell'ambito della sua competenza e che le sono sottoposte conformemente al presente regolamento.
2.  

Il segretariato dell'agenzia:

▼M37

a) 

fornisce all’industria, ove opportuno, orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati in merito all’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

b) 

fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi all’applicazione e all’attuazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell’articolo 44.

2.  

Il segretariato dell'agenzia:

▼M37

a) 

fornisce all’industria, ove opportuno, orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati in merito all’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

b) 

fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi all’applicazione e all’attuazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell’articolo 44.

Il segretariato dell'agenzia:

▼M37

▼M37
a) 

fornisce all’industria, ove opportuno, orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati in merito all’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

a) 
a) 

fornisce all’industria, ove opportuno, orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati in merito all’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

fornisce all’industria, ove opportuno, orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati in merito all’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

b) 

fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi all’applicazione e all’attuazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell’articolo 44.

b) 
b) 

fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi all’applicazione e all’attuazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell’articolo 44.

fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi all’applicazione e all’attuazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell’articolo 44.

▼M37

▼M37
3.  
Quando agisce in qualità di organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 bis, l’agenzia predispone gli strumenti necessari per fornire l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, all’organismo o agli organismi designati pertinenti dello Stato membro designante affinché possano svolgere i loro compiti in materia di risposta di emergenza sanitaria e misure preventive.
3.  
Quando agisce in qualità di organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 bis, l’agenzia predispone gli strumenti necessari per fornire l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, all’organismo o agli organismi designati pertinenti dello Stato membro designante affinché possano svolgere i loro compiti in materia di risposta di emergenza sanitaria e misure preventive.
bis
4.  
All’agenzia sono fornite risorse adeguate per sostenere il suo lavoro.
4.  
All’agenzia sono fornite risorse adeguate per sostenere il suo lavoro.

▼B

▼B

Articolo 51

Clausola di libera circolazione

Gli Stati membri si astengono dal vietare, limitare od ostacolare, per motivi inerenti alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai sensi del presente regolamento, l'immissione sul mercato di sostanze o miscele conformi al presente regolamento e, se del caso, ad atti comunitari di attuazione del medesimo.

Articolo 51

Clausola di libera circolazione

Clausola di libera circolazione

Gli Stati membri si astengono dal vietare, limitare od ostacolare, per motivi inerenti alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai sensi del presente regolamento, l'immissione sul mercato di sostanze o miscele conformi al presente regolamento e, se del caso, ad atti comunitari di attuazione del medesimo.

Articolo 52

Clausola di salvaguardia

1.  
Se uno Stato membro ha fondati motivi di ritenere che una sostanza o miscela, quantunque conforme alle prescrizioni del presente regolamento, comporti un rischio grave per la salute umana o per l'ambiente per ragioni inerenti alla classificazione, all'etichettatura o all'imballaggio, può adottare appropriate misure provvisorie. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione, l'agenzia e gli altri Stati membri, specificando i motivi della sua decisione.

▼M37

2.  
Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro, la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2, per autorizzare la misura provvisoria per un periodo indicato nella decisione o per invitare lo Stato membro a revocare la misura provvisoria.

▼B

3.  
Se è autorizzata una misura provvisoria relativa alla classificazione o all'etichettatura di una sostanza di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione l'autorità competente dello Stato membro interessato presenta all'agenzia, secondo la procedura di cui all'articolo 37, una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate.

Articolo 52

Clausola di salvaguardia

Clausola di salvaguardia

1.  
Se uno Stato membro ha fondati motivi di ritenere che una sostanza o miscela, quantunque conforme alle prescrizioni del presente regolamento, comporti un rischio grave per la salute umana o per l'ambiente per ragioni inerenti alla classificazione, all'etichettatura o all'imballaggio, può adottare appropriate misure provvisorie. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione, l'agenzia e gli altri Stati membri, specificando i motivi della sua decisione.
1.  
Se uno Stato membro ha fondati motivi di ritenere che una sostanza o miscela, quantunque conforme alle prescrizioni del presente regolamento, comporti un rischio grave per la salute umana o per l'ambiente per ragioni inerenti alla classificazione, all'etichettatura o all'imballaggio, può adottare appropriate misure provvisorie. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione, l'agenzia e gli altri Stati membri, specificando i motivi della sua decisione.

▼M37

▼M37
2.  
Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro, la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2, per autorizzare la misura provvisoria per un periodo indicato nella decisione o per invitare lo Stato membro a revocare la misura provvisoria.
2.  
Entro 60 giorni dal ricevimento delle informazioni da parte dello Stato membro, la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 54, paragrafo 2, per autorizzare la misura provvisoria per un periodo indicato nella decisione o per invitare lo Stato membro a revocare la misura provvisoria.

▼B

▼B
3.  
Se è autorizzata una misura provvisoria relativa alla classificazione o all'etichettatura di una sostanza di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione l'autorità competente dello Stato membro interessato presenta all'agenzia, secondo la procedura di cui all'articolo 37, una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate.
3.  
Se è autorizzata una misura provvisoria relativa alla classificazione o all'etichettatura di una sostanza di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione l'autorità competente dello Stato membro interessato presenta all'agenzia, secondo la procedura di cui all'articolo 37, una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate.

Articolo 53

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

▼M20

1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l’articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all’utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l’evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.

Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

▼M37

1 bis.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell’allegato I al fine di includere gli elementi dell’etichetta che possono essere forniti solo su un’etichetta digitale, a condizione che il GHS non richieda che tali elementi dell’etichetta appaiano sull’etichetta fisica. Nell’adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, delle esigenze della società e dell’esigenza di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
1 ter.  

Per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e agli sviluppi futuri nel settore della digitalizzazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori dettagli sulle disposizioni per l’etichettatura digitale di cui agli articoli 34 bis e 34 ter. Tali dettagli riguardano, in particolare, le soluzioni informatiche che possono essere utilizzate e i mezzi alternativi per fornire le informazioni. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione:

a) 

garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;

b) 

incentiva l’innovazione;

c) 

garantisce la neutralità tecnologica evitando di imporre vincoli o requisiti riguardo alle scelte di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

d) 

tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;

e) 

garantisce che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute umana e dell’ambiente.

▼M37

2.  
La Commissione, agendo per conto dell’Unione e degli Stati membri, coopera, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, al fine di promuovere l’armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l’ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili, nonché l’adeguamento dei criteri per approcci alternativi, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e la valutazione della necessità di nuovi criteri per le sostanze immunotossiche e neurotossiche.

▼M37

3.  
La Commissione valuta periodicamente l’evoluzione di approcci alternativi come i metodi alternativi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e adotta atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di aggiornare, se del caso, l’allegato I del presente regolamento per tenere conto di tali progressi tecnici. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 53 bis per aggiornare l’allegato I del presente regolamento e adeguare i criteri, preferibilmente entro 18 mesi dall’inclusione dei criteri relativi ai dati provenienti da sperimentazioni non basate sugli animali nei criteri di classificazione ed etichettatura armonizzati a livello delle Nazioni Unite.

Articolo 53

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

▼M20

▼M20
1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l’articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all’utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l’evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.
1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l’articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all’utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l’evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.
bis

Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

ter

▼M37

▼M37
1 bis.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell’allegato I al fine di includere gli elementi dell’etichetta che possono essere forniti solo su un’etichetta digitale, a condizione che il GHS non richieda che tali elementi dell’etichetta appaiano sull’etichetta fisica. Nell’adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, delle esigenze della società e dell’esigenza di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
1 bis.   bis
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis per modificare il punto 1.6 dell’allegato I al fine di includere gli elementi dell’etichetta che possono essere forniti solo su un’etichetta digitale, a condizione che il GHS non richieda che tali elementi dell’etichetta appaiano sull’etichetta fisica. Nell’adottare gli atti delegati la Commissione tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, delle esigenze della società e dell’esigenza di un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
bis
1 ter.  

Per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e agli sviluppi futuri nel settore della digitalizzazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori dettagli sulle disposizioni per l’etichettatura digitale di cui agli articoli 34 bis e 34 ter. Tali dettagli riguardano, in particolare, le soluzioni informatiche che possono essere utilizzate e i mezzi alternativi per fornire le informazioni. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione:

a) 

garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;

b) 

incentiva l’innovazione;

c) 

garantisce la neutralità tecnologica evitando di imporre vincoli o requisiti riguardo alle scelte di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

d) 

tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;

e) 

garantisce che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute umana e dell’ambiente.

1 ter.   ter

Per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e agli sviluppi futuri nel settore della digitalizzazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori dettagli sulle disposizioni per l’etichettatura digitale di cui agli articoli 34 bis e 34 ter. Tali dettagli riguardano, in particolare, le soluzioni informatiche che possono essere utilizzate e i mezzi alternativi per fornire le informazioni. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione:

a) 

garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;

b) 

incentiva l’innovazione;

c) 

garantisce la neutralità tecnologica evitando di imporre vincoli o requisiti riguardo alle scelte di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

d) 

tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;

e) 

garantisce che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute umana e dell’ambiente.

Per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e agli sviluppi futuri nel settore della digitalizzazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori dettagli sulle disposizioni per l’etichettatura digitale di cui agli articoli 34 bis e 34 ter. Tali dettagli riguardano, in particolare, le soluzioni informatiche che possono essere utilizzate e i mezzi alternativi per fornire le informazioni. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione:

bis bis ter
a) 

garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;

a) 
a) 

garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;

garantisce la coerenza con altri atti pertinenti dell’Unione;

b) 

incentiva l’innovazione;

b) 
b) 

incentiva l’innovazione;

incentiva l’innovazione;

c) 

garantisce la neutralità tecnologica evitando di imporre vincoli o requisiti riguardo alle scelte di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

c) 
c) 

garantisce la neutralità tecnologica evitando di imporre vincoli o requisiti riguardo alle scelte di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

garantisce la neutralità tecnologica evitando di imporre vincoli o requisiti riguardo alle scelte di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze;

d) 

tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;

d) 
d) 

tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;

tiene conto del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell’Unione, nonché della disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni sulle sostanze chimiche;

e) 

garantisce che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute umana e dell’ambiente.

e) 
e) 

garantisce che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute umana e dell’ambiente.

garantisce che la digitalizzazione non comprometta la protezione della salute umana e dell’ambiente.

▼M37

▼M37
2.  
La Commissione, agendo per conto dell’Unione e degli Stati membri, coopera, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, al fine di promuovere l’armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l’ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili, nonché l’adeguamento dei criteri per approcci alternativi, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e la valutazione della necessità di nuovi criteri per le sostanze immunotossiche e neurotossiche.
2.  
La Commissione, agendo per conto dell’Unione e degli Stati membri, coopera, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, al fine di promuovere l’armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura degli interferenti endocrini per la salute umana, interferenti endocrini per l’ambiente, delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, molto persistenti e molto bioaccumulabili, persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili, nonché l’adeguamento dei criteri per approcci alternativi, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e la valutazione della necessità di nuovi criteri per le sostanze immunotossiche e neurotossiche.

▼M37

▼M37
3.  
La Commissione valuta periodicamente l’evoluzione di approcci alternativi come i metodi alternativi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e adotta atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di aggiornare, se del caso, l’allegato I del presente regolamento per tenere conto di tali progressi tecnici. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 53 bis per aggiornare l’allegato I del presente regolamento e adeguare i criteri, preferibilmente entro 18 mesi dall’inclusione dei criteri relativi ai dati provenienti da sperimentazioni non basate sugli animali nei criteri di classificazione ed etichettatura armonizzati a livello delle Nazioni Unite.
3.  
La Commissione valuta periodicamente l’evoluzione di approcci alternativi come i metodi alternativi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per la classificazione delle sostanze e delle miscele, in particolare metodi di sperimentazione non animale, e adotta atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di aggiornare, se del caso, l’allegato I del presente regolamento per tenere conto di tali progressi tecnici. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 53 bis per aggiornare l’allegato I del presente regolamento e adeguare i criteri, preferibilmente entro 18 mesi dall’inclusione dei criteri relativi ai dati provenienti da sperimentazioni non basate sugli animali nei criteri di classificazione ed etichettatura armonizzati a livello delle Nazioni Unite.
bis bis

▼M20

▼M20

Articolo 53 bis

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M37

2.  
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 37, paragrafi 5 e 7, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 37, paragrafi 5 e 7, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

▼M20

4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 5 ).
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M37

6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, dell’articolo 37, paragrafi 5 e 7, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter o dell’articolo 53, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

▼M20

Articolo 53 bis

Esercizio della delega

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼M37

▼M37
2.  
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 37, paragrafi 5 e 7, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
2.  
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 37, paragrafi 5 e 7, all’articolo 45, paragrafo 4, e all’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 dicembre 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
bis ter
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 37, paragrafi 5 e 7, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 37, paragrafi 5 e 7, all’articolo 45, paragrafo 4, all’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
bis ter Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

▼M20

▼M20
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 5 ).
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 5 ).
5 5
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

▼M37

▼M37
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, dell’articolo 37, paragrafi 5 e 7, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter o dell’articolo 53, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, dell’articolo 37, paragrafi 5 e 7, dell’articolo 45, paragrafo 4, e dell’articolo 53, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter o dell’articolo 53, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
bis ter

▼M20

▼M20

Articolo 53 ter

Procedura d’urgenza

1.  
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 53 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.;

Articolo 53 ter

Procedura d’urgenza

Procedura d’urgenza

1.  
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
1.  
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 53 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.;
2.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 53 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.;
bis

▼M37

▼M37

Articolo 53 quater

Atti delegati distinti per diversi poteri delegati

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun potere delegato a norma del presente regolamento, ad eccezione dei poteri delegati a norma dell’articolo 37, paragrafo 5, e dell’articolo 53, paragrafo 1, ai fini della modifica dell’allegato VI, le cui le parti 1 e 2 possono essere modificate in un unico atto insieme alla parte 3 del medesimo.

Articolo 53 quater

Atti delegati distinti per diversi poteri delegati

Atti delegati distinti per diversi poteri delegati

La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun potere delegato a norma del presente regolamento, ad eccezione dei poteri delegati a norma dell’articolo 37, paragrafo 5, e dell’articolo 53, paragrafo 1, ai fini della modifica dell’allegato VI, le cui le parti 1 e 2 possono essere modificate in un unico atto insieme alla parte 3 del medesimo.

▼B

▼B

Articolo 54

Procedura di comitato

▼M37

1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M20 —————

Articolo 54

Procedura di comitato

Procedura di comitato

▼M37

▼M37
1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
6 6
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M20 —————

▼M20

▼M37

▼M37

Articolo 54 bis

Relazioni e riesame

1.  
Entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratte da vegetali. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2.  
Entro l’11 dicembre 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione in cui valuta la necessità di estendere ad altre classi di pericolo i requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato II per quanto riguarda le chiusure di sicurezza per bambini e le avvertenze riconoscibili al tatto. Se giustificato dai risultati della relazione, la Commissione agisce conformemente all’articolo 53, paragrafo 1.

Articolo 54 bis

Relazioni e riesame

Relazioni e riesame

1.  
Entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratte da vegetali. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
1.  
Entro l’11 dicembre 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scientifica concernente l’esame delle informazioni relative alle sostanze contenenti più di un costituente estratte da vegetali. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2.  
Entro l’11 dicembre 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione in cui valuta la necessità di estendere ad altre classi di pericolo i requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato II per quanto riguarda le chiusure di sicurezza per bambini e le avvertenze riconoscibili al tatto. Se giustificato dai risultati della relazione, la Commissione agisce conformemente all’articolo 53, paragrafo 1.
2.  
Entro l’11 dicembre 2029, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione in cui valuta la necessità di estendere ad altre classi di pericolo i requisiti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’allegato II per quanto riguarda le chiusure di sicurezza per bambini e le avvertenze riconoscibili al tatto. Se giustificato dai risultati della relazione, la Commissione agisce conformemente all’articolo 53, paragrafo 1.

▼B

▼B

Articolo 55

Modifiche della direttiva 67/548/CEE

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) 

all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2) 

l'articolo 4 è così modificato:

a) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *1 ), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.
b) 

il paragrafo 4 è soppresso;

3) 

l'articolo 5 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

b) 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
4) 

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Obbligo di effettuare un'indagine

I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;

5) 

all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

6) 

all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

b) 

alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c) 

alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

e) 

alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

7) 

all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

8) 

l'articolo 28 è soppresso;

9) 

all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

10) 

dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze

Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;

11) 

l'allegato I è soppresso.

Articolo 55

Modifiche della direttiva 67/548/CEE

Modifiche della direttiva 67/548/CEE

La direttiva 67/548/CEE è così modificata:

1) 

all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

1) 
1) 

all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

all'articolo 1, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

2) 

l'articolo 4 è così modificato:

a) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *1 ), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.
b) 

il paragrafo 4 è soppresso;

2) 
2) 

l'articolo 4 è così modificato:

a) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *1 ), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.
b) 

il paragrafo 4 è soppresso;

l'articolo 4 è così modificato:

a) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *1 ), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.
a) 
a) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *1 ), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  
Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *1 ), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.
«3.  
Se una voce contenente la classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza particolare è stata inclusa nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *1 ), la sostanza è classificata conformemente a tale voce e i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle categorie di pericolo che rientrano in tale voce.
*1 *1
b) 

il paragrafo 4 è soppresso;

b) 
b) 

il paragrafo 4 è soppresso;

il paragrafo 4 è soppresso;

3) 

l'articolo 5 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

b) 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
3) 
3) 

l'articolo 5 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

b) 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;

l'articolo 5 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

a) 
a) 

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.

b) 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
b) 
b) 

paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;

paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
«2.  
Le misure del paragrafo 1, primo comma, si applicano fintanto che la sostanza non è stata inclusa all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per le categorie di pericolo che rientrano in tale voce o fintanto che non è stata presa, secondo la procedura di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la decisione di non includerla.»;
4) 

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Obbligo di effettuare un'indagine

I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;

4) 
4) 

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Obbligo di effettuare un'indagine

I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Obbligo di effettuare un'indagine

I fabbricanti, i distributori e gli importatori di sostanze che sono repertoriate nell'EINECS, ma per le quali non è stata inclusa una voce nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, effettuano un'indagine per accertare quali dati pertinenti e accessibili esistono circa le proprietà di tali sostanze. In base a queste informazioni provvedono all'imballaggio e all'etichettatura provvisoria delle sostanze pericolose secondo le disposizioni degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e i criteri dell'allegato VI della presente direttiva.»;

5) 

all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

5) 
5) 

all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

all'articolo 22, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

6) 

all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

b) 

alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c) 

alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

e) 

alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

6) 
6) 

all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

b) 

alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c) 

alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

e) 

alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

all'articolo 23, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

a) 
a) 

alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

alla lettera a), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

b) 

alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

b) 
b) 

alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

alla lettera c), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c) 

alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c) 
c) 

alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

alla lettera d), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 
d) 

alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

alla lettera e), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

e) 

alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

e) 
e) 

alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

alla lettera f), i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

7) 

all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

7) 
7) 

all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

all'articolo 24, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

8) 

l'articolo 28 è soppresso;

8) 
8) 

l'articolo 28 è soppresso;

l'articolo 28 è soppresso;

9) 

all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

9) 
9) 

all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

all'articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

10) 

dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze

Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;

10) 
10) 

dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze

Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;

dopo l'articolo 32 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 32 bis

bis

Disposizione transitoria relativa all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze

Gli articoli da 22 a 25 non si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010.»;

o
11) 

l'allegato I è soppresso.

11) 
11) 

l'allegato I è soppresso.

l'allegato I è soppresso.

Articolo 56

Modifiche della direttiva 1999/45/CE

La direttiva 1999/45/CE è così modificata:

1) 

all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, i termini «figurano all'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *2 );

2) 

i termini «l'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008» nei seguenti punti:

a) 

articolo 3, paragrafo 3;

b) 

articolo 10, paragrafo 2, punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.4, primo trattino;

c) 

allegato II, lettere a) e b), e ultimo paragrafo dell'introduzione;

d) 

allegato II, parte A:

— 
punto 1.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 1.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 3.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.4, lettere a) e b),
— 
punto 4.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 4.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.3.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.4.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.2, lettere a) e b),
— 
punto 7.1, lettere a) e b),
— 
punto 7.2, lettere a) e b),
— 
punto 8.1, lettere a) e b),
— 
punto 8.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.1, lettere a) e b),
— 
punto 9.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.3, lettere a) e b),
— 
punto 9.4, lettere a) e b);
e) 

allegato II, paragrafo introduttivo della parte B;

f) 

allegato III, lettere a) e b) dell'introduzione;

g) 

allegato III, Parte A, sezione a) Ambiente acquatico:

— 
punto 1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.1, lettere a) e b),
— 
punto 3,1. lettere a) e b),
— 
punto 4.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b);
h) 

allegato III, Parte A, sezione b) Ambiente non acquatico punto 1.1, lettere a) e b);

i) 

allegato V, sezione A, punti 3 e 4;

j) 

allegato V, sezione B, punto 9;

k) 

allegato VI, parte A, terza colonna della tabella al punto 2;

l) 

allegato VI, parte B, punto 1, primo comma, e prima colonna della tabella al punto 3;

m) 

allegato VIII, appendice 1, seconda colonna della tabella;

n) 

allegato VIII, appendice 2, seconda colonna della tabella;

3) 

all'allegato VI, parte B, punto 1, paragrafo 3, primo trattino, e paragrafo 5, i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

4) 

all'allegato VI, parte B, punto 4.2, ultimo paragrafo, i termini «dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, diciannovesimo adeguamento» sono sostituiti dai termini «dalla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008».

Articolo 56

Modifiche della direttiva 1999/45/CE

Modifiche della direttiva 1999/45/CE

La direttiva 1999/45/CE è così modificata:

1) 

all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, i termini «figurano all'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *2 );

1) 
1) 

all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, i termini «figurano all'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *2 );

all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, i termini «figurano all'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *2 );

*2 *2
2) 

i termini «l'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008» nei seguenti punti:

a) 

articolo 3, paragrafo 3;

b) 

articolo 10, paragrafo 2, punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.4, primo trattino;

c) 

allegato II, lettere a) e b), e ultimo paragrafo dell'introduzione;

d) 

allegato II, parte A:

— 
punto 1.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 1.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 3.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.4, lettere a) e b),
— 
punto 4.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 4.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.3.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.4.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.2, lettere a) e b),
— 
punto 7.1, lettere a) e b),
— 
punto 7.2, lettere a) e b),
— 
punto 8.1, lettere a) e b),
— 
punto 8.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.1, lettere a) e b),
— 
punto 9.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.3, lettere a) e b),
— 
punto 9.4, lettere a) e b);
e) 

allegato II, paragrafo introduttivo della parte B;

f) 

allegato III, lettere a) e b) dell'introduzione;

g) 

allegato III, Parte A, sezione a) Ambiente acquatico:

— 
punto 1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.1, lettere a) e b),
— 
punto 3,1. lettere a) e b),
— 
punto 4.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b);
h) 

allegato III, Parte A, sezione b) Ambiente non acquatico punto 1.1, lettere a) e b);

i) 

allegato V, sezione A, punti 3 e 4;

j) 

allegato V, sezione B, punto 9;

k) 

allegato VI, parte A, terza colonna della tabella al punto 2;

l) 

allegato VI, parte B, punto 1, primo comma, e prima colonna della tabella al punto 3;

m) 

allegato VIII, appendice 1, seconda colonna della tabella;

n) 

allegato VIII, appendice 2, seconda colonna della tabella;

2) 
2) 

i termini «l'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008» nei seguenti punti:

a) 

articolo 3, paragrafo 3;

b) 

articolo 10, paragrafo 2, punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.4, primo trattino;

c) 

allegato II, lettere a) e b), e ultimo paragrafo dell'introduzione;

d) 

allegato II, parte A:

— 
punto 1.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 1.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 3.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.4, lettere a) e b),
— 
punto 4.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 4.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.3.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.4.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.2, lettere a) e b),
— 
punto 7.1, lettere a) e b),
— 
punto 7.2, lettere a) e b),
— 
punto 8.1, lettere a) e b),
— 
punto 8.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.1, lettere a) e b),
— 
punto 9.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.3, lettere a) e b),
— 
punto 9.4, lettere a) e b);
e) 

allegato II, paragrafo introduttivo della parte B;

f) 

allegato III, lettere a) e b) dell'introduzione;

g) 

allegato III, Parte A, sezione a) Ambiente acquatico:

— 
punto 1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.1, lettere a) e b),
— 
punto 3,1. lettere a) e b),
— 
punto 4.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b);
h) 

allegato III, Parte A, sezione b) Ambiente non acquatico punto 1.1, lettere a) e b);

i) 

allegato V, sezione A, punti 3 e 4;

j) 

allegato V, sezione B, punto 9;

k) 

allegato VI, parte A, terza colonna della tabella al punto 2;

l) 

allegato VI, parte B, punto 1, primo comma, e prima colonna della tabella al punto 3;

m) 

allegato VIII, appendice 1, seconda colonna della tabella;

n) 

allegato VIII, appendice 2, seconda colonna della tabella;

i termini «l'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008» nei seguenti punti:

a) 

articolo 3, paragrafo 3;

a) 
a) 

articolo 3, paragrafo 3;

articolo 3, paragrafo 3;

b) 

articolo 10, paragrafo 2, punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.4, primo trattino;

b) 
b) 

articolo 10, paragrafo 2, punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.4, primo trattino;

articolo 10, paragrafo 2, punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.4, primo trattino;

c) 

allegato II, lettere a) e b), e ultimo paragrafo dell'introduzione;

c) 
c) 

allegato II, lettere a) e b), e ultimo paragrafo dell'introduzione;

allegato II, lettere a) e b), e ultimo paragrafo dell'introduzione;

d) 

allegato II, parte A:

— 
punto 1.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 1.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 3.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.4, lettere a) e b),
— 
punto 4.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 4.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.3.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.4.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.2, lettere a) e b),
— 
punto 7.1, lettere a) e b),
— 
punto 7.2, lettere a) e b),
— 
punto 8.1, lettere a) e b),
— 
punto 8.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.1, lettere a) e b),
— 
punto 9.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.3, lettere a) e b),
— 
punto 9.4, lettere a) e b);
d) 
d) 

allegato II, parte A:

— 
punto 1.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 1.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 3.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.4, lettere a) e b),
— 
punto 4.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 4.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.3.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.4.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.2, lettere a) e b),
— 
punto 7.1, lettere a) e b),
— 
punto 7.2, lettere a) e b),
— 
punto 8.1, lettere a) e b),
— 
punto 8.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.1, lettere a) e b),
— 
punto 9.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.3, lettere a) e b),
— 
punto 9.4, lettere a) e b);

allegato II, parte A:

— 
punto 1.1.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 1.1.1, lettere a) e b),
punto 1.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 1.2, lettere a) e b),
— 
— 
punto 1.2, lettere a) e b),
punto 1.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.1.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 2.1.1, lettere a) e b),
punto 2.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.2, lettere a) e b),
— 
— 
punto 2.2, lettere a) e b),
punto 2.2, lettere a) e b),
— 
punto 2.3, lettere a) e b),
— 
— 
punto 2.3, lettere a) e b),
punto 2.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.1.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 3.1.1, lettere a) e b),
punto 3.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 3.3, lettere a) e b),
— 
— 
punto 3.3, lettere a) e b),
punto 3.3, lettere a) e b),
— 
punto 3.4, lettere a) e b),
— 
— 
punto 3.4, lettere a) e b),
punto 3.4, lettere a) e b),
— 
punto 4.1.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 4.1.1, lettere a) e b),
punto 4.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 4.2.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 4.2.1, lettere a) e b),
punto 4.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 5.1.1, lettere a) e b),
punto 5.1.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.2.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 5.2.1, lettere a) e b),
punto 5.2.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.3.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 5.3.1, lettere a) e b),
punto 5.3.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.4.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 5.4.1, lettere a) e b),
punto 5.4.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 6.1, lettere a) e b),
punto 6.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.2, lettere a) e b),
— 
— 
punto 6.2, lettere a) e b),
punto 6.2, lettere a) e b),
— 
punto 7.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 7.1, lettere a) e b),
punto 7.1, lettere a) e b),
— 
punto 7.2, lettere a) e b),
— 
— 
punto 7.2, lettere a) e b),
punto 7.2, lettere a) e b),
— 
punto 8.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 8.1, lettere a) e b),
punto 8.1, lettere a) e b),
— 
punto 8.2, lettere a) e b),
— 
— 
punto 8.2, lettere a) e b),
punto 8.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 9.1, lettere a) e b),
punto 9.1, lettere a) e b),
— 
punto 9.2, lettere a) e b),
— 
— 
punto 9.2, lettere a) e b),
punto 9.2, lettere a) e b),
— 
punto 9.3, lettere a) e b),
— 
— 
punto 9.3, lettere a) e b),
punto 9.3, lettere a) e b),
— 
punto 9.4, lettere a) e b);
— 
— 
punto 9.4, lettere a) e b);
punto 9.4, lettere a) e b);
e) 

allegato II, paragrafo introduttivo della parte B;

e) 
e) 

allegato II, paragrafo introduttivo della parte B;

allegato II, paragrafo introduttivo della parte B;

f) 

allegato III, lettere a) e b) dell'introduzione;

f) 
f) 

allegato III, lettere a) e b) dell'introduzione;

allegato III, lettere a) e b) dell'introduzione;

g) 

allegato III, Parte A, sezione a) Ambiente acquatico:

— 
punto 1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.1, lettere a) e b),
— 
punto 3,1. lettere a) e b),
— 
punto 4.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b);
g) 
g) 

allegato III, Parte A, sezione a) Ambiente acquatico:

— 
punto 1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.1, lettere a) e b),
— 
punto 3,1. lettere a) e b),
— 
punto 4.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b);

allegato III, Parte A, sezione a) Ambiente acquatico:

— 
punto 1.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 1.1, lettere a) e b),
punto 1.1, lettere a) e b),
— 
punto 2.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 2.1, lettere a) e b),
punto 2.1, lettere a) e b),
— 
punto 3,1. lettere a) e b),
— 
— 
punto 3,1. lettere a) e b),
punto 3,1. lettere a) e b),
— 
punto 4.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 4.1, lettere a) e b),
punto 4.1, lettere a) e b),
— 
punto 5.1, lettere a) e b),
— 
— 
punto 5.1, lettere a) e b),
punto 5.1, lettere a) e b),
— 
punto 6.1, lettere a) e b);
— 
— 
punto 6.1, lettere a) e b);
punto 6.1, lettere a) e b);
h) 

allegato III, Parte A, sezione b) Ambiente non acquatico punto 1.1, lettere a) e b);

h) 
h) 

allegato III, Parte A, sezione b) Ambiente non acquatico punto 1.1, lettere a) e b);

allegato III, Parte A, sezione b) Ambiente non acquatico punto 1.1, lettere a) e b);

i) 

allegato V, sezione A, punti 3 e 4;

i) 
i) 

allegato V, sezione A, punti 3 e 4;

allegato V, sezione A, punti 3 e 4;

j) 

allegato V, sezione B, punto 9;

j) 
j) 

allegato V, sezione B, punto 9;

allegato V, sezione B, punto 9;

k) 

allegato VI, parte A, terza colonna della tabella al punto 2;

k) 
k) 

allegato VI, parte A, terza colonna della tabella al punto 2;

allegato VI, parte A, terza colonna della tabella al punto 2;

l) 

allegato VI, parte B, punto 1, primo comma, e prima colonna della tabella al punto 3;

l) 
l) 

allegato VI, parte B, punto 1, primo comma, e prima colonna della tabella al punto 3;

allegato VI, parte B, punto 1, primo comma, e prima colonna della tabella al punto 3;

m) 

allegato VIII, appendice 1, seconda colonna della tabella;

m) 
m) 

allegato VIII, appendice 1, seconda colonna della tabella;

allegato VIII, appendice 1, seconda colonna della tabella;

n) 

allegato VIII, appendice 2, seconda colonna della tabella;

n) 
n) 

allegato VIII, appendice 2, seconda colonna della tabella;

allegato VIII, appendice 2, seconda colonna della tabella;

3) 

all'allegato VI, parte B, punto 1, paragrafo 3, primo trattino, e paragrafo 5, i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

3) 
3) 

all'allegato VI, parte B, punto 1, paragrafo 3, primo trattino, e paragrafo 5, i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

all'allegato VI, parte B, punto 1, paragrafo 3, primo trattino, e paragrafo 5, i termini «allegato I» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

4) 

all'allegato VI, parte B, punto 4.2, ultimo paragrafo, i termini «dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, diciannovesimo adeguamento» sono sostituiti dai termini «dalla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008».

4) 
4) 

all'allegato VI, parte B, punto 4.2, ultimo paragrafo, i termini «dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, diciannovesimo adeguamento» sono sostituiti dai termini «dalla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008».

all'allegato VI, parte B, punto 4.2, ultimo paragrafo, i termini «dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE, diciannovesimo adeguamento» sono sostituiti dai termini «dalla parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008».

Articolo 57

Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) 

all'articolo 14, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

b bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

b) 

la lettera e) è sostituita dalle lettere seguenti:

«e) 

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  
Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»;
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.  

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

3) 

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto del più basso dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

4) 

all'articolo 59, i paragrafi 2 e 3 sono così modificati:

a) 

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

5) 

all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), i termini «titolo XI» sono sostituiti dai termini «titolo V del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

6) 

l'articolo 77 è così modificato:

a) 

al paragrafo 2, lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«e) 

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

b) 

al paragrafo 3, lettera a), i termini «titoli da VI a XI» sono sostituiti dai termini «titoli da VI a X»;

7) 

il titolo XI è soppresso;

8) 

all'allegato XV, le sezioni I e II sono così modificate:

a) 

la sezione I è così modificata:

i) 

il primo trattino è soppresso;

ii) 

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

b) 

nella sezione II, il punto 1 è soppresso;

9) 

all'allegato XVII, la tabella è così modificata:

a) 

la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati» è così modificata:

i) 

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
b) 

nella colonna «Restrizioni», voce 28, il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

10) 

le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII sono così modificate:

a) 

la premessa è così modificata:

i) 

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iii) 

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iv) 

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

v) 

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

vi) 

la nota E è soppressa;

vii) 

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

viii) 

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ix) 

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

b) 

nell'appendice 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

c) 

l'appendice 2 è così modificata:

i) 

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

ii) 

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

nell'appendice 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

e) 

nell'appendice 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

f) 

nell'appendice 5, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

g) 

nell'appendice 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

11) 

i termini «preparato» e «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» e «miscele» in tutto il testo.

Articolo 57

Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento

Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) 

all'articolo 14, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

b bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

b) 

la lettera e) è sostituita dalle lettere seguenti:

«e) 

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

1) 
1) 

all'articolo 14, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

b bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

b) 

la lettera e) è sostituita dalle lettere seguenti:

«e) 

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

all'articolo 14, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

b bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

a) 
a) 

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

b bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

«b) 
«b) 

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

i limiti di concentrazione specifici indicati nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( *3 );

*3 *3
b bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

b bis) 
b bis)  bis

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore moltiplicatore (“fattore M”) è stato fissato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;

b) 

la lettera e) è sostituita dalle lettere seguenti:

«e) 

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

b) 
b) 

la lettera e) è sostituita dalle lettere seguenti:

«e) 

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

la lettera e) è sostituita dalle lettere seguenti:

«e) 

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

«e) 
«e) 

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

i limiti di concentrazione specifici indicati in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

e bis) 

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

e bis) 
e bis)  bis

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

per le sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, se un fattore M è stato fissato in una voce concordata dell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il valore soglia di cui alla tabella 1.1 dell'allegato I di detto regolamento adattato in base al calcolo di cui alla sezione 4.1 dell'allegato I di detto regolamento;»;

2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  
Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»;
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.  

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

2) 
2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  
Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»;
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.  

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  
Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»;
a) 
a) 

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  
Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»;

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.  
Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»;
«8.  
Una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.»;
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.  

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

b) 
b) 

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.  

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.  

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

«10.  

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

Se le sostanze sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o dicembre 2010, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE.

o

Dal 1o dicembre 2010 al 1o gennaio 2015, le schede dei dati di sicurezza delle sostanze riportano sia la classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE sia la classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008.

o o

Se le miscele sono classificate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 nel corso del periodo compreso tra la sua entrata in vigore e il 1o giugno 2015, questa classificazione può essere aggiunta nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo la direttiva 1999/45/CE. Tuttavia, fino al 1o giugno 2015, se le sostanze o le miscele sono classificate ed etichettate secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, questa classificazione figura nelle schede dei dati di sicurezza con la classificazione secondo rispettivamente la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE per la sostanza, la miscela e i suoi componenti.»;

o o
3) 

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto del più basso dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

3) 
3) 

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto del più basso dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto del più basso dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

«b) 
«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto del più basso dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

per tutte le altre sostanze, al di sotto del più basso dei limiti di concentrazione specificati nella direttiva 1999/45/CE o nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

4) 

all'articolo 59, i paragrafi 2 e 3 sono così modificati:

a) 

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

4) 
4) 

all'articolo 59, i paragrafi 2 e 3 sono così modificati:

a) 

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

all'articolo 59, i paragrafi 2 e 3 sono così modificati:

a) 

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

a) 
a) 

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 
b) 

al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

al paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il fascicolo può essere limitato, se del caso, a un riferimento a una voce dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

5) 

all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), i termini «titolo XI» sono sostituiti dai termini «titolo V del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

5) 
5) 

all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), i termini «titolo XI» sono sostituiti dai termini «titolo V del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), i termini «titolo XI» sono sostituiti dai termini «titolo V del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

6) 

l'articolo 77 è così modificato:

a) 

al paragrafo 2, lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«e) 

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

b) 

al paragrafo 3, lettera a), i termini «titoli da VI a XI» sono sostituiti dai termini «titoli da VI a X»;

6) 
6) 

l'articolo 77 è così modificato:

a) 

al paragrafo 2, lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«e) 

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

b) 

al paragrafo 3, lettera a), i termini «titoli da VI a XI» sono sostituiti dai termini «titoli da VI a X»;

l'articolo 77 è così modificato:

a) 

al paragrafo 2, lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«e) 

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

a) 
a) 

al paragrafo 2, lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«e) 

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

al paragrafo 2, lettera e), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«e) 

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

«e) 
«e) 

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate, l'inventario delle classificazioni e delle etichettature e l'elenco armonizzato delle classificazioni e delle etichettature stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

b) 

al paragrafo 3, lettera a), i termini «titoli da VI a XI» sono sostituiti dai termini «titoli da VI a X»;

b) 
b) 

al paragrafo 3, lettera a), i termini «titoli da VI a XI» sono sostituiti dai termini «titoli da VI a X»;

al paragrafo 3, lettera a), i termini «titoli da VI a XI» sono sostituiti dai termini «titoli da VI a X»;

7) 

il titolo XI è soppresso;

7) 
7) 

il titolo XI è soppresso;

il titolo XI è soppresso;

8) 

all'allegato XV, le sezioni I e II sono così modificate:

a) 

la sezione I è così modificata:

i) 

il primo trattino è soppresso;

ii) 

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

b) 

nella sezione II, il punto 1 è soppresso;

8) 
8) 

all'allegato XV, le sezioni I e II sono così modificate:

a) 

la sezione I è così modificata:

i) 

il primo trattino è soppresso;

ii) 

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

b) 

nella sezione II, il punto 1 è soppresso;

all'allegato XV, le sezioni I e II sono così modificate:

a) 

la sezione I è così modificata:

i) 

il primo trattino è soppresso;

ii) 

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

a) 
a) 

la sezione I è così modificata:

i) 

il primo trattino è soppresso;

ii) 

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

la sezione I è così modificata:

i) 

il primo trattino è soppresso;

i) 
i) 

il primo trattino è soppresso;

il primo trattino è soppresso;

ii) 

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

ii) 
ii) 

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

— 
— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

«— 
«— 

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

l'identificazione di una sostanza come CMR, PBT, vPvB o come sostanza che presenta un rischio equivalente a norma dell'articolo 59,»;

b) 

nella sezione II, il punto 1 è soppresso;

b) 
b) 

nella sezione II, il punto 1 è soppresso;

nella sezione II, il punto 1 è soppresso;

9) 

all'allegato XVII, la tabella è così modificata:

a) 

la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati» è così modificata:

i) 

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
b) 

nella colonna «Restrizioni», voce 28, il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

9) 
9) 

all'allegato XVII, la tabella è così modificata:

a) 

la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati» è così modificata:

i) 

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
b) 

nella colonna «Restrizioni», voce 28, il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

all'allegato XVII, la tabella è così modificata:

a) 

la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati» è così modificata:

i) 

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
a) 
a) 

la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati» è così modificata:

i) 

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;

la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati» è così modificata:

i) 

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
i) 
i) 

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;

le voci 28, 29 e 30 sono sostituite dalle seguenti:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

«28. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o cancerogene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

 
— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
— 
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
sostanze cancerogene di categoria 1A (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 1
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2
— 
— 
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2
sostanze cancerogene di categoria 1B (tabella 3.1)/cancerogene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 2

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

29. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come mutagene sulle cellule germinali di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o mutagene di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

 
— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
— 
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
sostanze mutagene di categoria 1A (tabella 3.1)/mutagene di categoria 1 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 3
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4
— 
— 
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4
sostanze mutagene di categoria 1B (tabella 3.1)/mutagene di categoria 2 (tabella 3.2) riportate nell'appendice 4

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

30. Sostanze figuranti nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (tabella 3.1) o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 (tabella 3.2) e riportate come segue:

 
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
tossico per la riproduzione di categoria 1A effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 1 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 5
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
— 
— 
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
tossico per la riproduzione di categoria 1B effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo (tabella 3.1) o tossico per la riproduzione di categoria 2 con R 60 (Può ridurre la fertilità) o R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati) (tabella 3.2) e riportate nell'appendice 6»;
b) 

nella colonna «Restrizioni», voce 28, il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

b) 
b) 

nella colonna «Restrizioni», voce 28, il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

nella colonna «Restrizioni», voce 28, il primo trattino del punto 1 è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

— 
— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

«— 
«— 

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

al limite di concentrazione specifico pertinente indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o»;

10) 

le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII sono così modificate:

a) 

la premessa è così modificata:

i) 

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iii) 

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iv) 

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

v) 

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

vi) 

la nota E è soppressa;

vii) 

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

viii) 

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ix) 

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

b) 

nell'appendice 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

c) 

l'appendice 2 è così modificata:

i) 

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

ii) 

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

nell'appendice 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

e) 

nell'appendice 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

f) 

nell'appendice 5, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

g) 

nell'appendice 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

10) 
10) 

le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII sono così modificate:

a) 

la premessa è così modificata:

i) 

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iii) 

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iv) 

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

v) 

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

vi) 

la nota E è soppressa;

vii) 

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

viii) 

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ix) 

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

b) 

nell'appendice 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

c) 

l'appendice 2 è così modificata:

i) 

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

ii) 

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

nell'appendice 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

e) 

nell'appendice 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

f) 

nell'appendice 5, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

g) 

nell'appendice 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII sono così modificate:

a) 

la premessa è così modificata:

i) 

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iii) 

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iv) 

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

v) 

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

vi) 

la nota E è soppressa;

vii) 

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

viii) 

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ix) 

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

a) 
a) 

la premessa è così modificata:

i) 

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iii) 

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iv) 

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

v) 

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

vi) 

la nota E è soppressa;

vii) 

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

viii) 

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ix) 

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

la premessa è così modificata:

i) 

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

i) 
i) 

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

nella sezione intitolata «Nome della sostanza», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 
ii) 

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

nella sezione intitolata «Numero d'indice», i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iii) 

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iii) 
iii) 

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

nella sezione intitolata «Note», i termini «nella premessa dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

iv) 

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

iv) 
iv) 

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

la nota A è sostituita dalla seguente:

«Nota A:

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'allegato VI, parte 3, di tale regolamento.

In tale parte è talvolta utilizzata una denominazione generale del tipo “composti di…” o “sali di…”. In tal caso, il fornitore che immetta tale sostanza sul mercato è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.1.4 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, quando una sostanza è inclusa nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in un gruppo particolare di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nella voce di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento.

Per le sostanze che rientrano in più gruppi particolari di sostanze di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, sull'etichetta figurano gli elementi di etichettatura corrispondenti a ciascuna classificazione specifica compresi nelle due voci di tale parte, unitamente agli elementi dell'etichetta applicabili per qualsiasi altra classificazione non compresi in tale voce e ad altri eventuali elementi dell'etichetta applicabili ai sensi dell'articolo 17 di detto regolamento. Qualora due voci indichino due classificazioni diverse per la stessa classe di pericolo o la stessa differenziazione, è utilizzata la classificazione corrispondente al pericolo più grave.»;

v) 

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

v) 
v) 

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

la nota D è sostituita dalla seguente:

«Nota D:

Certe sostanze suscettibili di polimerizzazione o decomposizione spontanee sono generalmente immesse sul mercato in una forma stabilizzata. È in tale forma che sono elencate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Tuttavia, tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato in una forma non stabilizzata. In tal caso, il fornitore che le immette sul mercato deve indicare sull'etichetta il nome della sostanza seguito dai termini “non stabilizzato/a”.»;

vi) 

la nota E è soppressa;

vi) 
vi) 

la nota E è soppressa;

la nota E è soppressa;

vii) 

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

vii) 
vii) 

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

la nota H è sostituita dalla seguente:

«Nota H:

La classificazione e l'etichetta di questa sostanza si riferiscono al pericolo o ai pericoli segnalati dall'indicazione o dalle indicazioni di pericolo combinate con la classificazione del pericolo indicata. Gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1272/2008 cui sono soggetti i fornitori di questa sostanza valgono per tutte le altre classi, differenziazioni e categorie di pericolo.

L'etichetta definitiva è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

viii) 

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

viii) 
viii) 

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

la nota K è sostituita dalla seguente:

«Nota K:

La classificazione di una sostanza come cancerogena o mutagena non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene (EINECS n. 203-450-8) in percentuale inferiore allo 0,1  % di peso/peso. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica solo a talune sostanze complesse derivate dal petrolio comprese nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ix) 

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

ix) 
ix) 

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

la nota S è sostituita dalla seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza l'etichetta di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008 può non essere necessaria (cfr. allegato I, punto 1.3, di tale regolamento).»;

b) 

nell'appendice 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

b) 
b) 

nell'appendice 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

nell'appendice 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

c) 

l'appendice 2 è così modificata:

i) 

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

ii) 

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

c) 
c) 

l'appendice 2 è così modificata:

i) 

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

ii) 

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

l'appendice 2 è così modificata:

i) 

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

i) 
i) 

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

il titolo è sostituito da «Punto 28 — Sostanze cancerogene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

ii) 

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

ii) 
ii) 

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

alle voci n. 024-017-00-8, 611-024-001, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8 i termini «nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

d) 

nell'appendice 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

d) 
d) 

nell'appendice 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

nell'appendice 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

e) 

nell'appendice 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

e) 
e) 

nell'appendice 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

nell'appendice 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

f) 

nell'appendice 5, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

f) 
f) 

nell'appendice 5, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

nell'appendice 5, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)»;

g) 

nell'appendice 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

g) 
g) 

nell'appendice 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

nell'appendice 6, il titolo è sostituito dal seguente:

«Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;

11) 

i termini «preparato» e «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» e «miscele» in tutto il testo.

11) 
11) 

i termini «preparato» e «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» e «miscele» in tutto il testo.

i termini «preparato» e «preparati» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» e «miscele» in tutto il testo.

Articolo 58

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010

A decorrere dal 1o dicembre 2010, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) 

dal 1o dicembre 2010, al paragrafo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.  

Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1;

o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:»;

2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

b) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, offerte o vendute al pubblico, sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
3) 

all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  

L'agenzia esamina ogni proposta di sperimentazione destinata alla produzione delle informazioni relative a una sostanza indicate negli allegati IX e X, formulata in una registrazione o nella relazione di un utilizzatore a valle. È considerata prioritaria la registrazione delle sostanze che presentano o possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), o sostanze in quantità superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi comportano un'esposizione ampia e diffusa, se rispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

4) 

all'articolo 57, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

5) 

all'articolo 65, i termini «la direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

6) 

all'articolo 68, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte del consumatore, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.»;
7) 

l'articolo 119 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;
b) 

il paragrafo 2 è così modificato:

i) 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

ii) 

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

8) 

all'articolo 138, paragrafo 1, la seconda frase del periodo introduttivo è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categorie 1A o 1B, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, la revisione è effettuata entro il 1o giugno 2014.»;

9) 

l'allegato III è così modificato:

a) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

b) 

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

10) 

all'allegato V, punto 8, i termini «della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

11) 

all'allegato VI, i punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione dei titoli I e II del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e categorie di pericolo previste da detto regolamento.

Indicare inoltre, per ogni voce, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo (vale a dire se i dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

4.2. Etichetta di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.»;

12) 

l'allegato VIII è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.4.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.7.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

13) 

all'allegato IX, colonna 2, punto 8.7, il secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

14) 

l'allegato X è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.7, secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

c) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.»;

15) 

all'allegato XIII, punto 1.3, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

— 
«— 

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

— 
— 

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

16) 

all'allegato XVII, la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» è così modificata:

a) 

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

b) 

la voce 40 è sostituita dalla seguente:

«40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

Articolo 58

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010

Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o dicembre 2010

o

A decorrere dal 1o dicembre 2010, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

o
1) 

dal 1o dicembre 2010, al paragrafo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.  

Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1;

o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:»;

1) 
1) 

dal 1o dicembre 2010, al paragrafo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.  

Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1;

o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:»;

dal 1o dicembre 2010, al paragrafo 4 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

o
«4.  

Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1;

o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:»;

«4.  

Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1;

o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:»;

Se, sulla base delle valutazioni di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), il dichiarante conclude che la sostanza risponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

a) 
a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

b) 
b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

c) 
c) 

classe di pericolo 4.1;

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1;

d) 
d) 

classe di pericolo 5.1;

classe di pericolo 5.1;

o che deve essere considerata PBT o vPvB, la valutazione della sicurezza chimica comporta le ulteriori seguenti fasi:»;

2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

b) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, offerte o vendute al pubblico, sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
2) 
2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

b) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, offerte o vendute al pubblico, sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

a) 
a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

«a) 
«a) 

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

Se una sostanza risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008. o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o»;

b) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, offerte o vendute al pubblico, sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
b) 
b) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, offerte o vendute al pubblico, sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, offerte o vendute al pubblico, sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 o le miscele pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE, offerte o vendute al pubblico, sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
3) 

all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  

L'agenzia esamina ogni proposta di sperimentazione destinata alla produzione delle informazioni relative a una sostanza indicate negli allegati IX e X, formulata in una registrazione o nella relazione di un utilizzatore a valle. È considerata prioritaria la registrazione delle sostanze che presentano o possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), o sostanze in quantità superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi comportano un'esposizione ampia e diffusa, se rispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

3) 
3) 

all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  

L'agenzia esamina ogni proposta di sperimentazione destinata alla produzione delle informazioni relative a una sostanza indicate negli allegati IX e X, formulata in una registrazione o nella relazione di un utilizzatore a valle. È considerata prioritaria la registrazione delle sostanze che presentano o possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), o sostanze in quantità superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi comportano un'esposizione ampia e diffusa, se rispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  

L'agenzia esamina ogni proposta di sperimentazione destinata alla produzione delle informazioni relative a una sostanza indicate negli allegati IX e X, formulata in una registrazione o nella relazione di un utilizzatore a valle. È considerata prioritaria la registrazione delle sostanze che presentano o possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), o sostanze in quantità superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi comportano un'esposizione ampia e diffusa, se rispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

«1.  

L'agenzia esamina ogni proposta di sperimentazione destinata alla produzione delle informazioni relative a una sostanza indicate negli allegati IX e X, formulata in una registrazione o nella relazione di un utilizzatore a valle. È considerata prioritaria la registrazione delle sostanze che presentano o possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), o sostanze in quantità superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi comportano un'esposizione ampia e diffusa, se rispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

L'agenzia esamina ogni proposta di sperimentazione destinata alla produzione delle informazioni relative a una sostanza indicate negli allegati IX e X, formulata in una registrazione o nella relazione di un utilizzatore a valle. È considerata prioritaria la registrazione delle sostanze che presentano o possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), o sostanze in quantità superiori a 100 tonnellate all'anno, i cui usi comportano un'esposizione ampia e diffusa, se rispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

a) 
a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

b) 
b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

c) 
c) 

classe di pericolo 4.1;

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

d) 
d) 

classe di pericolo 5.1.»;

classe di pericolo 5.1.»;

4) 

all'articolo 57, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

4) 
4) 

all'articolo 57, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

all'articolo 57, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

«a) 
«a) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 
b) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, di cui al punto 3.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

c) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

c) 
c) 

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo di cui al punto 3.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;»;

5) 

all'articolo 65, i termini «la direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

5) 
5) 

all'articolo 65, i termini «la direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

all'articolo 65, i termini «la direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «la direttiva 67/548/CEE e il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

6) 

all'articolo 68, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte del consumatore, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.»;
6) 
6) 

all'articolo 68, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte del consumatore, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.»;

all'articolo 68, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte del consumatore, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.»;
«2.  
Per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori, per le quali la Commissione propone di restringere l'uso da parte del consumatore, l'allegato XVII è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 133, paragrafo 4. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.»;
7) 

l'articolo 119 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;
b) 

il paragrafo 2 è così modificato:

i) 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

ii) 

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

7) 
7) 

l'articolo 119 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;
b) 

il paragrafo 2 è così modificato:

i) 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

ii) 

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

l'articolo 119 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;
a) 
a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;
«a) 
«a) 

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;

fatto salvo il presente articolo, paragrafo 2, lettere f) e g), la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze che rispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
— 
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
— 
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
— 
classe di pericolo 4.1;
— 
— 
classe di pericolo 4.1;
classe di pericolo 4.1;
— 
classe di pericolo 5.1.»;
— 
— 
classe di pericolo 5.1.»;
classe di pericolo 5.1.»;
b) 

il paragrafo 2 è così modificato:

i) 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

ii) 

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

b) 
b) 

il paragrafo 2 è così modificato:

i) 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

ii) 

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

il paragrafo 2 è così modificato:

i) 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

i) 
i) 

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

«f) 
«f) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze non soggette a un regime transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per un periodo di sei anni,»;

ii) 

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

ii) 
ii) 

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

alla lettera g), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

«g) 
«g) 

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, la denominazione della nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo utilizzate unicamente in uno o più dei seguenti contesti:»;

8) 

all'articolo 138, paragrafo 1, la seconda frase del periodo introduttivo è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categorie 1A o 1B, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, la revisione è effettuata entro il 1o giugno 2014.»;

8) 
8) 

all'articolo 138, paragrafo 1, la seconda frase del periodo introduttivo è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categorie 1A o 1B, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, la revisione è effettuata entro il 1o giugno 2014.»;

all'articolo 138, paragrafo 1, la seconda frase del periodo introduttivo è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categorie 1A o 1B, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, la revisione è effettuata entro il 1o giugno 2014.»;

o
9) 

l'allegato III è così modificato:

a) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

b) 

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

9) 
9) 

l'allegato III è così modificato:

a) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

b) 

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

l'allegato III è così modificato:

a) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

a) 
a) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

«a) 
«a) 

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

le sostanze per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle categorie 1A o 1B delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, o ai criteri di cui all'allegato XIII;»;

b) 

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

b) 
b) 

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

alla lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) 

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

«ii) 
«ii) 

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

per le quali è previsto [ad esempio, sulla base di (Q)SAR o altri elementi di prova] che possano rispondere ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo per la salute o per l'ambiente o relative differenziazioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008»;

10) 

all'allegato V, punto 8, i termini «della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

10) 
10) 

all'allegato V, punto 8, i termini «della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

all'allegato V, punto 8, i termini «della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «del regolamento (CE) n. 1272/2008»;

11) 

all'allegato VI, i punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione dei titoli I e II del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e categorie di pericolo previste da detto regolamento.

Indicare inoltre, per ogni voce, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo (vale a dire se i dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

4.2. Etichetta di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.»;

11) 
11) 

all'allegato VI, i punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione dei titoli I e II del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e categorie di pericolo previste da detto regolamento.

Indicare inoltre, per ogni voce, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo (vale a dire se i dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

4.2. Etichetta di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.»;

all'allegato VI, i punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione dei titoli I e II del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e categorie di pericolo previste da detto regolamento.

«4.1. Classificazione di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione dei titoli I e II del regolamento (CE) n. 1272/2008 per tutte le classi e categorie di pericolo previste da detto regolamento.

 

Indicare inoltre, per ogni voce, le ragioni per le quali nessuna classificazione è data per una classe di pericolo o una differenziazione di una classe di pericolo (vale a dire se i dati sono mancanti, non concludenti o concludenti ma non sufficienti per la classificazione).

4.2. Etichetta di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008;

4.2. Etichetta di pericolo delle sostanze, risultante dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 1272/2008;

 

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.»;

4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 1999/45/CE.»;

 
12) 

l'allegato VIII è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.4.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.7.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

12) 
12) 

l'allegato VIII è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.4.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.7.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

l'allegato VIII è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.4.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

a) 
a) 

alla colonna 2, punto 8.4.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

alla colonna 2, punto 8.4.2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

— 
— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

«— 
«— 

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

la sostanza è nota come cancerogena (categorie 1A o 1B) o mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A, 1B o 2).»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.7.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

b) 
b) 

alla colonna 2, punto 8.7.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

alla colonna 2, punto 8.7.1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

13) 

all'allegato IX, colonna 2, punto 8.7, il secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

13) 
13) 

all'allegato IX, colonna 2, punto 8.7, il secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

all'allegato IX, colonna 2, punto 8.7, il secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

14) 

l'allegato X è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.7, secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

c) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.»;

14) 
14) 

l'allegato X è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.7, secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

c) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.»;

l'allegato X è così modificato:

a) 

alla colonna 2, punto 8.7, secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

a) 
a) 

alla colonna 2, punto 8.7, secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

alla colonna 2, punto 8.7, secondo e il terzo comma del terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Se la sostanza è nota per i suoi effetti nocivi sulla fertilità e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o 1B): Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di fertilità. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove di tossicità per lo sviluppo.

Se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e risponde ai criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categorie 1A o B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente dei rischi, non occorre eseguire ulteriori prove di tossicità per lo sviluppo. Tuttavia, vanno prese in considerazione prove per valutare gli effetti sulla fertilità.»;

b) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

b) 
b) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo trattino del primo comma è sostituito dal seguente:

— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

— 
— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

«— 
«— 

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali (categoria 2), o se lo studio/gli studi sulla dose ripetuta forniscono evidenza che la sostanza può causare iperplasia e/o lesioni preneoplastiche.»;

c) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.»;

c) 
c) 

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.»;

alla colonna 2, punto 8.9.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sostanza è classificata come mutagena sulle cellule germinali, categoria 1A o 1B, si presume per difetto che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi la prova di cancerogenicità non sarà in genere necessaria.»;

15) 

all'allegato XIII, punto 1.3, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

— 
«— 

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

— 
— 

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

15) 
15) 

all'allegato XIII, punto 1.3, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

— 
«— 

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

— 
— 

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

all'allegato XIII, punto 1.3, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

— 
«— 

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

— 
— 
«— 

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

«— 

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

«— 
«— 

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

la sostanza è classificata come cancerogena (categorie 1A o 1B), mutagena sulle cellule germinali (categorie 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2), o

— 
— 

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

— 
— 
— 

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

— 

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

— 
— 

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

esistono altre prove di tossicità cronica, identificata dalle classificazioni STOT (esposizione ripetuta), categoria 1 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) o categoria 2 (per via orale o cutanea, per inalazione di gas/vapori, per inalazione di polvere/nebbia/fumo) secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008»;

16) 

all'allegato XVII, la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» è così modificata:

a) 

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

b) 

la voce 40 è sostituita dalla seguente:

«40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

16) 
16) 

all'allegato XVII, la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» è così modificata:

a) 

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

b) 

la voce 40 è sostituita dalla seguente:

«40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

all'allegato XVII, la colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» è così modificata:

a) 

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

a) 
a) 

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

«3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

 
a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

a) 
a) 

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

b) 
b) 

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

c) 

classe di pericolo 4.1;

c) 
c) 

classe di pericolo 4.1;

classe di pericolo 4.1;

d) 

classe di pericolo 5.1.»;

d) 
d) 

classe di pericolo 5.1.»;

classe di pericolo 5.1.»;

b) 

la voce 40 è sostituita dalla seguente:

«40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

b) 
b) 

la voce 40 è sostituita dalla seguente:

«40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

la voce 40 è sostituita dalla seguente:

«40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

«40. Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».

 

Articolo 59

Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o giugno 2015

A decorrere dal 1o giugno 2015, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) 

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  

Non è necessario procedere a una valutazione della sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori a:

a) 

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

b) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

c) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
3) 

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

4) 

all'articolo 65, i termini «e la direttiva 1999/45/CE» sono soppressi;

5) 

l'allegato II è così modificato:

a) 

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una sostanza è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una miscela è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

la nota 1 relativa al punto 3.3, lettera a), primo trattino, è soppressa;

c) 

il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Se, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'agenzia ha deciso che l'identità chimica di una sostanza può essere mantenuta riservata sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza, la natura chimica è descritta al punto 3 per garantire la sicurezza della manipolazione.

La denominazione nella scheda dei dati di sicurezza (anche ai fini dei punti 1.1, 3.2, 3.3 e 3.5) è lo stesso figurante sull'etichetta, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

6) 

all'allegato VI, il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

7) 

l'allegato XVII è così modificato:

a) 

nella colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» della tabella, alla voce 3 i termini «ritenuti pericolosi in base alla direttiva 1999/45/CE oppure sono» sono soppressi;

b) 

nella colonna «Restrizioni» della tabella, la voce 28 è così modificata:

i) 

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ii) 

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

Articolo 59

Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o giugno 2015

Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006 a decorrere dal 1o giugno 2015

o

A decorrere dal 1o giugno 2015, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

o
1) 

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  

Non è necessario procedere a una valutazione della sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori a:

a) 

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

1) 
1) 

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  

Non è necessario procedere a una valutazione della sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori a:

a) 

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  

Non è necessario procedere a una valutazione della sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori a:

a) 

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

«2.  

Non è necessario procedere a una valutazione della sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori a:

a) 

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

Non è necessario procedere a una valutazione della sicurezza chimica a norma del paragrafo 1 per una sostanza presente in un preparato in concentrazioni inferiori a:

a) 

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

a) 
a) 

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

il valore soglia di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b) 

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

b) 
b) 

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

0,1  % peso/peso (p/p) se la sostanza risponde ai criteri di cui all'allegato XIII del presente regolamento.»;

2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

b) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

c) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
2) 
2) 

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

b) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

c) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;

l'articolo 31 è così modificato:

a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

a) 
a) 

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

«a) 
«a) 

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

Se una sostanza o una miscela rispondono ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008; oppure»;

b) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

b) 
b) 

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.  

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

«3.  

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

Il fornitore trasmette al destinatario, a richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II se una miscela non risponde ai criteri di classificazione come pericolosa di cui ai titoli I ed II del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma contiene:

a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

a) 
a) 

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

in una concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2  % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

b) 
b) 

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1  % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure

c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

c) 
c) 

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.»;

c) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
c) 
c) 

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
«4.  
Salvo qualora un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta, non occorre fornire la scheda di dati di sicurezza quando le sostanze o le miscele pericolose offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente.»;
3) 

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

3) 
3) 

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

all'articolo 56, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

«b) 
«b) 

per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

per tutte le altre sostanze, al di sotto dei valori di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che determinano la classificazione della miscela come pericolosa.»;

4) 

all'articolo 65, i termini «e la direttiva 1999/45/CE» sono soppressi;

4) 
4) 

all'articolo 65, i termini «e la direttiva 1999/45/CE» sono soppressi;

all'articolo 65, i termini «e la direttiva 1999/45/CE» sono soppressi;

5) 

l'allegato II è così modificato:

a) 

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una sostanza è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una miscela è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

la nota 1 relativa al punto 3.3, lettera a), primo trattino, è soppressa;

c) 

il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Se, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'agenzia ha deciso che l'identità chimica di una sostanza può essere mantenuta riservata sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza, la natura chimica è descritta al punto 3 per garantire la sicurezza della manipolazione.

La denominazione nella scheda dei dati di sicurezza (anche ai fini dei punti 1.1, 3.2, 3.3 e 3.5) è lo stesso figurante sull'etichetta, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

5) 
5) 

l'allegato II è così modificato:

a) 

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una sostanza è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una miscela è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

la nota 1 relativa al punto 3.3, lettera a), primo trattino, è soppressa;

c) 

il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Se, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'agenzia ha deciso che l'identità chimica di una sostanza può essere mantenuta riservata sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza, la natura chimica è descritta al punto 3 per garantire la sicurezza della manipolazione.

La denominazione nella scheda dei dati di sicurezza (anche ai fini dei punti 1.1, 3.2, 3.3 e 3.5) è lo stesso figurante sull'etichetta, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

l'allegato II è così modificato:

a) 

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una sostanza è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una miscela è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

a) 
a) 

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una sostanza è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una miscela è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

«1.1. Identificazione della sostanza o della miscela

 

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una sostanza è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

La denominazione utilizzata per l'identificazione di una miscela è identica a quella che appare sull'etichetta, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

b) 

la nota 1 relativa al punto 3.3, lettera a), primo trattino, è soppressa;

b) 
b) 

la nota 1 relativa al punto 3.3, lettera a), primo trattino, è soppressa;

la nota 1 relativa al punto 3.3, lettera a), primo trattino, è soppressa;

c) 

il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Se, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'agenzia ha deciso che l'identità chimica di una sostanza può essere mantenuta riservata sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza, la natura chimica è descritta al punto 3 per garantire la sicurezza della manipolazione.

La denominazione nella scheda dei dati di sicurezza (anche ai fini dei punti 1.1, 3.2, 3.3 e 3.5) è lo stesso figurante sull'etichetta, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

c) 
c) 

il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Se, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'agenzia ha deciso che l'identità chimica di una sostanza può essere mantenuta riservata sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza, la natura chimica è descritta al punto 3 per garantire la sicurezza della manipolazione.

La denominazione nella scheda dei dati di sicurezza (anche ai fini dei punti 1.1, 3.2, 3.3 e 3.5) è lo stesso figurante sull'etichetta, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Se, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'agenzia ha deciso che l'identità chimica di una sostanza può essere mantenuta riservata sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza, la natura chimica è descritta al punto 3 per garantire la sicurezza della manipolazione.

«3.6. Se, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'agenzia ha deciso che l'identità chimica di una sostanza può essere mantenuta riservata sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza, la natura chimica è descritta al punto 3 per garantire la sicurezza della manipolazione.

 

La denominazione nella scheda dei dati di sicurezza (anche ai fini dei punti 1.1, 3.2, 3.3 e 3.5) è lo stesso figurante sull'etichetta, deciso secondo la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

6) 

all'allegato VI, il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

6) 
6) 

all'allegato VI, il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

all'allegato VI, il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

«4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

«4.3. Eventuali limiti di concentrazione specifici risultanti dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

 
7) 

l'allegato XVII è così modificato:

a) 

nella colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» della tabella, alla voce 3 i termini «ritenuti pericolosi in base alla direttiva 1999/45/CE oppure sono» sono soppressi;

b) 

nella colonna «Restrizioni» della tabella, la voce 28 è così modificata:

i) 

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ii) 

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

7) 
7) 

l'allegato XVII è così modificato:

a) 

nella colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» della tabella, alla voce 3 i termini «ritenuti pericolosi in base alla direttiva 1999/45/CE oppure sono» sono soppressi;

b) 

nella colonna «Restrizioni» della tabella, la voce 28 è così modificata:

i) 

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ii) 

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

l'allegato XVII è così modificato:

a) 

nella colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» della tabella, alla voce 3 i termini «ritenuti pericolosi in base alla direttiva 1999/45/CE oppure sono» sono soppressi;

a) 
a) 

nella colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» della tabella, alla voce 3 i termini «ritenuti pericolosi in base alla direttiva 1999/45/CE oppure sono» sono soppressi;

nella colonna «Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o della miscela» della tabella, alla voce 3 i termini «ritenuti pericolosi in base alla direttiva 1999/45/CE oppure sono» sono soppressi;

b) 

nella colonna «Restrizioni» della tabella, la voce 28 è così modificata:

i) 

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ii) 

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

b) 
b) 

nella colonna «Restrizioni» della tabella, la voce 28 è così modificata:

i) 

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ii) 

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

nella colonna «Restrizioni» della tabella, la voce 28 è così modificata:

i) 

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

i) 
i) 

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

— 
— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

«— 
«— 

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;

ii) 

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

ii) 
ii) 

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

«d) 
«d) 

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.»

Articolo 60

Abrogazione

Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1o giugno 2015.

Articolo 60

Abrogazione

Abrogazione

Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1o giugno 2015.

o

Articolo 61

Disposizioni transitorie

1.  

Fino al 1o dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE.

Fino al 1o giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

2.  
In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento e oltre ai requisiti del paragrafo 1 del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1o dicembre 2010 e del 1o giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento. In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
3.  
A decorrere dal 1o dicembre 2010 e fino al 1o giugno 2015 le sostanze sono classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del presente regolamento. Sono etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
4.  

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2012.

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

5.  
Se una sostanza o miscela è stata classificata in conformità delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE rispettivamente prima del 1o dicembre 2010 o del 1o giugno 2015, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono modificare la classificazione della sostanza o miscela utilizzando la tabella di conversione riportata nell'allegato VII del presente regolamento.
6.  

Fino al 1o dicembre 2011 uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali classificazioni ed etichettature più rigorose delle sostanze iscritte nella parte 3 dell'allegato VI del presente regolamento, purché questi elementi di classificazione ed etichettatura siano stati notificati alla Commissione conformemente alla clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE prima del 20 gennaio 2009 e lo Stato membro presenti all'agenzia in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 1o giugno 2009 una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate contenente detti elementi di classificazione ed etichettatura.

È condizione essenziale che la Commissione, in conformità della clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE, non abbia già adottato una decisione sulla proposta di classificazione ed etichettatura prima del 20 gennaio 2009.

Se la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate presentata ai sensi del primo comma non è inclusa o è inclusa in forma modificata nella parte 3 dell'allegato VI in conformità dell'articolo 37, paragrafo 5, la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo non è più valida.

▼M37

7.  
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’allegato I, punto 1.5.1.2, e all’allegato I, punto 1.5.2.4.1, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1o luglio 2026 sono esenti dall’obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) fino al 1o luglio 2028.
8.  
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 3, e all’allegato I, punto 1.2.1., a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2027 sono esenti dall’obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino (7)  al 1o gennaio 2029.

▼B

Articolo 61

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie

1.  

Fino al 1o dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE.

Fino al 1o giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

1.  

Fino al 1o dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE.

Fino al 1o giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

Fino al 1o dicembre 2010 le sostanze sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE.

o

Fino al 1o giugno 2015 le miscele sono classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE.

o
2.  
In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento e oltre ai requisiti del paragrafo 1 del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1o dicembre 2010 e del 1o giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento. In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
2.  
In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento e oltre ai requisiti del paragrafo 1 del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, rispettivamente prima del 1o dicembre 2010 e del 1o giugno 2015, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento. In tal caso non si applicano le disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE.
o o
3.  
A decorrere dal 1o dicembre 2010 e fino al 1o giugno 2015 le sostanze sono classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del presente regolamento. Sono etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
3.  
A decorrere dal 1o dicembre 2010 e fino al 1o giugno 2015 le sostanze sono classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del presente regolamento. Sono etichettate e imballate in conformità del presente regolamento.
o o
4.  

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2012.

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

4.  

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2012.

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 67/548/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o dicembre 2010 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o dicembre 2012.

o o

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

o o
5.  
Se una sostanza o miscela è stata classificata in conformità delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE rispettivamente prima del 1o dicembre 2010 o del 1o giugno 2015, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono modificare la classificazione della sostanza o miscela utilizzando la tabella di conversione riportata nell'allegato VII del presente regolamento.
5.  
Se una sostanza o miscela è stata classificata in conformità delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE rispettivamente prima del 1o dicembre 2010 o del 1o giugno 2015, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle possono modificare la classificazione della sostanza o miscela utilizzando la tabella di conversione riportata nell'allegato VII del presente regolamento.
o o
6.  

Fino al 1o dicembre 2011 uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali classificazioni ed etichettature più rigorose delle sostanze iscritte nella parte 3 dell'allegato VI del presente regolamento, purché questi elementi di classificazione ed etichettatura siano stati notificati alla Commissione conformemente alla clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE prima del 20 gennaio 2009 e lo Stato membro presenti all'agenzia in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 1o giugno 2009 una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate contenente detti elementi di classificazione ed etichettatura.

È condizione essenziale che la Commissione, in conformità della clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE, non abbia già adottato una decisione sulla proposta di classificazione ed etichettatura prima del 20 gennaio 2009.

Se la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate presentata ai sensi del primo comma non è inclusa o è inclusa in forma modificata nella parte 3 dell'allegato VI in conformità dell'articolo 37, paragrafo 5, la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo non è più valida.

6.  

Fino al 1o dicembre 2011 uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali classificazioni ed etichettature più rigorose delle sostanze iscritte nella parte 3 dell'allegato VI del presente regolamento, purché questi elementi di classificazione ed etichettatura siano stati notificati alla Commissione conformemente alla clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE prima del 20 gennaio 2009 e lo Stato membro presenti all'agenzia in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 1o giugno 2009 una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate contenente detti elementi di classificazione ed etichettatura.

È condizione essenziale che la Commissione, in conformità della clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE, non abbia già adottato una decisione sulla proposta di classificazione ed etichettatura prima del 20 gennaio 2009.

Se la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate presentata ai sensi del primo comma non è inclusa o è inclusa in forma modificata nella parte 3 dell'allegato VI in conformità dell'articolo 37, paragrafo 5, la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo non è più valida.

Fino al 1o dicembre 2011 uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali classificazioni ed etichettature più rigorose delle sostanze iscritte nella parte 3 dell'allegato VI del presente regolamento, purché questi elementi di classificazione ed etichettatura siano stati notificati alla Commissione conformemente alla clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE prima del 20 gennaio 2009 e lo Stato membro presenti all'agenzia in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 1o giugno 2009 una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate contenente detti elementi di classificazione ed etichettatura.

o o

È condizione essenziale che la Commissione, in conformità della clausola di salvaguardia di cui alla direttiva 67/548/CEE, non abbia già adottato una decisione sulla proposta di classificazione ed etichettatura prima del 20 gennaio 2009.

Se la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate presentata ai sensi del primo comma non è inclusa o è inclusa in forma modificata nella parte 3 dell'allegato VI in conformità dell'articolo 37, paragrafo 5, la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo non è più valida.

▼M37

▼M37
7.  
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’allegato I, punto 1.5.1.2, e all’allegato I, punto 1.5.2.4.1, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1o luglio 2026 sono esenti dall’obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) fino al 1o luglio 2028.
7.  
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’allegato I, punto 1.5.1.2, e all’allegato I, punto 1.5.2.4.1, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1o luglio 2026 sono esenti dall’obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) fino al 1o luglio 2028.
o 7 7 o
8.  
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 3, e all’allegato I, punto 1.2.1., a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2027 sono esenti dall’obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino (7)  al 1o gennaio 2029.
8.  
Le sostanze e miscele che sono state classificate, etichettate e imballate conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 3, e all’allegato I, punto 1.2.1., a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024 e che erano state immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2027 sono esenti dall’obbligo di classificazione, etichettatura e imballaggio ai sensi del presente regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio fino (7)  al 1o gennaio 2029.
o (7) o

▼B

▼B

Articolo 62

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I titoli II, III e IV si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.

Articolo 62

Entrata in vigore

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

I titoli II, III e IV si applicano alle sostanze a decorrere dal 1o dicembre 2010 e alle miscele a decorrere dal 1o giugno 2015.

o o

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE E ALL’ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E DELLE MISCELE PERICOLOSE

Il presente allegato enuncia i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele nelle classi di pericolo e nelle loro differenziazioni e fissa disposizioni aggiuntive sulle modalità di applicazione di tali criteri.

1.   PARTE 1: PRINCIPI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE E L’ETICHETTATURA

1.0.   Definizioni

Per «gas» si intende una sostanza che:

i) 

a 50 oC ha una tensione di vapore (assoluta) superiore a 300 kPa; o

ii) 

è completamente gassosa a 20 oC alla tensione standard di 101,3  kPa.

Per «liquido» si intende una sostanza o miscela che:

i) 

a 50 oC, ha una tensione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar);

ii) 

non è completamente gassosa a 20 oC alla pressione standard di 101,3  kPa, e

iii) 

ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20 oC alla pressione standard di 101,3  kPa.

Per «solido» si intende una sostanza o miscela che non corrisponde alle definizioni di liquido o gas.

1.1.   Classificazione delle sostanze e delle miscele

1.1.0.   Cooperazione finalizzata al soddisfacimento delle prescrizioni del presente regolamento

I fornitori di una catena di approvvigionamento cooperano al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio.

I fornitori di un comparto industriale possono cooperare ai fini della gestione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 per le sostanze e le miscele immesse sul mercato.

Nel classificare le sostanze e le miscele in conformità al titolo II del presente regolamento, i fornitori di un comparto industriale possono cooperare costituendo una rete o con altri mezzi al fine di condividere dati e conoscenze. In tal caso i fornitori di un comparto industriale documentano approfonditamente la base su cui sono assunte le decisioni inerenti alla classificazione e mettono a disposizione delle autorità competenti e, a richiesta, delle pertinenti autorità preposte all'esecuzione la documentazione, corredata dei dati e delle informazioni su cui si basano le classificazioni. Tuttavia, allorché i fornitori di un comparto industriale cooperano in tal modo, ogni fornitore resta pienamente responsabile della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e miscele che immette sul mercato, nonché del rispetto di qualsiasi altra prescrizione del presente regolamento.

La rete può altresì essere utilizzata per scambiare informazioni e migliori prassi allo scopo di rendere più semplice ottemperare agli obblighi in materia di notifica.

1.1.1.   Ruolo e applicazione del giudizio di esperti e determinazione della forza probante

1.1.1.1. Se i criteri non possono essere applicati direttamente alle informazioni identificate disponibili, o se solo le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sono disponibili, la forza probante dei dati è determinata ricorrendo al giudizio di esperti, come disposto rispettivamente dall’articolo 9, paragrafo 3 o dall'articolo 9, paragrafo 4.

1.1.1.2. In relazione alla classificazione delle miscele, l'approccio può comprendere anche l'applicazione del giudizio di esperti in svariati settori al fine di assicurare che le informazioni esistenti possano essere utilizzate per quante più miscele possibili al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. Il giudizio di esperti può essere altresì richiesto per interpretare i dati ai fini della classificazione della pericolosità delle sostanze, specialmente laddove sia necessario determinare la forza probante.

▼M37

1.1.1.3. La determinazione della forza probante implica che siano prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili riguardanti la determinazione del pericolo: risultati di appropriati studi in vitro, dati pertinenti sugli animali, esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni, studi epidemiologici e clinici e studi di casi e osservazioni ben documentati. Per le sostanze sono prese in considerazione anche informazioni tratte dall’applicazione dell’approccio per categorie (raggruppamento, metodo del «read-across») e risultati basati sui metodi (Q)SAR. Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. Le informazioni sulle sostanze relative alla sostanza da classificare sono prese in considerazione, se del caso. Le informazioni sulle sostanze o miscele relative alla miscela da classificare sono prese in considerazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4. Sono prese in considerazione anche informazioni sul sito d’azione e sul meccanismo o sulle modalità d’azione che si trovano nei risultati degli studi. I risultati, negativi e positivi, sono valutati complessivamente per determinare la forza probante dei dati.

▼B

1.1.1.4. Ai fini della classificazione dei pericoli per la salute (parte 3) gli effetti pericolosi accertati osservati in appropriati studi sugli animali o risultanti dall'esperienza umana che corrispondono ai criteri di classificazione giustificano di norma la classificazione. Quando esistono dati derivanti sia da studi sull’uomo sia da studi sugli animali, ma con risultati divergenti, la qualità e l’attendibilità dei dati provenienti da entrambe le fonti sono valutate per stabilire la classificazione. In genere, dati sull’uomo appropriati, attendibili e rappresentativi (studi epidemiologici, studi di casi scientificamente validi, come specificato nel presente allegato, o dati sperimentali corroborati da dati statistici) prevalgono su altri dati. Tuttavia, anche nel caso di studi epidemiologici ben concepiti e correttamente realizzati il numero dei soggetti può non essere sufficiente a individuare effetti relativamente rari, ma significativi, o a discernere possibili fattori confondenti. Pertanto, risultati positivi ottenuti da studi su animali correttamente realizzati non sono necessariamente invalidati dall’assenza di dati positivi sull’uomo, ma richiedono una valutazione della fondatezza, della qualità e della validità statistica sia dei dati relativi all’uomo, sia dei dati relativi ad animali.

1.1.1.5. Ai fini della classificazione dei pericoli per la salute (parte 3), la via d’esposizione, le informazioni sui meccanismi e gli studi sul metabolismo sono utili per determinare la rilevanza di un effetto sull’uomo. Se tali informazioni suscitano dubbi quanto alla loro rilevanza per l'uomo, per quanto la fondatezza e la qualità dei dati siano incontestabili, può essere giustificata una classificazione inferiore. Quando è scientificamente provato che il meccanismo o il modo d’azione non è rilevante per l’uomo, la sostanza o la miscela non devono essere classificate.

1.1.2.   Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e valori soglia generici

1.1.2.1. I limiti di concentrazione specifici o i fattori moltiplicatori sono applicati conformemente all'articolo 10.

1.1.2.2.   Valori soglia

1.1.2.2.1. I valori soglia indicano quando la presenza di una sostanza deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela contenente tale sostanza pericolosa, sia essa in forma di impurezza identificata, di additivo o di singolo costituente (vedasi l'articolo 11).

1.1.2.2.2. I valori soglia di cui all'articolo 11 sono i seguenti:

a) 

in relazione ai pericoli per la salute e per l'ambiente di cui alle parti 3, 4 e 5 del presente allegato:

i) 

per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il valore più basso tra il limite di concentrazione specifico e il corrispondente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1; oppure

ii) 

per le sostanze per le quali è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione specifico fissato nella parte 3 dell'allegato VI o nell' inventario delle classificazioni e delle etichettature; oppure

iii) 

per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione sono menzionate nella tabella 1.1, il pertinente valore soglia generico fissato nella suddetta tabella; oppure

iv) 

per le sostanze per le quali non è fissato un limite di concentrazione specifico per la pertinente classe di pericolo o differenziazione nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42 e se la classe di pericolo o la differenziazione non sono menzionate nella tabella 1.1, il limite di concentrazione generico per la classificazione nelle pertinenti sezioni delle parti 3, 4 e 5 del presente allegato.

b) 

In relazione ai pericoli per l'ambiente acquatico di cui alla sezione 4.1 del presente allegato:

i) 

per le sostanze per le quali è stato fissato un fattore M moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42, il valore soglia generico figurante nella tabella 1.1, adeguato applicando il calcolo specificato nella sezione 4.1 del presente allegato, ovvero

ii) 

per le sostanze per le quali non è stato fissato un fattore moltiplicatore per la pertinente categoria di pericolo nella parte 3 dell'allegato VI o nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature di cui all'articolo 42, il pertinente valore soglia generico figurante nella tabella 1.1.

▼M19

Tabella 1.1

Valori soglia generici

Classe di pericolo

Valori soglia generici da prendere in considerazione

Tossicità acuta:

— categoria 1-3

0,1 %

— categoria 4

1 %

Corrosione/irritazione della pelle

1 % (1)

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

1 % (2)

Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3

1 % (3)

Tossicità in caso di aspirazione

1 %

Pericoloso per l'ambiente acquatico

— categoria Acuto 1

0,1 % (4)

— categoria Cronico 1

0,1 % (4)

— categoria Cronico 2-4

1 %

(1)   

O < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1.

(2)   

O < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1.

(3)   

O < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6.

(4)   

O < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1.

▼M2

Nota:

I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose per quelle classi di pericolo per le quali i valori soglia generici possono essere espressi in modo ottimale indicando la percentuale in volume.

▼B

1.1.3.   Principi ponte per la classificazione delle miscele quando non sono disponibili dati sperimentali per la miscela in quanto tale

Quando la miscela stessa non è stata sottoposta a prove per determinarne le proprietà pericolose, ma esistono dati sufficienti su miscele analoghe già sottoposte a prove e sulle singole sostanze pericolose che compongono la miscela che consentono di caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati applicando i seguenti principi ponte cui è fatto riferimento all’articolo 9, paragrafo 4, per ciascuna delle singole classi di pericolo figuranti nella parte 3 e nella parte 4 del presente allegato, fatte salve le disposizioni specifiche relative alle miscele di ciascuna classe di pericolo.

1.1.3.1.   Diluizione

►M2  Se una miscela sottoposta a test ◄ è diluita con una sostanza (diluente) appartenente a una categoria di pericolo equivalente o inferiore a quella del componente meno pericoloso e che si ritiene non debba alterare la classificazione di altri componenti,

— 
la nuova miscela è classificata come equivalente alla miscela originale; o
— 
è applicato il metodo di classificazione delle miscele specificato in ciascuna sezione della parte 3 e della parte 4 quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi; o
— 
in caso di tossicità acuta, il metodo di classificazione delle miscele basato sui loro componenti (formula di additività).

▼M2

1.1.3.2.   Lotti di fabbricazione

La categoria di pericolo di un lotto di fabbricazione di una miscela sottoposto a test può essere considerata sostanzialmente equivalente a quella di un altro lotto dello stesso prodotto commerciale non sottoposto a test, fabbricato da o sotto il controllo dello stesso fornitore, a meno che vi sia ragione di ritenere che vi sono variazioni significative tali da modificare la classificazione di pericolo del lotto non sottoposto a test. In tal caso, occorre procedere a una nuova valutazione.

1.1.3.3.   Concentrazione di miscele altamente pericolose

Nel caso della classificazione delle miscele di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 e 4.1, se una miscela sottoposta a test è classificata nella categoria o sottocategoria di pericolo più elevata e la concentrazione dei componenti della miscela sottoposta a test appartenenti a tale categoria o sottocategoria è aumentata, la nuova miscela risultante, non sottoposta a test, deve essere classificata in tale categoria o sottocategoria, senza prove supplementari.

▼M12

1.1.3.4.   Interpolazione all'interno di una categoria di pericolo

▼M2

Nel caso della classificazione di miscele di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10 e 4.1, se di tre miscele (A, B e C) i cui componenti sono identici le miscele A e B sono state sottoposte a test e appartengono alla stessa categoria di pericolo e la miscela C non è stata sottoposta a test e contiene gli stessi componenti pericolosi delle miscele A e B ma in concentrazioni intermedie rispetto alle concentrazioni nelle miscele A e B, la miscela C è considerata appartenente alla stessa categoria di pericolo delle miscele A e B.

▼B

1.1.3.5.   Miscele sostanzialmente simili

Nel seguente caso:

a) 

due miscele contenenti ciascuna due componenti:

i) 

A + B

ii) 

C + B;

b) 

la concentrazione del componente B è essenzialmente la stessa in entrambe le miscele;

c) 

la concentrazione del componente A nella miscela i) è uguale a quella del componente C nella miscela ii);

d) 

per A e C si dispone di dati relativi ai pericoli sostanzialmente equivalenti, ossia A e C appartengono alla stessa categoria di pericolo e non si ritiene che possano influire sulla classificazione dei pericoli di B.

▼M2

Se la miscela i) o ii) è già classificata in base ai dati ottenuti tramite il test, l’altra miscela va classificata nella stessa categoria di pericolo.

▼B

1.1.3.6.   Revisione della classificazione qualora la composizione di una miscela sia mutata

Sono definite le seguenti variazioni della concentrazione iniziale per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a):

Tabella 1.2

Principio ponte per le modifiche della composizione di una miscela

Intervallo di concentrazione iniziale del componente

Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente

≤ 2,5  %

± 30 %

2,5 < C ≤ 10 %

± 20 %

10 < C ≤ 25 %

± 10 %

25 < C ≤ 100 %

± 5 %

▼M19

1.1.3.7.    Aerosol

Nel caso della classificazione delle miscele di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 e 3.9, una miscela sotto forma di aerosol è classificata nella stessa categoria di pericolo della miscela sottoposta a prova in altra forma, a condizione che il gas propellente aggiunto non alteri le proprietà di pericolo della miscela al momento della vaporizzazione.

▼M2

1.2.   Etichettatura

1.2.1.   Disposizioni generali relative all’apposizione delle etichette a norma dell’articolo 31

1.2.1.1.

I pittogrammi di pericolo hanno la forma di un quadrato poggiante su una punta.

1.2.1.2.

I pittogrammi di pericolo riportati nell’allegato V sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile.

1.2.1.3.

Ogni pittogramma di pericolo copre almeno un quindicesimo della superficie minima dell’etichetta contenente le informazioni di cui all’articolo 17. La superficie minima di ogni pittogramma di pericolo non misura meno di 1 cm2.

1.2.1.4.

Le dimensioni dell’etichetta e di ogni pittogramma sono le seguenti:

Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi

Capacità dell’imballaggio

Dimensioni dell’etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all’articolo 17

Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)

Non superore a 3 litri:

Possibilmente almeno 52 × 74

Non inferiori a 10 × 10

Possibilmente almeno 16 × 16

Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:

Almeno 74 × 105

Almeno 23 × 23

Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:

Almeno 105 × 148

Almeno 32 × 32

Superiore a 500 litri:

Almeno 148 × 210

Almeno 46 × 46

▼M37

1.2.1.6.

Etichette pieghevoli

1.2.1.6.1. Sulla prima pagina dell’etichetta pieghevole figurano almeno gli elementi seguenti:

i) 

il nome, l’indirizzo e il numero di telefono del fornitore o dei fornitori;

ii) 

la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;

iii) 

gli identificatori del prodotto in tutte le lingue dell’etichetta utilizzate nelle pagine interne, conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze e all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele;

iv) 

se del caso, i pittogrammi di pericolo;

v) 

se del caso, le avvertenze in tutte le lingue dell’etichetta utilizzate nelle pagine interne;

vi) 

se del caso, l’identificatore unico di formula, a meno che non sia stampato o apposto sull’imballaggio interno conformemente all’allegato VIII, parte A, punto 5.3, del presente regolamento;

vii) 

un riferimento alle informazioni di sicurezza complete contenute nell’etichetta pieghevole in tutte le lingue dell’etichetta o un simbolo che informi l’utente della possibilità di aprire l’etichetta e illustri che sono disponibili informazioni supplementari nelle pagine interne;

viii) 

un’abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua) per tutte le lingue utilizzate nelle pagine interne.

1.2.1.6.2. Sulle pagine interne dell’etichetta pieghevole figurano, ad eccezione del pittogramma di pericolo e dell’identificazione del fornitore, tutti gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, riportati in ciascuna delle lingue menzionate nella prima pagina e raggruppati per lingua, tramite l’abbreviazione della lingua (codice del paese o codice di lingua).

1.2.1.6.3. Sul retro dell’etichetta pieghevole figurano tutti gli elementi dell’etichetta riportati nella prima pagina, ad eccezione delle abbreviazioni delle lingue utilizzate nelle pagine interne.

▼B

1.3.   Deroghe alle disposizioni relative all’etichettatura in casi particolari

Ai sensi dell’articolo 23, si applicano le seguenti deroghe:

1.3.1.   Bombole del gas trasportabili

Per le bombole di gas trasportabili con una capacità d’acqua non superiore a 150 litri è consentita una delle seguenti alternative:

a) 

Formato e dimensioni secondo le prescrizioni dell’edizione in vigore della norma ISO 7225 «Bombole del gas — Etichettatura precauzionale». In tal caso, l’etichetta può recare il nome generico o la denominazione industriale o commerciale della sostanza o miscela, a condizione che le sostanze pericolose della miscela siano indicate sul corpo della bombola in maniera chiara e indelebile.

b) 

Le informazioni di cui all’articolo 17 sono fornite su un disco o un’etichetta durevoli saldamente fissati alla bombola.

1.3.2.   Bombole del gas per propano, butano o gas di petrolio liquefatto (GPL).

▼M19

1.3.2.1. Se il propano, il butano e il gas di petrolio liquefatto (GPL) o una miscela contenente queste sostanze, classificate secondo i criteri del presente allegato, sono immessi sul mercato in bombole chiuse ricaricabili o in cartucce non ricaricabili conformi alla norma EN 417 come gas combustibili che sono liberati unicamente in vista della loro combustione (EN 417, edizione in vigore: «Cartucce metalliche a gas di petrolio liquefatti non ricaricabili, con o senza valvola, per l'alimentazione di apparecchi utilizzatori portatili — Costruzione, controlli, prove e marcatura»), queste bombole o cartucce devono essere etichettate soltanto con il pittogramma appropriato, le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza riguardanti l'infiammabilità.

▼B

1.3.2.2. L’etichetta non riporta necessariamente informazioni concernenti gli effetti sulla salute umana e l’ambiente. Il fornitore comunica però agli utilizzatori a valle o ai distributori, nella scheda dei dati di sicurezza (SDS), le informazioni riguardanti gli effetti sulla salute umana e l’ambiente.

1.3.2.3. Ai consumatori sono comunicate informazioni sufficienti a permettere loro di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute e della sicurezza.

1.3.3.   Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione

Per quanto concerne l’applicazione del punto 3.10.4, le sostanze o miscele classificate secondo i criteri di cui ai punti 3.10.2 e 3.10.3 non recano necessariamente sull’etichetta indicazioni relative a tale pericolo quando sono immesse sul mercato in contenitori aerosol o in contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione.

1.3.4.   Metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri

1.3.4.1. I metalli in forma massiva, le leghe, le miscele contenenti polimeri e quelle contenenti elastomeri, anche se classificati come pericolosi secondo i criteri del presente allegato, non richiedono un’etichetta conforme al presente allegato se non presentano un pericolo né per la salute umana a seguito di inalazione, ingestione o contatto con la pelle né per l’ambiente acquatico nella forma in cui sono immessi sul mercato.

1.3.4.2. Il fornitore comunica però le informazioni agli utilizzatori a valle o ai distributori nella SDS.

1.3.5.   Esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici

Gli esplosivi, di cui al punto 2.1, immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici sono etichettati e imballati esclusivamente in conformità alle disposizioni relative agli esplosivi.

▼M12

1.3.6.   Sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1).

Le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1), che sono in forma finita e imballate per essere utilizzate dai consumatori non richiedono sull'etichetta il pittogramma di pericolo GHS05.

▼M37

1.3.7.    Munizioni

Nel caso di munizioni che costituiscono una sostanza o miscela e che sono destinate ad essere sparate con un’arma da fuoco, gli elementi dell’etichetta possono essere indicati sull’imballaggio intermedio anziché sull’imballaggio interno o, in mancanza di un imballaggio intermedio, sull’imballaggio esterno.

▼B

1.4.   Richiesta di utilizzare una denominazione chimica alternativa

1.4.1.   Le richieste di utilizzare una denominazione chimica alternativa a norma dell'articolo 24 possono essere soddisfatte soltanto se

I) 

alla sostanza non è stato attribuito un limite comunitario di esposizione sul luogo di lavoro e

II) 

il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle può dimostrare che l'uso della denominazione chimica alternativa soddisfa la necessità di fornire informazioni sufficienti per poter adottare nel luogo di lavoro le necessarie precauzioni ai fini della tutela della salute e della sicurezza e la necessità di assicurare che possano essere controllati i rischi connessi alla manipolazione della miscela, e

III) 

la sostanza è classificata esclusivamente in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

a) 

una delle categorie di pericolo cui è fatto riferimento nella parte 2 del presente allegato;

b) 

tossicità acuta, categoria 4;

c) 

corrosione/irritazione della pelle, categoria 2;

d) 

gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 2;

e) 

tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 2 o 3;

f) 

tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 2;

g) 

nocivo per l'ambiente acquatico — tossicità cronica, categoria 3 o 4.

1.4.2.   Scelta della o delle denominazioni chimiche per le miscele destinate all'industria profumiera

Per le sostanze esistenti in natura possono essere utilizzate una denominazione o denominazioni chimiche del tipo «olio essenziale di...» o «estratto di ...» anziché le denominazioni chimiche dei componenti di tale olio essenziale o estratto di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b).

1.5.   Esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio

▼M37

1.5.1.    Esenzioni dall’articolo 31 conformemente all’articolo 29, paragrafo 1

1.5.1.1. Se si applica l’articolo 29, paragrafo 1, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17 possono essere indicati su un cartellino pendente o su un imballaggio esterno.

1.5.1.2. Se si applica il punto 1.5.1.1, l’etichetta di un imballaggio interno contiene almeno pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, l’identificatore del prodotto di cui all’articolo 18, paragrafo 2, per le sostanze o il nome commerciale o la designazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), per le miscele, nonché il nome e il numero di telefono dei fornitori della sostanza o miscela.

1.5.2.    Esenzioni dall’articolo 17 conformemente all’articolo 29, paragrafo 2

▼B

1.5.2.1.   Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml

1.5.2.1.1. Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:

a) 

la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e

b) 

la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

1) 

Gas comburenti di categoria 1;

2) 

Gas sotto pressione;

3) 

Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3;

4) 

Solidi infiammabili di categoria 1 or 2;

5) 

Sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da C a F;

6) 

Sostanze o miscele auto-riscaldanti di categoria 2;

7) 

Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili di categoria 1, 2 or 3;

8) 

Liquidi comburenti di categoria 2 o 3;

9) 

Solidi comburenti di categoria 2 o 3;

10) 

Periossido organico dei tipi da C a F;

11) 

Tossicità acuta della categoria 4, se le sostanze o miscele non sono fornite al pubblico;

12) 

Irritazione cutanea di categoria 2;

13) 

Irritazione oculare di categoria 2;

14) 

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola di categoria 2 o 3, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;

15) 

Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2, se la sostanza o miscela non sono fornite al pubblico;

16) 

Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità acuta di categoria 1;

17) 

Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica di categoria 1 o 2.

Le esenzioni relative all'etichettatura di piccoli imballaggi di aerosol come infiammabili stabilite nella direttiva 75/324/CEE si applicano ai generatori di aerosol.

1.5.2.1.2. I consigli di prudenza collegati alle categorie di pericolo elencate in appresso possono non figurare tra gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 se:

a) 

La quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e

b) 

La sostanza o miscela sono classificate in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

1) 

Gas infiammabili della categoria 2;

2) 

Tossicità sulla riproduzione: effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento;

3) 

Nocivo per l'ambiente acquatico — Tossicità cronica della categoria 3 o 4.

1.5.2.1.3.  ►M2  Il pittogramma, l'avvertenza, l’indicazione di pericolo e il consiglio di prudenza associati alle categorie di pericolo elencate qui di seguito possono non figurare tra gli elementi dell’etichetta prescritti all’articolo 17 se: ◄

a) 

la quantità contenuta nell'imballaggio non è superiore a 125 ml; e

b) 

la sostanza o miscela è classificata in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

1) 

Corrosivo per i metalli.

1.5.2.2.   Etichettatura di imballaggi solubili monouso

Gli elementi dell'etichetta prescritti all'articolo 17 possono non figurare sugli imballaggi solubili monouso se:

a) 

la quantità contenuta in ciascun imballaggio solubile non è superiore a 25 ml;

▼M2

b) 

la classificazione del contenuto dell’imballaggio solubile è esclusivamente una o più delle categorie di pericolo elencate ai punti 1.5.2.1.1, lettera b), 1.5.2.1.2, lettera b), oppure 1.5.2.1.3, lettera b); e

▼B

c) 

l'imballaggio solubile è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa integralmente le prescrizioni dell'articolo 17.

1.5.2.3. La sezione 1.5.2.2 non si applica alle sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE.

▼M4

1.5.2.4.    Etichettatura di imballaggio interno che non contiene una quantità superiore a 10 ml

▼M37

1.5.2.4.1. Gli elementi dell’etichetta prescritti dall’articolo 17 possono essere omessi dall’imballaggio interno se il contenuto dell’imballaggio interno non supera i 10 ml e in presenza di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a) 

la sostanza o miscela è immessa sul mercato per essere fornita a un distributore o utilizzatore a valle a fini di ricerca e sviluppo scientifici o di analisi del controllo di qualità e l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17;

b) 

la sostanza o miscela non richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parti 1 o 2, e non è classificata in nessuna delle seguenti classi e categorie di pericolo:

i) 

tossicità acuta, tutte le categorie;

ii) 

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categorie 1 e 2;

iii) 

tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, tutte le categorie;

iv) 

corrosione cutanea, categoria 1, tutte le sottocategorie;

v) 

gravi lesioni oculari, categoria 1;

vi) 

sensibilizzazione delle vie respiratorie, tutte le categorie;

vii) 

pericolo in caso di aspirazione;

viii) 

mutagenicità sulle cellule germinali, tutte le categorie;

ix) 

cancerogenicità, tutte le categorie;

x) 

tossicità per la riproduzione, tutte le categorie;

xi) 

interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, tutte le categorie;

c) 

la sostanza o miscela richiede l’etichettatura conformemente all’allegato II, parte 1 o 2, ma non è classificata in nessuna delle classi e categorie di pericolo di cui alla lettera b) del presente punto e ha un imballaggio interno contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 17.

▼M4

1.5.2.4.2. Nonostante i punti 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, l’etichetta apposta sull’imballaggio interno deve riportare l’identificatore di prodotto e, ove appropriato, i pittogrammi di pericolo «GHS01», «GHS05», «GHS06» e/o «GHS08». Ove vengano assegnati più di due pittogrammi, «GHS06» e «GHS08» possono avere la precedenza su «GHS01» e «GHS05».

1.5.2.5.

La sezione 1.5.2.4 non si applica a sostanze o miscele che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1107/2009 o (UE) n. 528/2012.

▼M37

1.6.    Elementi dell’etichetta che è possibile indicare solo su un’etichetta digitale

Informazioni supplementari di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

▼B

2.   PARTE 2: PERICOLI FISICI

2.1.   Esplosivi

2.1.1.   Definizioni

2.1.1.1. La classe degli esplosivi comprende:

a) 

le sostanze e miscele esplosive;

b) 

gli articoli esplosivi, ad eccezione dei dispositivi contenenti sostanze o miscele esplosive in quantità tali o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco involontari o accidentali non causano alcun effetto esterno al dispositivo consistente in proiezione, incendio, fumo, calore o forte rumore;

▼M19

c) 

le sostanze, le miscele e gli articoli non menzionati alle lettere a) e b) che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico.

▼B

2.1.1.2. Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

sostanza o miscela esplosiva, una sostanza solida o liquida (o una miscela di sostanze) che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Le sostanze pirotecniche sono comprese in questa definizione anche se non sviluppano gas;

sostanza o miscela pirotecnica, una sostanza o miscela di sostanze destinata a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche automantenute non detonanti;

esplosivo instabile, una sostanza o miscela esplosiva termicamente instabile e/o troppo sensibile per essere manipolata, trasportata e utilizzata in condizioni normali;

articolo esplosivo, un oggetto contenente una o più sostanze o miscele esplosive;

articolo pirotecnico, un oggetto contenente una o più sostanze o miscele pirotecniche;

esplosivo intenzionale, una sostanza, una miscela o un articolo fabbricati con lo scopo di produrre un effetto pratico, esplosivo o pirotecnico.

2.1.2.   Criteri di classificazione

2.1.2.1. Le sostanze, le miscele e gli articoli appartenenti a questa classe sono classificati come esplosivi instabili sulla base del diagramma alla tabella 2.1.2. ►M4  I metodi di prova sono descritti nella parte I del RTDG, Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. ◄

2.1.2.2. Le sostanze, le miscele e gli articoli appartenenti a questa classe che non sono classificati come esplosivi instabili sono assegnati a una delle seguenti sei divisioni, secondo il tipo di pericolo che presentano:

a) 

Divisione 1.1 Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di esplosione di massa (un’esplosione di massa è un’esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità della quantità presente);

b) 

Divisione 1.2 Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di proiezione senza pericolo di esplosione di massa;

c) 

Divisione 1.3 Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di incendio con leggero pericolo di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi, ma senza pericolo di esplosione di massa:

i) 

la cui combustione dà luogo a un considerevole irraggiamento termico;

ii) 

che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti ridotti di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi;

d) 

Divisione 1.4 Sostanze, miscele e articoli che non presentano un pericolo significativo:

— 
sostanze, miscele e articoli che presentano solo un pericolo minore in caso di accensione o innesco. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e di norma non danno luogo alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve causare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo;
e) 

Divisione 1.5 Sostanze o miscele molto poco sensibili che presentano un pericolo di esplosione di massa:

— 
sostanze e miscele che presentano un pericolo di esplosione di massa ma che sono così poco sensibili che la probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione è molto ridotta in condizioni normali;

▼M19

f) 

Divisione 1.6 Articoli estremamente poco sensibili che non presentano un pericolo di esplosione di massa:

— 
articoli contenenti in prevalenza sostanze o miscele estremamente poco sensibili;
— 
e per i quali la probabilità di innesco o di propagazione accidentale è trascurabile.

▼B

2.1.2.3. Gli esplosivi che non sono classificati come esplosivi instabili sono classificati in una delle sei divisioni di cui al punto 2.1.2.2 del presente allegato sulla base delle prove delle serie da 2 a 8 descritte nella parte I delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, secondo i risultati delle prove indicate nella tabella 2.1.1:

Tabella 2.1.1

Criteri di classificazione degli esplosivi

Categoria

Criteri

Esplosivi instabili o esplosivi delle divisioni da 1.1 a 1.6

Per gli esplosivi delle divisioni da 1.1 a 1.6, devono essere effettuate le seguenti prove di base:

Esplosibilità: prove della serie 2 di cui alla sezione 12 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri. Gli esplosivi intenzionali () non sono sottoposti alle prove della serie 2 delle Nazioni Unite;

Sensibilità: prove della serie 3 di cui alla sezione 13 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri.

Stabilità termica: prove della serie 3 c) di cui alla sottosezione 13.6.1 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri.

Ulteriori prove sono necessarie per l’assegnazione alla divisione appropriata.

(1)   

Comprendono le sostanze, le miscele e gli oggetti che sono fabbricati al fine di produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico.

2.1.2.4. Gli esplosivi non imballati o reimballati in imballaggio diverso da quello originale o da imballaggio simile a quello originale sono sottoposti a una nuova prova.

▼M12

2.1.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze, delle miscele e degli articoli che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo devono essere utilizzati gli elementi indicati nella tabella 2.1.2.

Tabella 2.1.2

Esplosivi — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Esplosivo instabile

Divisione 1.1

Divisione 1.2

Divisione 1.3

Divisione 1.4

Divisione 1.5

Divisione 1.6

Pittogrammi GHS

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image

image

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Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Pericolo

Nessuna avvertenza

Indicazione di pericolo

H200: Esplosivo instabile

H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa

H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione

H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione

H204: Pericolo di incendio o di proiezione

H205: Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio

Nessuna indicazione di pericolo

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

Nessun consiglio di prudenza

Consiglio di prudenza — Reazione

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375

P370 + P372 + P380 + P373

Nessun consiglio di prudenza

Consiglio di prudenza — Conservazione

P401

P401

P401

P401

P401

P401

Nessun consiglio di prudenza

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

P501

P501

P501

P501

Nessun consiglio di prudenza

NOTA 1: per gli esplosivi non imballati o reimballati in imballaggio diverso da quello originale o simile a quello originale, l'etichetta include tutti i seguenti elementi:

a) 

il pittogramma: bomba che esplode;

b) 

l'avvertenza «Pericolo»; e

c) 

l'indicazione di pericolo: «Esplosivo; pericolo di esplosione di massa»

a meno che il pericolo non corrisponda a una delle categorie di pericolo figuranti nella tabella 2.1.2, nel qual caso sono attribuiti il pittogramma, l'avvertenza e/o l'indicazione di pericolo corrispondenti.

NOTA 2: sostanze e miscele, così come presentate, con un risultato positivo della prova della serie 2, descritta nella parte I, sezione 12, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, che sono escluse dalla classificazione come esplosivi (sulla base di un risultato negativo della prova della serie 6, descritta nella parte I, sezione 16, delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri), hanno tuttavia proprietà esplosive. L'utilizzatore deve essere informato di queste proprietà esplosive intrinseche, di cui si deve tener conto per la manipolazione, soprattutto se la sostanza o la miscela è rimossa dall'imballaggio o è reimballata, e per il magazzinaggio. Per questo motivo, le proprietà esplosive della sostanza o della miscela devono essere comunicate nella sezione 2 (Identificazione dei pericoli) e nella sezione 9 (Proprietà fisiche e chimiche) della scheda di dati di sicurezza e in altre sezioni di tale scheda, se del caso.

▼B

2.1.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.1.4.1. La classificazione di sostanze, miscele e articoli nella classe di pericolo degli esplosivi e la loro successiva assegnazione a una divisione avviene secondo una procedura in tre fasi molto complessa. È necessario fare riferimento alla parte I delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri.

La prima fase consiste nel determinare se la sostanza o miscela ha effetti esplosivi (prove della serie 1). La seconda fase consiste nella procedura di accettazione (prove della serie da 2 a 4) e la terza fase consiste nell'assegnazione a una divisione (prove della serie da 5 a 7). La valutazione se una sostanza che può essere classificata come «emulsione, sospensione o gel di nitrato di ammonio, prodotto intermedio per la fabbricazione di esplosivi detonanti (ANE)» sia sufficientemente poco sensibile per essere classificata come un liquido comburente (sezione 2.13) o come un solido comburente (sezione 2.14) è effettuata mediante le prove della serie 8.

▼M19

Alcune sostanze e miscele esplosive sono umidificate con acqua o alcoli, diluite con altre sostanze oppure disciolte o sospese in acqua o altre sostanze liquide per ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive. Sono classificabili come esplosivi desensibilizzati (cfr. sezione 2.17).

▼B

Taluni pericoli fisici (dovuti a proprietà esplosive) sono modificati dalla diluizione, come nel caso degli esplosivi desensibilizzati, dall'inclusione in una miscela o in un articolo, dall'imballaggio o da altri fattori.

La procedura di classificazione è illustrata nel seguente schema di decisione (cfr. figure da 2.1.1 a 2.1.4).

Figura 2.1.1

Schema generale della procedura di classificazione di una sostanza, di una miscela o di un articolo nella classe degli esplosivi (classe 1 per il trasporto)

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Testo di immagine

►(1) M2  

►(2) M4  

Figura 2.1.2

Procedura di accettazione provvisoria di una sostanza, di una miscela o di un articolo nella classe degli esplosivi (classe 1 per il trasporto)

image

Testo di immagine

▼M19

Figura 2.1.3

Procedura per l'assegnazione a una divisione nella classe degli esplosivi (classe 1 per il trasporto)

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Testo di immagine

(1)  Per i dettagli, cfr. capitolo 3.3 delle UN RTDG, Regolamenti tipo.

▼M2

Figura 2.1.4

Procedura per la classificazione di emulsioni, sospensioni o gel di nitrato di ammonio (ANE);

image

Testo di immagine

▼B

2.1.4.2.   Procedura di screening

Le proprietà esplosive sono associate alla presenza in una molecola di taluni gruppi chimici che possono reagire producendo un aumento molto rapido della temperatura o della pressione. La procedura di screening è finalizzata a individuare la presenza di questi gruppi reattivi e la loro capacità di liberare rapidamente energia. Se la procedura di screening indica che la sostanza o la miscela è potenzialmente esplosiva, la sostanza o miscela deve essere sottoposta alla procedura di accettazione (cfr. la sezione 10.3 delle ►M4  UN RTDG ◄ , Manuale delle prove e dei criteri).

▼M2

Nota

Se l’energia di decomposizione esotermica delle sostanze organiche è inferiore a 800 J/g, non è necessario effettuare una prova di propagazione della detonazione della serie 1, tipo a) né una prova di sensibilità all’onda d’urto della serie 2, tipo a). Per sostanze organiche e miscele di sostanze organiche con energia di decomposizione esotermica pari o superiore a 800 J/g, non è necessario effettuare i test 1 a) e 2 a) se il risultato del test del mortaio balistico Mk.IIId (F.1) o del test del mortaio balistico (F.2) o del test BAM Trauzl (F.3) iniziati con detonatore standard n. 8 (cfr. appendice delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri) è «no». In tal caso si presume che i risultati delle prove 1 a) e 2 a) siano «-».

▼M19

2.1.4.3. La procedura di accettazione per la classe di pericolo «esplosivi» non deve essere applicata:

▼B

a) 

se la molecola non contiene alcun gruppo chimico associato a proprietà esplosive. Esempi di gruppi che possono indicare proprietà esplosive figurano nella tabella A6.1 all'appendice 6 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri,

b) 

se la sostanza contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive e comprendenti ossigeno e se il bilancio d’ossigeno calcolato è inferiore a - 200;

Il bilancio d’ossigeno è calcolato per la reazione chimica:

CxHyOz+ [x+ (y/4)-(z/2)] O2 → x CO2 + (y/2) H2O

utilizzando la formula:

Bilancio d’ossigeno = -1 600 [2x + (y/2)-z]/peso molecolare;

▼M19

c) 

se per la sostanza organica o la miscela omogenea di sostanze organiche contenente uno o più gruppi chimici associati a proprietà esplosive:

— 
l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g, oppure
— 
la temperatura iniziale di decomposizione esotermica è pari o superiore a 500 °C

come indicato nella tabella 2.1.3

▼M19

Tabella 2.1.3

Decisione di applicare la procedura di accettazione per la classe di pericolo «esplosivi» per una sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche

Energia di decomposizione

(J/g)

Temperatura iniziale di decomposizione

(°C)

Procedura di accettazione?

(Sì/No)

< 500

< 500

No

< 500

≥ 500

No

≥ 500

< 500

Sì

≥ 500

≥ 500

No

L'energia di decomposizione esotermica può essere determinata con una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. punto 20.3.3.3 delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).

▼B

d) 

se, per le miscele di sostanze comburenti inorganiche con materie organiche, la concentrazione della sostanza comburente inorganica è:

— 
inferiore al 15 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 1 o 2;
— 
inferiore al 30 % in massa, nel caso di una sostanza comburente di categoria 3.

2.1.4.4. Nel caso di miscele contenenti sostanze esplosive note, deve essere applicata la procedura di accettazione.

▼M19

2.2.   Gas infiammabili

2.2.1.    Definizioni

2.2.1.1. 

Per gas infiammabile s'intende un gas o una miscela di gas con un campo di infiammabilità con l'aria a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa.

2.2.1.2. 

Per gas piroforico s'intende un gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in presenza d'aria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C.

2.2.1.3. 

Per gas chimicamente instabile s'intende un gas infiammabile in grado di reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria o di ossigeno.

▼M4

2.2.2.    Criteri di classificazione

▼M19

2.2.2.1. Un gas infiammabile è classificato nella categoria 1 A, 1B o 2 in base alla tabella 2.2.1. I gas infiammabili che sono piroforici e/o chimicamente instabili sono sempre classificati nella categoria 1 A.

Tabella 2.2.1

Criteri di categorizzazione dei gas infiammabili

Categoria

Criteri

1 A

Gas infiammabile

Gas che, a una temperatura di 20 °C e alla pressione standard di 101,3 kPa:

a)  sono infiammabili quando sono in miscela pari o inferiore al 13 % (volume) in aria; oppure

b)  hanno un campo di infiammabilità con l'aria di almeno 12 punti percentuali, qualunque sia il limite inferiore di infiammabilità

a meno che dai dati risultino rispondere ai criteri della categoria 1B

Gas piroforico

Gas infiammabili che si accendono spontaneamente in presenza d'aria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C

Gas chimicamente instabile

A

Gas infiammabili che sono chimicamente instabili a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa

B

Gas infiammabili che sono chimicamente instabili a una temperatura superiore a 20 °C e/o a una pressione superiore a 101,3 kPa

1B

Gas infiammabile

Gas che rispondono ai criteri di infiammabilità della categoria 1 A ma non sono piroforici, né chimicamente instabili e hanno almeno:

a)  un limite inferiore di infiammabilità superiore a 6 % (volume) nell'aria; oppure

b)  una velocità di propagazione della fiamma inferiore a 10 cm/s

2

Gas infiammabile

Gas diversi da quelli di categoria 1 A o 1B che, a una temperatura di 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa, hanno un campo di infiammabilità se miscelati in aria

NOTA 1:   gli aerosol non sono classificati come gas infiammabili. Cfr. la sezione 2.3.

NOTA 2:   in assenza di dati che consentano la classificazione nella categoria 1B, un gas infiammabile che risponde ai criteri della categoria 1 A è classificato automaticamente in quest'ultima.

NOTA 3:   l'accensione spontanea dei gas piroforici non è sempre immediata ed è possibile che sia ritardata.

NOTA 4:   una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come gas piroforico se contiene più dell'1 % (volume) di componenti piroforici.

▼M4

2.2.3.    Comunicazione del pericolo

Sull’etichetta delle sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.2.3.

▼M19

Tabella 2.2.2

Gas infiammabili — Elementi dell'etichetta

 

Categoria 1 A

Gas di categoria 1 A rispondenti ai criteri del gas piroforico o del gas instabile A/B

Categoria 1B

Categoria 2

 

Gas piroforico

Gas chimicamente instabile

 

 

Categoria A

Categoria B

Pittogramma GHS

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Nessun pittogramma

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H220: Gas altamente infiammabile

H220: Gas altamente infiammabile

H232: Spontaneamente infiammabile all'aria

H220: Gas altamente infiammabile

H230: Può esplodere anche in assenza di aria

H220: Gas altamente infiammabile

H231: Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata

H221: Gas infiammabile

H221: Gas infiammabile

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P210

P210

P222

P280

P202

P210

P202

P210

P210

P210

Consiglio di prudenza — Reazione

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

Consiglio di prudenza — Conservazione

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Consiglio di prudenza — Smaltimento

 

 

 

 

 

 

▼M19

Se un gas o una miscela di gas infiammabile è classificato come piroforico e/o chimicamente instabile, tutte le pertinenti classificazioni sono comunicate nella scheda dei dati di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 e i pertinenti elementi di comunicazione del pericolo figurano sull'etichetta.

▼M19

La procedura di classificazione è illustrata nel seguente diagramma (cfr. figura 2.2.1).

Figura 2.2.1

Gas infiammabili

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Testo di immagine

(1)  Una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come gas piroforico se contiene più dell'1 % (volume) di componenti piroforici.

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Testo di immagine

▼M19 —————

▼M4

2.2.4.    Altre considerazioni relative alla classificazione

▼M19

2.2.4.1. L'infiammabilità è determinata mediante prove o, nel caso di miscele per le quali sono disponibili dati sufficienti, mediante calcoli effettuati secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156 modificata Gas e miscele di gas — Determinazione del potenziale di infiammabilità e della capacità ossidante per la scelta delle connessioni di uscita delle valvole per bombole e, se si usa la velocità di propagazione della fiamma per la categoria 1B, cfr. anche la norma ISO 817 modificata Refrigerants—Designation and safety classification, Annex C:— Method of test for burning velocity measurement of flammable gases — Refrigeranti: designazione e classificazione in base alla sicurezza, allegato C: metodo di prova per la misura della velocità di combustione dei gas infiammabili). Anziché l'apparato di prova indicato nella ISO 10156 modificata, è possibile utilizzare l'apparato per il metodo del tubo di cui al punto 4.2 della norma EN 1839 modificata (Determinazione dei limiti di esplosione per gas e per vapori infiammabili).

▼M19

2.2.4.2. La piroforicità è determinata alla temperatura di 54 °C in conformità della norma IEC 60079-20-1 ed. 1.0 (2010-01) Explosive atmospheres — Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification — Test methods and data (Atmosfere esplosive — parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione dei gas e dei vapori — Metodi di prova e dati) o DIN 51794 Determining the ignition temperature of petroleum products (Determinazione della temperatura di accensione dei prodotti del petrolio).

2.2.4.3. Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i gas piroforici quando l'esperienza acquisita nella fabbricazione o nella manipolazione dimostra che la sostanza non si accende spontaneamente a contatto con l'aria a una temperatura pari o inferiore a 54 °C. Le miscele di gas infiammabili che non sono state sottoposte a prove di piroforicità e che contengono più dell'1 % di componenti piroforici sono classificate come gas piroforico. In sede di valutazione della necessità di classificare le miscele di gas infiammabili il cui contenuto di componenti piroforici è pari o inferiore a 1 % si ricorre al giudizio di esperti sulle proprietà e sui pericoli fisici dei gas piroforici e delle loro miscele. In tal caso si considera di sottoporle a prova solo se il giudizio degli esperti indica la necessità di dati supplementari a sostegno del processo di classificazione.

▼M4

►M19  2.2.4.4. ◄  L’instabilità chimica deve essere determinata conformemente al metodo descritto nella parte III del RTDG, Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Se i calcoli effettuati conformemente all’ISO 10156 modificata dimostrano che una miscela di gas non è infiammabile, non è necessario condurre prove per determinare l’instabilità chimica ai fini della classificazione.

2.3.    Aerosol

2.3.1.    Definizioni

Gli aerosol, vale a dire i generatori di aerosol, sono recipienti non ricaricabili in metallo, vetro o materia plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza liquido, pasta o polvere e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere, o allo stato liquido o gassoso.

2.3.2.    Criteri di classificazione

▼M12

2.3.2.1. Gli aerosol sono classificati in una delle tre categorie di questa classe di pericolo, a seconda delle loro proprietà infiammabili e del loro calore di combustione. Sono da considerare per la classificazione nella categoria 1 o 2, se contengono oltre l'1 % dei componenti (in massa) classificati come infiammabili in base ai seguenti criteri enunciati in questa parte:

— 
gas infiammabili (cfr. punto 2.2),
— 
liquidi con un punto di infiammabilità ≤ 93 °C, che includono i liquidi infiammabili in base al punto 2.6,
— 
solidi infiammabili (cfr. punto 2.7),

o se il loro calore di combustione è almeno 20 kJ/g.

NOTA 1: tra i componenti infiammabili non sono comprese le sostanze o le miscele piroforiche, autoriscaldanti o idroreattive, poiché tali componenti non sono mai utilizzati come contenuti di aerosol.

NOTA 2: gli aerosol non rientrano nel campo di applicazione dei punti 2.2 (Gas infiammabili), 2.5 (Gas sotto pressione), 2.6 (Liquidi infiammabili) o 2.7 (Solidi infiammabili). A seconda del loro contenuto, gli aerosol possono tuttavia rientrare nel campo di applicazione di altre classi di pericolo, ivi compresi i relativi elementi di etichettatura.

▼M4

2.3.2.2. Un aerosol deve essere classificato in una delle tre categorie di questa classe in funzione dei suoi componenti, del suo calore chimico di combustione e, se del caso, dei risultati della prova di infiammabilità delle schiume (per gli aerosol di schiuma) e delle prove di distanza di accensione e di accensione in spazio chiuso (per gli aerosol spray) secondo le figure da 2.3.1(a) a 2.3.1(c) del presente allegato e le sottosezioni 31.4, 31.5 e 31.6 della parte III del RTDG, Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Gli aerosol che non soddisfano i criteri di inclusione nella categoria 1 o 2 devono essere classificati nella categoria 3.

Nota:

Gli aerosol che contengono più dell’1 % di componenti infiammabili o aventi un calore di combustione di almeno 20 kJ/g e non soggetti alle procedure di classificazione in base all’infiammabilità previste nella presente sezione devono essere classificati come aerosol di categoria 1.

▼M12

Figura 2.3.1(a)

Per gli aerosol

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Testo di immagine

▼M4

Figura 2.3.1(b)

Aerosol spray

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Testo di immagine

Figura 2.3.1(c)

Aerosol di schiuma

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Testo di immagine

2.3.3.    Comunicazione del pericolo

Sull’etichetta delle sostanze o miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.3.1.

Tabella 2.3.1

▼M12

Aerosol — Elementi dell'etichetta

▼M4

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Pittogrammi GHS

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Nessun pittogramma

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Attenzione

Indicazione di pericolo

H222: Aerosol estremamente infiammabile

H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato

H223: Aerosol infiammabile

H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato

H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato

Consiglio di prudenza Prevenzione

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Consiglio di prudenza Reazione

 

 

 

Consiglio di prudenza Conservazione

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Consiglio di prudenza Smaltimento

 

 

 

2.3.4.    Altre considerazioni relative alla classificazione

2.3.4.1. Il calore chimico di combustione (ΔΗc), espresso in kilojoule per grammo (kJ/g), è il prodotto del calore teorico di combustione (ΔΗcomb) e del coefficiente di rendimento della combustione, che è in generale inferiore a 1,0 (il valore più frequente è dell’ordine di 0,95 o 95 %).

Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori di combustione dei singoli componenti, come segue:

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dove:

ΔΗc

=

calore chimico di combustione (kJ/g);

wi %

=

frazione in massa del componente i nel prodotto;

ΔΗc(i)

=

calore specifico di combustione (kJ/g) del componente i nel prodotto.

I valori del calore chimico di combustione possono essere ricavati dalla letteratura, calcolati o determinati mediante prove (cfr. le norme ASTM D 240 modificata — Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943 modificata, punti da 86.l a 86.3 — Sicurezza antincendio — Vocabolario, e NFPA 30B modificata — Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).

▼B

2.4.   Gas comburenti

2.4.1.   Definizioni

Per «gas comburente» s’intende un gas o una miscela di gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire più dell’aria la combustione di altre materie.

2.4.2.   Criteri di classificazione

2.4.2.1. Un gas comburente è classificato nell’unica categoria di questa classe secondo la tabella 2.4.1:

Tabella 2.4.1

Criteri di classificazione dei gas comburenti

Categoria

Criteri

1

Un gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire più dell’aria la combustione di altre materie.

▼M4

Nota:

Per "gas che causano o favoriscono, più dell’aria, la combustione d’altre materie" s’intendono gas puri o miscele di gas con un potere comburente superiore al 23,5 % determinato con un metodo contenuto nella norma ISO 10156 modificata.

▼B

2.4.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.4.2.

Tabella 2.4.2

Gas comburenti — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Pittogramma GHS

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Avvertenza

Pericolo

Indicazione di pericolo

H270: Può provocare o aggravare un incendio; comburente

Consiglio di prudenza —

Prevenzione

P220

P244

Consiglio di prudenza —

Reazione

P370 + P376

Consiglio di prudenza —

Conservazione

P403

Consiglio di prudenza —

Smaltimento

 

▼M4

2.4.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

Per classificare un gas comburente è necessario disporre di dati ottenuti mediante prove o calcoli effettuati secondo i metodi descritti nella norma ISO 10156 modificata (Gas e miscele di gas — Determinazione del potenziale di infiammabilità e della capacità ossidante per la scelta dei raccordi di uscita delle valvole per bombole.

▼B

2.5.   Gas sotto pressione

2.5.1.   Definizione

2.5.1.1.  ►M4  Per gas sotto pressione s’intendono i gas contenuti in un recipiente a una pressione relativa pari o superiore a 200 kPa a 20 °C o sotto forma di gas liquefatti o di gas liquefatti e refrigerati. ◄

Questi gas comprendono i gas compressi, i gas liquefatti, i gas disciolti e i gas liquefatti refrigerati.

2.5.1.2. La temperatura critica è la temperatura al di sopra della quale un gas puro non può essere liquefatto, quale che sia il grado di compressione.

▼M4

2.5.2.    Criteri di classificazione

2.5.2.1. I gas sotto pressione sono classificati, in funzione del loro stato fisico quando sono imballati, in uno dei quattro gruppi della tabella 2.5.1:

Tabella 2.5.1

Criteri di classificazione applicabili ai gas sotto pressione

Gruppo

Criteri

Gas compresso

Un gas che, se imballato sotto pressione, è interamente gassoso a – 50 °C; inclusi tutti i gas con una temperatura critica ≤ – 50 °C.

Gas liquefatto

Un gas che, se imballato sotto pressione, è parzialmente liquido a temperature superiori a – 50 °C. Si distingue tra:

i)  gas liquefatto ad alta pressione: un gas con temperatura critica compresa tra – 50 °C e + 65 °C, e

ii)  gas liquefatto a bassa pressione: un gas con temperatura critica superiore a + 65 °C.

Gas liquefatto refrigerato

Un gas che, se imballato, è reso parzialmente liquido per via della bassa temperatura.

Gas dissolto

Un gas che, se imballato sotto pressione, si scioglie in un solvente in fase liquida.

Nota:

Gli aerosol non devono essere classificati come gas sotto pressione. Cfr. sezione 2.3.

▼B

2.5.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.5.2.

▼M12

Tabella 2.5.2

Gas sotto pressione — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Gas compresso

Gas liquefatto

Gas liquefatto refrigerato

Gas disciolto

Pittogrammi GHS

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image

image

image

Avvertenza

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Indicazione di pericolo

H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

H281: Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche

H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato

Consiglio di prudenza — Prevenzione

 

 

P282

 

Consiglio di prudenza — Reazione

 

 

P336+P315

 

Consiglio di prudenza — Conservazione

P410 + P403

P410 + P403

P403

P410 + P403

Consiglio di prudenza — Smaltimento

 

 

 

 

▼M2

Nota:

Il pittogramma GHS04 non è necessario per i gas sotto pressione se viene utilizzato il pittogramma GHS02 o il pittogramma GHS06.

▼B

2.5.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

Per questo gruppo di gas è necessario disporre delle seguenti informazioni:

— 
la pressione di vapore a 50 oC;
— 
lo stato fisico a 20 oC a una pressione normale;
— 
la temperatura critica.

▼M4

Questi dati possono essere ricavati dalla letteratura, calcolati o ottenuti mediante prove. La maggior parte dei gas puri sono già classificati nelle RTDG, Regolamenti tipo delle Nazioni Unite.

▼B

2.6.   Liquidi infiammabili

2.6.1.   Definizione

Per liquido infiammabile s’intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60 oC.

2.6.2.   Criteri di classificazione

2.6.2.1. Un liquido infiammabile è classificato in una delle tre categorie di questa classe, secondo la tabella 2.6.1:

Tabella 2.6.1

Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili

Categoria

Criteri

1

Punto di infiammabilità < 23 oC e punto iniziale di ebollizione ≤ 35 oC

2

Punto di infiammabilità < 23 oC e punto iniziale di ebollizione > 35 oC

▼C5

3

Punto di infiammabilità ≥ 23 °C e ≤ 60 °C ()

(1)   

Ai fini del presente regolamento, i gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso tra ≥ 55 oC e ≤ 75 oC possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3.

▼M2

Nota

Gli aerosol non vanno classificati come liquidi infiammabili; cfr. punto 2.3.

▼B

2.6.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.6.2.

Tabella 2.6.2

Liquidi infiammabili — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Pittogrammi GHS

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image

image

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H224: Liquido e vapore altamente infiammabili

H225: Liquido e vapore facilmente infiammabili

H226: Liquido e vapore infiammabili

Consiglio di prudenza —

Prevenzione

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

P210

P233

P240

P241

P242

P243

P280

Consiglio di prudenza —

Reazione

P303 + P361 + P353

P370 + P378

P303 + P361 + P353

P370 + P378

P303 + P361 + P353

P370 + P378

Consiglio di prudenza —

Conservazione

P403 + P235

P403 + P235

P403 + P235

Consiglio di prudenza —

Smaltimento

P501

P501

P501

2.6.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.6.4.1. Per la classificazione dei liquidi infiammabili è necessario disporre di dati sul punto di infiammabilità e sul punto iniziale di ebollizione. Questi dati possono essere ottenuti mediante prove, ricavati dalla letteratura o calcolati. Se non sono disponibili dati, il punto di infiammabilità e il punto iniziale di ebollizione sono determinati mediante prove. Il punto di infiammabilità è determinato mediante prove in vaso chiuso.

▼M19

2.6.4.2. Nel caso delle miscele ( 8 ) contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite, anche se possono contenere componenti non volatili come polimeri e additivi, non è necessario determinare il punto di infiammabilità per via sperimentale se il punto di infiammabilità della miscela calcolato secondo il metodo descritto al punto 2.6.4.3 è superiore di almeno 5 °C ( 9 ) al pertinente criterio di classificazione e a condizione che:

▼B

a) 

la composizione della miscela sia conosciuta con precisione (se la composizione può variare entro limiti specificati, è scelta per essere valutata la composizione con il punto di infiammabilità calcolato più basso);

b) 

il limite di esplosività inferiore di ciascun componente sia conosciuto (una correlazione appropriata deve essere applicata per l'estrapolazione di questi dati a temperature diverse da quelle delle condizioni di prova), come pure un metodo per determinare il limite di esplosività inferiore ►M2  della miscela ◄ ;

c) 

La relazione con la temperatura della tensione di vapore saturo e del coefficiente di attività sia conosciuta per ciascun componente presente nella miscela ;

d) 

la fase liquida sia omogenea.

2.6.4.3. Un metodo idoneo è descritto in Gmehling and Rasmussen [Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982)]. Per una miscela contenente componenti non volatili il punto di infiammabilità è calcolato in base ai componenti volatili. Si considera che un componente non volatile diminuisca di poco la pressione parziale dei solventi e che il punto di infiammabilità calcolato sia di poco inferiore al valore misurato.

2.6.4.4. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.3.

Tabella 2.6.3

Metodi per la determinazione del punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili

Norme europee:

EN ISO 1516 modificata

Determinazione del punto di infiammabilità passa/non passa — Metodo dell'equilibrio in vaso chiuso

EN ISO 1523 modificata

Determinazione del punto di infiammabilità — Metodo dell'equilibrio in vaso chiuso

EN ISO 2719 modificata

Determinazione del punto di infiammabilità — Metodo Pensky Martens in vaso chiuso

EN ISO 3679 modificata

Determinazione del punto di infiammabilità — Metodo rapido all'equilibrio in vaso chiuso

EN ISO 3680 modificata

Determinazione del punto di infiammabilità del tipo passa/non passa — Metodo rapido all'equilibrio in vaso chiuso

EN ISO 13736 modificata

Prodotti petroliferi ed altri liquidi — Determinazione del punto di infiammabilità — Metodo Abel in vaso chiuso

Norme nazionali:

Association française de normalisation, AFNOR:

NF M07-036 modificata

Determinazione del punto di infiammabilità — Metodo Abel-Pensky in vaso chiuso

(identica alla DIN 51755)

▼M2 —————

▼B

Deutsches Institut für Normung

DIN 51755 (punti di infiammabilità inferiori a 65 oC) modificata

Prodotti petroliferi ed altri liquidi — Determinazione del punto di infiammabilità — Metodo Abel in vaso chiuso

(identica alla norma NF M07-036)

▼M2

2.6.4.5. Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C e pari o inferiore a 60 °C se si sono ottenuti risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

▼M2

2.6.4.6. Possibili metodi di prova per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili sono riportati nella tabella 2.6.4.

Tabella 2.6.4

Metodi per la determinazione del punto iniziale di ebollizione dei liquidi infiammabili

Norme europee

EN ISO 3405 modificata

Prodotti petroliferi — Determinazione delle caratteristiche di distillazione a pressione atmosferica

EN ISO 3924 modificata

Prodotti petroliferi — Determinazione della distribuzione dell’intervallo di ebollizione — Metodo gascromatografico

EN ISO 4626 modificata

Liquidi organici volatili — Determinazione dell’intervallo di ebollizione dei solventi organici utilizzati come materie prime

Regolamento (CE) n. 440/2008 (1)

Metodo A.2, descritto nella parte A dell’allegato al regolamento (CE) n. 440/2008

(1)   

GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

▼B

2.7.   Solidi infiammabili

2.7.1.   Definizione

2.7.1.1. Per solido infiammabile s'intende un solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento.

I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d’accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente.

2.7.2.   Criteri di classificazione

2.7.2.1. Le sostanze o le miscele in polvere, granulari o pastose (ad eccezione delle polveri di metalli o di leghe metalliche, cfr. punto 2.7.2.2) sono classificate come solidi facilmente infiammabili se la durata di combustione in una o più prove effettuate conformemente al metodo di prova o descritto nella parte III, sottosezione 33.2.1, delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri è inferiore a 45 secondi o se la velocità di combustione è superiore a 2,2  mm/s.

▼M19

2.7.2.2. Le polveri di metalli o di leghe metalliche sono classificate come solidi infiammabili quando si ha un'accensione e se la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione (100 mm) in dieci minuti o un tempo inferiore.

▼B

2.7.2.3. Un solido infiammabile è classificato in una delle due categorie di questa classe secondo i risultati ottenuti con il metodo di prova N.1 descritto nella sezione 33.2.1 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.7.1:

Tabella 2.7.1

Criteri di classificazione dei solidi infiammabili

Categoria

Criteri

1

Prova di velocità di combustione

Sostanze e miscele diverse dalle polveri metalliche:

a)  la zona umidificata non arresta la propagazione della fiamma

b)  la durata di combustione è < 45 secondi o la velocità di combustione è > 2,2  mm/s

Polveri metalliche

La durata di combustione è ≤ 5 minuti

2

Prova di velocità di combustione

Sostanze e miscele diverse dalle polveri metalliche:

a)  la zona umidificata arresta la propagazione della fiamma per almeno 4 minuti e

b)  la durata di combustione è < 45 secondi o la velocità di combustione è > 2,2  mm/s

Polveri metalliche

La durata di combustione è > 5 minuti e ≤ 10 minuti

▼M2

Nota 1

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente il suo comportamento in una prova di classificazione, la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

Nota 2

Gli aerosol non vanno classificati come solidi infiammabili; cfr. punto 2.3.

▼B

2.7.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.7.2.

Tabella 2.7.2

Solidi infiammabili — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Pittogrammi GHS

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H228: Solido infiammabile

H228: Solido infiammabile

Consiglio di prudenza —

Prevenzione

P210

P240

P241

P280

P210

P240

P241

P280

Consiglio di prudenza —

Reazione

P370 + P378

P370 + P378

Consiglio di prudenza —

Conservazione

 

 

Consiglio di prudenza —

Smaltimento

 

 

2.8.   Sostanze e miscele autoreattive

2.8.1.   Definizione

2.8.1.1. Le sostanze o miscele autoreattive sono sostanze o miscele liquide o solide termicamente instabili, che possono subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza di ossigeno (aria). Questa definizione esclude le sostanze e miscele classificate, conformemente a questa parte, come esplosivi, perossidi organici o comburenti.

2.8.1.2. Si considera che una sostanza o miscela autoreattiva possiede proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto confinamento.

2.8.2.   Criteri di classificazione

2.8.2.1. Ogni sostanza o miscela autoreattiva è sottoposta alla procedura di classificazione in questa classe a meno che:

a) 

sia un esplosivo secondo i criteri di cui al punto 2.1;

b) 

sia un liquido o solido comburente secondo i criteri di cui ai punti 2.13 o 2.14, ad eccezione delle miscele di sostanze comburenti contenenti almeno il 5 % di sostanze organiche combustibili, che sono classificate come sostanze autoreattive secondo la procedura di cui al punto 2.8.2.2;

c) 

sia un perossido organico secondo i criteri di cui al punto 2.15;

d) 

abbia un calore di decomposizione inferiore a 300 J/g, oppure

e) 

abbia una temperatura di decomposizione autoaccelerata (Tdaa) superiore a 75 oC per un collo di 50 kg ( 10 ).

2.8.2.2. Le miscele di sostanze comburenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze comburenti contenenti almeno il 5 % di sostanze organiche combustibili ma non ai criteri di cui al al punto 2.8.2.1, lettere a), c), d) o e), sono sottoposte alla procedura di classificazione delle sostanze autoreattive.

Le miscele che presentano le proprietà delle sostanze autoreattive dei tipi da B a F (cfr. punto 2.8.2.3) sono classificate come sostanze autoreattive.

Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica possa influire sul risultato della prova.

2.8.2.3. Le sostanze e le miscele autoreattive sono classificate in una delle sette categorie (tipi da A a G) di questa classe secondo i seguenti principi:

a) 

ogni sostanza o miscela autoreattiva che, imballata, può detonare o deflagrare rapidamente è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO A;

b) 

ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosive che, imballata, non detona né deflagra rapidamente, ma può esplodere sotto l’effetto del calore nell'imballaggio è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO B;

c) 

ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosiveche, imballata, non detona né deflagra rapidamente né può esplodere sotto l’effetto del calore è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO C;

d) 

ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio:

i) 

detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o

ii) 

non detona, deflagra lentamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o

iii) 

non detona né deflagra e reagisce moderatamente al riscaldamento sotto confinamento

è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO D;

e) 

ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona né deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO E;

f) 

ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è debole o nulla è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO F;

g) 

ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è nulla, a condizione che sia termicamente stabile (TDAA compresa tra 60 oC e 75 oC per un collo di 50 kg) e a condizione che, per le miscele liquide, sia utilizzato per la desensibilizzazione un diluente con punto di ebollizione inferiore a 150 oC, è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO G. Se la miscela non è termicamente stabile o il diluente utilizzato per la desensibilizzazione ha un punto di ebollizione inferiore a 150 oC, la miscela è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO F.

Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica possa influire sul risultato della prova.

2.8.2.4.   Criteri per il controllo della temperatura

Le sostanze autoreattive sono sottoposte a un controllo della temperatura se la loro TDAA è pari o inferiore a 55 oC. I metodi di prova che permettono di determinare la TDAA e dedurne la temperatura di controllo e la temperatura critica sono descritti nella parte II, sezione 28, delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite. La prova scelta è eseguita in modo da essere rappresentativa del collo per quanto concerne le dimensioni e il materiale.

2.8.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.8.1.

▼M12

Tabella 2.8.1

Sostanze e miscele autoreattive — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Tipo A

Tipo B

Tipi C e D

Tipi E ed F

Tipo G (1)

Pittogrammi GHS

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image

image

image

Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H240: Rischio di esplosione per riscaldamento

H241: Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento

H242: Rischio di incendio per riscaldamento

H242: Rischio di incendio per riscaldamento

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (2)

P370 + P378

P370 + P378

 

Consiglio di prudenza — Conservazione

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

P501

P501

 

(1)   

Cfr. l'introduzione dell'allegato IV per dettagli sull'uso delle parentesi quadre.

(2)   

Al tipo G non sono attribuiti elementi di comunicazione del pericolo, ma esso va considerato per proprietà che appartengono ad altre classi di pericolo.

▼B

Al TIPO G non sono attribuiti elementi di comunicazione del pericolo, ma esso è considerato per le proprietà che appartengono ad altre classi di pericolo.

2.8.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.8.4.1. Le proprietà delle sostanze o miscele autoreattive che sono decisive per la classificazione sono determinate mediante prove. La classificazione di una sostanza o miscela autoreattiva è effettuata conformemente alle serie di prove da A a H descritte nella parte II delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri. La procedura di classificazione è descritta nella figura 2.8.1.

2.8.4.2. Non è necessario applicare le procedure di classificazione per le sostanze e le miscele autoreattive se:

a) 

non ci sono nella molecola gruppi chimici associati a proprietà esplosive o autoreattive. Esempi di tali gruppi figurano nelle tabelle A6.1 e A6.2 all'Appendice 6 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri; o

b) 

per una sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche la TDAA stimata per un collo di 50 kg è superiore a 75 oC o l’energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300J/g. La temperatura iniziale e l’energia di decomposizione possono essere stimate utilizzando una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte II, sottosezione 20.3.3.3 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri).

▼M12

Figura 2.8.1

Sostanze e miscele autoreattive

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Testo di immagine

▼B

2.9.   Liquidi piroforici

2.9.1.   Definizione

Per liquido piroforico s’intende una sostanza o miscela liquida che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.

2.9.2.   Criteri di classificazione

2.9.2.1. Un liquido piroforico è classificato nell’unica categoria di questa classe secondo i risultati della prova N.3 descritta nella parte III, sottosezione 33.3.1.5 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.9.1.

Tabella 2.9.1

Criteri di classificazione dei liquidi piroforici

Categoria

Criteri

1

Il liquido si accende in meno di cinque minuti quando è versato su un supporto inerte ed esposto all’aria o, quando è deposto su una carta da filtro al contatto con l’aria, ne causa l’accensione o la combustione senza fiamma in meno di cinque minuti.

2.9.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.9.2.

▼M12

Tabella 2.9.2

Liquidi piroforici — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Categoria 1

Pittogramma GHS

image

Avvertenza

Pericolo

Indicazione di pericolo

H250: Spontaneamente infiammabile all'aria

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P302 + P334

P370 + P378

Consiglio di prudenza — Conservazione

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

 

▼B

2.9.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.9.4.1. Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i liquidi piroforici quando l’esperienza acquisita nella fabbricazione o nella manipolazione mostra che la sostanza o miscela non si accende spontaneamente in contatto con l'aria a temperatura normale, ossia la sostanza è notoriamente stabile a temperatura ambiente durante un periodo prolungato (giorni).

2.10.   Solidi piroforici

2.10.1.   Definizione

Per solido piroforico s’intende una sostanza o miscela solida che, anche in piccole quantità, può accendersi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.

2.10.2.   Criteri di classificazione

2.10.2.1. Un solido piroforico è classificato nell’unica categoria di questa classe secondo i risultati della prova N.2 descritta nella parte III, sottosezione 33.3.1.4 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.10.1.

Tabella 2.10.1

Criteri di classificazione dei solidi piroforici

Categoria

Criteri

1

Il solido si accende in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.

Nota:

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente la sua performance in una prova di classificazione, la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

2.10.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.10.2.

▼M12

Tabella 2.10.2

Solidi piroforici — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Categoria 1

Pittogramma GHS

image

Avvertenza

Pericolo

Indicazione di pericolo

H250: Spontaneamente infiammabile all'aria

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P302 + P335 + P334

P370 + P378

Consiglio di prudenza — Conservazione

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

 

▼B

2.10.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.10.4.1. Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i solidi piroforici quando l’esperienza acquisita nella fabbricazione o nella manipolazione mostra che la sostanza o miscela non si accende spontaneamente in contatto con l'aria a temperatura normale, ossia la sostanza è notoriamente stabile a temperatura ambiente durante un periodo prolungato (giorni).

2.11.   Sostanze e miscele autoriscaldanti

2.11.1.   Definizione

2.11.1.1. Per sostanza o miscela autoriscaldante s’intende una sostanza o miscela liquida o solida diversa da un liquido o solido piroforico che, per reazione con l’aria e senza apporto di energia, può autoriscaldarsi. Una tale sostanza o miscela differisce da un liquido o solido piroforico per il fatto che si accende solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo lasso di tempo (ore o giorni).

▼M2

2.11.1.2. L’autoriscaldamento di sostanze o miscele è un processo in cui la sostanza o la miscela reagisce gradualmente con l’ossigeno (dell'aria) e genera calore. Se il tasso di produzione di calore eccede il tasso di perdita di calore, la temperatura della sostanza o della miscela sale e, dopo un periodo di induzione, si può giungere all’autoaccensione e alla combustione.

▼B

2.11.2.   Criteri di classificazione

2.11.2.1. Una sostanza o miscela è classificata come sostanza o miscela autoriscaldante di questa classe se nelle prove eseguite conformemente al metodo di prova descritto nelle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 33.3.1.6:

a) 

si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 25 mm a una temperatura di 140 oC;

b) 

si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 140 oC e si ottiene un risultato negativo in una prova su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 120 oC e la sostanza o la miscela deve essere imballata in colli di un volume superiore a 3 m3;

c) 

si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 140 oC e si ottiene un risultato negativo su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 100 oC e la sostanza o la miscela deve essere imballata in colli di un volume superiore a 450 litri;

d) 

si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 140 oC e si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 100 oC.

2.11.2.2. Le sostanze o miscele autoriscaldanti sono classificate in una delle due categorie di questa classe se, nella prova eseguita conformemente al metodo di prova N.4 descritto nella parte III, sottosezione 33.3.1.6, delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, il risultato corrisponde ai criteri elencati nella tabella 2.11.1:

Tabella 2.11.1

Criteri di classificazione delle sostanze e miscele autoriscaldanti

Categoria

Criteri

1

Si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 25 mm a una temperatura di 140 oC

2

a)  Si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 140 oC e si ottiene un risultato negativo su un campione cubico di 25 mm a una temperatura di 140 oC e la sostanza o miscela deve essere imballata in colli di un volume superiore a 3 m3; o

b)  Si ottiene un risultato positivo su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 140 oC e si ottiene un risultato negativo su un campione cubico di 25 mm a una temperatura di 140 oC, si ottiene un risultato positivo in una prova effettuata su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 120 oC e la sostanza o miscela deve essere imballata in colli di un volume superiore a 450 litri; o

c)  Si ottiene un risultato positivo in una prova effettuata su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 140 oC e si ottiene un risultato negativo in una prova effettuata su un campione cubico di 25 mm a una temperatura di 140 oC e si ottiene un risultato positivo in una prova effettuata su un campione cubico di 100 mm a una temperatura di 100 oC.

Nota:

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente la sua performance in una prova di classificazione, la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

2.11.2.3. Le sostanze e le miscele la cui temperatura di combustione spontanea è superiore a 50 oC per un volume di 27 m3 non sono classificate come sostanze o miscele autoriscaldanti.

2.11.2.4. Le sostanze e le miscele la cui temperatura di accensione spontanea è superiore a 50 oC per un volume di 450 litri non sono classificate nella categoria 1 di questa classe.

2.11.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.11.2.

▼M12

Tabella 2.11.2

Sostanze e miscele autoriscaldanti — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Pittogrammi GHS

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image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H251: Autoriscaldante; si può incendiare

H252: Autoriscaldante in grandi quantità; si può incendiare

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P235

P280

P235

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

 

 

Consiglio di prudenza — Conservazione

P407

P413

P420

P407

P413

P420

Consiglio di prudenza — Smaltimento

 

 

▼B

2.11.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.11.4.1. La procedura di decisione per la classificazione e per le prove da eseguire per determinare le diverse categorie è schematizzata nella figura 2.11.1.

2.11.4.2. Non è necessario applicare la procedura di classificazione per le sostanze o miscele autoriscaldanti se i risultati di un test di screening possono essere adeguatamente correlati alla prova di classificazione e se è applicato un margine di sicurezza appropriato. Esempi di test di screening sono:

(a) 

test del forno Grewer (VDI guideline 2263, part 1, 1990, Test methods for the Determination of the Safety Characteristics of Dusts) con temperatura iniziale di 80 K sopra la temperatura di riferimento per un volume di 1 l;

(b) 

test di screening per polveri alla rinfusa (Gibson, N., Harper, D.J., Rogers, R., Evaluation of the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress, 4 (3), 181-189, 1985) con temperatura iniziale di 60 K sopra la temperatura di riferimento per un volume di 1 l.

Figura 2.11.1.

Sostanze e miscele autoriscaldanti

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Testo di immagine

2.12.   Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili

2.12.1.   Definizione

Per sostanze o miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili s’intendono le sostanze o miscele solide o liquide che, per interazione con l’acqua, possono diventare spontaneamente infiammabili o sviluppare gas infiammabili in quantità pericolose.

2.12.2.   Criteri di classificazione

2.12.2.1. Una sostanza o miscela che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili è classificata in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova N.5 descritta nella parte III, sottosezione 33.4.1.4, delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla seguente tabella 2.12.1:

▼M19

Tabella 2.12.1

Criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili

Categoria

Criteri

1

Sostanza o miscela che reagisce energicamente con l'acqua a temperatura ambiente sviluppando un gas che in generale tende ad accendersi spontaneamente, o che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente in modo che la quantità di gas infiammabile sviluppata in un minuto è pari o superiore a 10 litri per chilogrammo di sostanza.

2

Sostanza o miscela che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente in modo che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è pari o superiore a 20 litri per chilogrammo di sostanza, e che non risponde ai criteri per la categoria 1.

3

Sostanza o miscela che reagisce lentamente con l'acqua a temperatura ambiente in modo che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è superiore a 1 litro all'ora per chilogrammo di sostanza, e che non risponde ai criteri per le categorie 1 e 2.

Nota

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del trasporto, la stessa sostanza o miscela deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata eseguita la prova e suscettibile di alterare materialmente il suo comportamento in una prova di classificazione, essa deve essere sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

▼B

2.12.2.2. Una sostanza o miscela è classificata come una sostanza o miscela che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili se si verifica un’accensione spontanea in una fase qualsiasi della procedura di prova.

2.12.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.12.2.

▼M12

Tabella 2.12.2

Sostanze e miscele che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Pittogrammi GHS

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Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H260: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente

H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili

H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P223

P231 + P232

P280

P223

P231 + P232

P280

P231 + P232

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P370 + P378

Consiglio di prudenza — Conservazione

P402 + P404

P402 + P404

P402 + P404

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

P501

▼B

2.12.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.12.4.1. Non è necessario applicare la procedura di classificazione per questa classe se:

a) 

la struttura chimica della sostanza o della miscela non contiene metalli o metalloidi;

b) 

l’esperienza di fabbricazione o manipolazione dimostra che la sostanza o miscela non reagisce con l’acqua, per esempio se la sostanza è fabbricata con aggiunta di acqua o è lavata con acqua; o

c) 

la sostanza o miscela è notoriamente solubile in acqua, con la quale forma una miscela stabile.

2.13.   Liquidi comburenti

2.13.1.   Definizione

Per liquido comburente s’intende una sostanza o miscela liquida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può — generalmente cedendo ossigeno — causare o favorire la combustione di altre materie.

2.13.2.   Criteri di classificazione

2.13.2.1. Un liquido comburente è classificato in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova O.2 descritta nella parte III, sottosezione 34.4.2 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.13.1:

Tabella 2.13.1

Criteri di classificazione dei liquidi comburenti

Categoria

Criteri

1

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, si accende spontaneamente o ha un tempo medio di aumento di pressione inferiore a quello di un miscela 1:1 (in massa) di acido perclorico al 50 % e cellulosa.

2

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio di aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di clorato di sodio in soluzione acquosa al 40 % e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nella categoria 1.

3

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio d’aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido nitrico in soluzione acquosa al 65 % e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nelle categorie 1 e 2.

2.13.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.13.2.

▼M12

Tabella 2.13.2

Liquidi comburenti — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Pittogrammi GHS

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Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente

H272: Può aggravare un incendio; comburente

H272: Può aggravare un incendio; comburente

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Consiglio di prudenza — Conservazione

P420

 

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

P501

▼B

2.13.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.13.4.1. Per le sostanze o miscele organiche la procedura di classificazione per questa classe non si applica se:

a) 

la sostanza o miscela non contiene ossigeno, fluoro o cloro, o

b) 

la sostanza o miscela contiene ossigeno, fluoro o cloro e questi elementi sono chimicamente legati soltanto al carbonio o all’idrogeno.

2.13.4.2. La procedura di classificazione per questa classe non si applica per le sostanze o miscele inorganiche che non contengono atomi di ossigeno o di alogeni.

2.13.4.3. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l’esperienza acquisita nella manipolazione e nell’uso delle sostanze o miscele che ne dimostri le proprietà comburenti, i giudizi fondati sull’esperienza nota prevalgono sui risultati delle prove.

2.13.4.4. Qualora le sostanze o miscele producano un aumento di pressione (troppo forte o troppo debole) a causa di reazioni chimiche che non sono in rapporto con le proprietà comburenti della sostanza o miscela, la prova descritta nella parte III, sottosezione 34.4.2 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri è ripetuta utilizzando una sostanza inerte, per esempio la diatomite (Kieselguhr), in luogo della cellulosa, in modo da chiarire la natura della reazione e individuare un risultato positivo falso.

2.14.   Solidi comburenti

2.14.1.   Definizione

Per solido comburente s’intende una sostanza o miscela solida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può — generalmente cedendo ossigeno — causare o favorire la combustione di altre materie.

2.14.2.   Criteri di classificazione

2.14.2.1.  ►M12  Un solido comburente è classificato in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova O.1 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.1 o della prova O.3 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.3 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.14.1: ◄

▼M12

Tabella 2.14.1

Criteri di classificazione dei solidi comburenti

Categoria

Criteri secondo i risultati della prova O.1

Criteri secondo i risultati della prova O.3

1

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione inferiore a quella di una miscela 3:2 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa.

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una velocità media di combustione superiore a quella di una miscela 3:1 (in massa) di perossido di calcio e cellulosa.

2

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 2:3 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nella categoria 1.

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una velocità media di combustione uguale o superiore a quella di una miscela 1:1 (in massa) di perossido di calcio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nella categoria 1.

3

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 3:7 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nelle categorie 1 e 2.

Ogni sostanza o miscela che, in una prova in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una velocità media di combustione uguale o superiore a quella di una miscela 1:2 (in massa) di perossido di calcio e cellulosa e non corrisponde ai criteri di classificazione nelle categorie 1 e 2.

▼B

Nota 1:

Alcuni solidi comburenti presentano anche un pericolo di esplosione in certe condizioni (quando sono immagazzinati in grandi quantità). Determinati tipi di nitrato d’ammonio possono comportare un pericolo di esplosione in condizioni estreme; per valutare questo pericolo può essere utilizzata la «prova di resistenza alla detonazione» ►M12  [Codice IMSBC (Codice marittimo internazionale per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, IMO], appendice 2, sezione 5) ◄ . Nell'SDS sono riportate le opportune informazioni.

Nota 2:

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente la sua performance in una prova di classificazione, la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

2.14.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.14.2.

▼M12

Tabella 2.14.2

Solidi comburenti — Elementi dell'etichetta

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Pittogrammi GHS

image

image

image

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente

H272: Può aggravare un incendio; comburente

H272: Può aggravare un incendio; comburente

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Consiglio di prudenza — Conservazione

P420

 

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

P501

▼B

2.14.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.14.4.1. Per le sostanze o miscele organiche la procedura di classificazione per questa classe non si applica se:

a) 

la sostanza o miscela non contiene ossigeno, fluoro o cloro, o

b) 

la sostanza o miscela contiene ossigeno, fluoro o cloro e questi elementi sono chimicamente legati soltanto al carbonio o all’idrogeno.

2.14.4.2. La procedura di classificazione per questa classe non si applica per le sostanze o miscele inorganiche che non contengono atomi di ossigeno o di alogeni.

2.14.4.3. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l’esperienza acquisita nella manipolazione e nell’uso delle sostanze o miscele che ne dimostri le proprietà comburenti, i giudizi fondati sull’esperienza nota prevalgono sui risultati delle prove.

2.15.   Perossidi organici

2.15.1.   Definizione

2.15.1.1. I perossidi organici sono sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura bivalente -O-O- e possono quindi essere considerate come derivati del perossido d’idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da radicali organici. Sotto questa denominazione sono comprese anche le miscele (formulazioni) di perossidi organici contenenti almeno un perossido organico. I perossidi organici sono sostanze o miscele termicamente instabili che possono subire una decomposizione esotermica autoaccelerata. Inoltre, possono avere una o più delle seguenti proprietà:

i) 

sono soggetti a decomposizione esplosiva;

ii) 

bruciano rapidamente;

iii) 

sono sensibili agli urti e agli sfregamenti;

iv) 

reagiscono pericolosamente al contatto con altre sostanze.

2.15.1.2. Si considera che un perossido organico possiede proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, la miscela (formulazione) si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto confinamento.

2.15.2.   Criteri di classificazione

2.15.2.1. Ogni perossido organico è sottoposto alla procedura di classificazione in questa classe, a meno che contenga:

a) 

non più dell’1,0  % di ossigeno disponibile dai perossidi organici se contiene al massimo l’1,0  % di perossido d’idrogeno, o

b) 

non più dello 0,5  % di ossigeno disponibile dai perossidi organici se contiene più dell’1,0  %, ma al massimo il 7,0  % di perossido d’idrogeno.

Nota:

Il tenore di ossigeno disponibile (%) di una miscela di perossido organico è dato dalla formula:

image

dove:

ni

=

numero dei gruppi perossidici per molecola del perossido organico i-esimo;

ci

=

concentrazione ( % in massa) del perossido organico i-esimo;

mi

=

massa molecolare del perossido organico i-esimo.

2.15.2.2. I perossidi organici sono classificati in una delle sette categorie (tipi da A a G) di questa classe secondo i seguenti principi:

a) 

un perossido organico che, imballato, può detonare o deflagrare rapidamente è classificato come perossido organico di TIPO A;

b) 

un perossido organico avente proprietà esplosive che, imballato, non detona né deflagra rapidamente, ma può esplodere sotto l’effetto del calore nell’imballaggio è classificato come perossido organico di TIPO B;

c) 

un perossido organico avente proprietà esplosive che, imballato, non detona né deflagra rapidamente né può esplodere sotto l’effetto del calore è classificato come perossido organico di TIPO C;

d) 

Un perossido organico che, durante le prove di laboratorio:

i) 

detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o

ii) 

non detona, deflagra lentamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o

iii) 

non detona né deflagra e reagisce moderatamente al riscaldamento sotto confinamento

è classificato come perossido organico di TIPO D;

e) 

un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona né deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento è classificato come perossido organico di TIPO E;

f) 

un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e ha una potenza esplosiva debole o nulla, è classificato come perossido organico di TIPO F;

g) 

un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è nulla, a condizione che sia termicamente stabile (TDAA compresa tra 60 oC e 75 oC per un collo di 50 kg) ( 11 ), e a condizione che, per le miscele liquide, sia utilizzato per la desensibilizzazione un diluente con punto di ebollizione inferiore a 150 oC, è classificato come perossido organico di TIPO G. Se il perossido organico non è termicamente stabile o il diluente utilizzato per la desensibilizzazione ha un punto di ebollizione inferiore a 150 oC, il perossido organico è classificato come perossido organico di TIPO F.

Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica possa influire sul risultato della prova.

2.15.2.3.   Criteri per il controllo della temperatura

I seguenti perossidi organici devono essere sottoposti a controllo della temperatura:

a) 

i perossidi organici dei tipi B e C con una TDAA ≤ 50o C;

b) 

i perossidi organici del tipo D che reagiscono moderatamente al riscaldamento sotto confinamento ( 12 ) con una TDAA ≤ 50 oC o reagiscono debolmente o non reagiscono al riscaldamento sotto confinamento con una TDAA ≤ 45 oC, e

c) 

i perossidi organici dei tipi E e F con una TDAA ≤ 45 oC.

I metodi di prova che permettono di determinare la Tdaa e di dedurne la temperatura di controllo e la temperatura critica sono descritti nella parte II, sezione 28 delle ►M4  UN RTDG ◄ , Manuale delle prove e dei criteri. La prova scelta è eseguita in modo da essere rappresentativa del collo per quanto concerne le dimensioni e il materiale.

2.15.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.15.1.

▼M12

Tabella 2.15.1

Perossidi organici — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Tipo A

Tipo B

Tipi C e D

Tipi E ed F

Tipo G

Pittogrammi GHS

image

image

image

image

Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H240: Rischio di esplosione per riscaldamento

H241: Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento

H242: Rischio di incendio per riscaldamento

H242: Rischio di incendio per riscaldamento

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (1)

P370 + P378

P370 + P378

 

Consiglio di prudenza — Conservazione

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

P501

P501

 

(1)   

Cfr. l'introduzione dell'allegato IV per dettagli sull'uso delle parentesi quadre.

▼B

Al TIPO G non sono attribuiti elementi di comunicazione del pericolo, ma esso è considerato per le proprietà che appartengono ad altre classi di pericolo.

2.15.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.15.4.1. I perossidi organici sono classificati, per definizione, in base alla loro struttura chimica e al tenore di ossigeno disponibile e di perossido di idrogeno della miscela (cfr. punto 2.15.2.1). Le proprietà dei perossidi organici che sono decisive per la classificazione sono determinate mediante prove. La classificazione dei perossidi organici è effettuata conformemente alle serie di prove da A alla H descritte nella parte II delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri. La procedura di classificazione è descritta nella figura 2.15.1.

2.15.4.2. Le miscele di perossidi organici già classificati possono essere classificate come il tipo di perossido organico che è il componente più pericoloso. Tuttavia, poiché due componenti stabili possono formare una miscela termicamente meno stabile, deve essere determinata la TDAA.

Nota: La somma delle singole parti può essere più pericolosa dei singoli componenti.

▼M12

Figura 2.15.1

Perossidi organici

image

Testo di immagine

▼B

2.16.   Sostanze o miscele corrosive per i metalli

2.16.1.   Definizione

Una sostanza o miscela corrosiva per i metalli è una sostanza o miscela che, per azione chimica, può attaccare o distruggere i metalli.

2.16.2.   Criteri di classificazione

2.16.2.1. Una sostanza o miscela corrosiva per i metalli è classificata nell’unica categoria di questa classe, sulla base della prova descritta nella parte III, sottosezione 37.4 delle ►M4  RTDG delle Nazioni Unite ◄ , Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella 2.16.1.

Tabella 2.16.1

Criteri di classificazione delle sostanze e miscele corrosive per i metalli

Categoria

Criteri

1

Velocità di corrosione su superfici in acciaio o in alluminio superiore a 6,25  mm all’anno a una temperatura di prova di 55 oC e se la prova è eseguita su entrambi i materiali.

Nota:

Se una prima prova eseguita su acciaio o su alluminio indica che la sostanza o miscela è corrosiva, non è necessario eseguire un'ulteriore prova sull'altro metallo.

2.16.3.   Comunicazione del pericolo

Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 2.16.2.

Tabella 2.16.2

Sostanze e miscele corrosive per i metalli — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Pittogramma GHS

image

Avvertenza

Attenzione

Indicazione di pericolo

H290: Può essere corrosivo per i metalli

Consiglio di prudenza —

Prevenzione

P234

Consiglio di prudenza —

Reazione

P390

Consiglio di prudenza —

Conservazione

P406

Consiglio di prudenza —

Smaltimento

 

▼M4

Nota:

Nel caso in cui una sostanza o miscela sia classificata come corrosiva per i metalli, ma non corrosiva per pelle e/o occhi, verranno usate le disposizioni in materia di etichettatura enunciate nella sezione 1.3.6.

▼B

2.16.4.   Altre considerazioni relative alla classificazione

2.16.4.1. La velocità di corrosione può essere misurata con il metodo di prova descritto nella parte III, sottosezione 37.4, delle ►M4  UN RTDG ◄ , Manuale delle prove e dei criteri. Il campione da utilizzare per la prova è composto dei seguenti materiali:

a) 

per le prove sull’acciaio, i tipi:

— 
S235JR+CR (1.0037 risp. St 37-2),
— 
S275J2G3+CR (1.0144 risp. St 44-3), ISO 3574 modificata, Unified Numbering System (UNS) G 10200, o SAE 1020;
b) 

per le prove sull’alluminio, i tipi non rivestiti 7075-T6 o AZ5GU-T6.

▼M19

2.17.   Esplosivi desensibilizzati

2.17.1.    Definizioni e considerazioni generali

2.17.1.1.

Gli esplosivi desensibilizzati sono sostanze o miscele esplosive solide o liquide che sono flemmatizzate per neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che non esplodano in massa e non brucino troppo rapidamente e pertanto possono essere escluse dalla classe di pericolo «esplosivi» (cfr. anche il paragrafo 3 del punto 2.1.4.1) ( 13 )

2.17.1.2.

La classe di pericolo degli esplosivi desensibilizzati comprende:

a) 

esplosivi solidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono umidificate con acqua o alcoli oppure diluite con altre sostanze per formare una miscela solida omogenea al fine di neutralizzarne le proprietà esplosive.

NOTA: vi rientrano gli esplosivi desensibilizzati tramite formazione di idrati delle sostanze;

b) 

esplosivi liquidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono disciolte o sospese in acqua o altre sostanze liquide per formare una miscela liquida omogenea al fine di neutralizzarne le proprietà esplosive.

2.17.2.    Criteri di classificazione

2.17.2.1.

Qualsiasi esplosivo allo stato desensibilizzato è considerato appartenere a questa classe salvo se, in tale stato:

a) 

è inteso a produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico;

b) 

presenta un pericolo di esplosione di massa in base alle prove della serie 6 (a) o 6 (b) o la velocità corretta di combustione determinata in base alla prova di cui alla parte V, punto 51.4, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri è superiore a 1 200  kg/min; oppure

c) 

l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300 J/g.

NOTA 1: le sostanze o miscele che allo stato desensibilizzato rispondono al criterio a) o b) sono classificate come esplosivi (cfr. sezione 2.1). Le sostanze o miscele che rispondono al criterio c) possono rientrare nel campo di applicazione di altre classi di pericolo fisico.

NOTA 2: l'energia di decomposizione esotermica può essere stimata con una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte II, sezione 20, punto 20.3.3.3, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).

2.17.2.2.

Gli esplosivi desensibilizzati sono classificati e imballati per la fornitura e l'uso in una delle quattro categorie di questa classe in funzione della velocità corretta di combustione (Ac) determinata mediante la prova di infiammabilità all'esterno (« burning rate test — external fire ») illustrata nella parte V, punto 51.4, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri, secondo la tabella 2.17.1:

Tabella 2.17.1

Criteri di classificazione degli esplosivi desensibilizzati

Categoria

Criteri

1

Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 300 kg/min ma non superiore a 1 200 kg/min

2

Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 140 kg/min ma inferiore a 300 kg/min

3

Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 60 kg/min ma inferiore a 140 kg/min

4

Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) inferiore a 60 kg/min

Nota 1: gli esplosivi desensibilizzati sono preparati in modo che restino omogenei e non si separino durante la normale conservazione e manipolazione, in particolare se desensibilizzati a umido. Il fabbricante/fornitore riporta nella scheda dei dati di sicurezza informazioni sulla durata di conservazione e istruzioni sulla verifica della desensibilizzazione. A determinate condizioni il contenuto dell'agente desensibilizzante (ad esempio, flemmatizzante, agente o trattamento umidificante) potrebbe diminuire durante la fornitura e l'uso, con il conseguente aumento del potenziale di pericolo dell'esplosivo desensibilizzato. Nella scheda dei dati di sicurezza devono anche figurare indicazioni su come evitare l'aumento del pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione quando la sostanza o miscela non è desensibilizzata a sufficienza.

Nota 2: le proprietà esplosive degli esplosivi desensibilizzati sono determinate in base alle prove della serie 2 delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri, e riportate nella scheda dei dati di sicurezza.

Nota 3: ai fini di conservazione, fornitura e uso, gli esplosivi desensibilizzati non rientrano nel campo di applicazione delle sezioni 2.1 (esplosivi), 2.6 (liquidi infiammabili) e 2.7 (solidi infiammabili).

2.17.3.    Comunicazione del pericolo

Gli elementi dell'etichetta delle sostanze o miscele liquide o solide che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo sono indicati in conformità della tabella 2.17.2.

Tabella 2.17.2

Esplosivi desensibilizzati — Elementi dell'etichetta

 

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Pittogramma GHS

image

image

image

image

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Attenzione

Indicazione di pericolo

H206 Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto

H207 Pericolo d'incendio o proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto

H207 Pericolo d'incendio o proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto

H208 Pericolo di incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto

Consiglio di prudenza Prevenzione

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

Consiglio di prudenza Reazione

P370 +

P380 +

P375

P370 +

P380 +

P375

P370 +

P380 +

P375

P371 +

P380 +

P375

Consiglio di prudenza Conservazione

P401

P401

P401

P401

Consiglio di prudenza Smaltimento

P501

P501

P501

P501

2.17.4.    Altre considerazioni relative alla classificazione

Figura 2.17.1

Esplosivi desensibilizzati

image

Testo di immagine

image

Testo di immagine

2.17.4.1.

Non si applica la procedura di classificazione per gli esplosivi desensibilizzati se:

a) 

la sostanza o miscela non contiene esplosivi secondo i criteri della sezione 2.1; oppure

b) 

l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300 J/g.

2.17.4.2.

L'energia di decomposizione esotermica è determinata utilizzando l'esplosivo già desensibilizzato (ossia, la miscela omogenea solida o liquida formata dall'esplosivo e dalla o dalle sostanze utilizzate per neutralizzarne le proprietà esplosive). L'energia di decomposizione esotermica può essere stimata con una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte II, sezione 20, punto 20.3.3.3, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).

▼B

3.   PARTE 3: PERICOLI PER LA SALUTE

3.1.   Tossicità acuta

3.1.1.   Definizioni

▼M19

3.1.1.1. Per tossicità acuta s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi gravi (ossia, mortalità) che si manifestano in seguito a un'unica o breve esposizione per via orale, cutanea o inalatoria.

▼B

3.1.1.2. La classe di pericolo «Tossicità acuta» è differenziata in:

— 
tossicità acuta per via orale;
— 
tossicità acuta per via cutanea;
— 
tossicità acuta per inalazione.

3.1.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

▼M19

3.1.2.1. Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di pericolo basate sulla tossicità acuta per via orale, cutanea o inalatoria in base ai criteri numerici soglia indicati nella tabella sottostante. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati) di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). Se alcuni metodi in vivo determinano direttamente i valori di DL50/CL50, altri metodi in vivo più recenti (che usano meno animali, ad esempio) considerano altri indicatori della tossicità acuta, quali i segni clinici significativi di tossicità, utilizzati come riferimento per l'attribuzione della categoria di pericolo. La tabella 3.1.1 è seguita da alcune note esplicative.

Tabella 3.1.1

Stime della tossicità acuta (STA) e criteri per le categorie di pericolo di tossicità acuta

▼M2

Via di esposizione

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Orale (mg/kg di peso corporeo)

STA ≤ 5

5 < STA ≤ 50

50 < STA ≤ 300

300 < STA ≤ 2 000

Cfr.:

nota a)

nota b)

Cutanea (mg/kg di peso corporeo)

STA ≤ 50

50 < STA ≤ 200

200 < STA ≤ 1 000

1 000 < STA ≤ 2 000

Cfr.:

nota a)

nota b)

Gas [ppmV (1)]

STA ≤ 100

100 < STA ≤ 500

500 < STA ≤ 2 500

2 500 < STA ≤ 20 000

Cfr.:

nota a)

nota b)

nota c)

Vapori (mg/l)

STA ≤ 0,5

0,5 < STA ≤ 2,0

2,0 < STA ≤ 10,0

10,0 < STA ≤ 20,0

Cfr.:

nota a)

nota b)

nota c)

nota d)

Polveri e nebbie (mg/l)

STA ≤ 0,05

0,05 < STA ≤ 0,5

0,5 < STA ≤ 1,0

1,0 < STA ≤ 5,0

Cfr.:

nota a)

nota b)

nota c)

(1)   

Le concentrazioni di gas sono espresse in parti per milione per volume (ppmV).

Note alla tabella 3.1.1;

a) 

La stima di tossicità acuta (STA) per la classificazione di una sostanza è derivata usando la DL50/CL50, se disponibile.

b) 

La stima di tossicità acuta (STA) per la classificazione di una sostanza di una miscela è derivata usando:

— 
la DL50/CL50, se i dati sono disponibili,
— 
il valore di conversione appropriato, desunto dalla tabella 3.1.2, che fa riferimento ai risultati di una prova che fornisce un intervallo di valori, o
— 
il valore di conversione appropriato, desunto dalla tabella 3.1.2, che fa riferimento a una categoria di classificazione.

▼M4

c) 

Gli intervalli delle stime della tossicità acuta (ATE) relativi alla tossicità per inalazione impiegati nella tabella sono basati su esposizioni della durata di 4 ore. È possibile convertire i dati ottenuti da un’esposizione della durata di un’ora dividendoli per un fattore 2 per i gas e i vapori e per un fattore 4 per le polveri e le nebbie.

▼M2

d) 

Per talune sostanze o miscele l’atmosfera di prova non è soltanto allo stato di vapore, ma è costituita da una miscela di fasi liquide e di vapore. Per altre sostanze l’atmosfera di prova può essere costituita da un vapore prossimo alla fase gassosa. In questi ultimi casi, la classificazione (in ppmV) è la seguente: categoria 1 (100 ppmV), categoria 2 (500 ppmV), categoria 3 (2 500 ppmV), categoria 4 (20 000 ppmV).

I termini «polvere», «nebbia» e «vapore» sono così definiti:

— 
polvere: particelle solide di una sostanza o di una miscela in sospensione in un gas (generalmente l’aria),
— 
nebbia: goccioline liquide di una sostanza o di una miscela in sospensione in un gas (generalmente l’aria),
— 
vapore: forma gassosa di una sostanza o di una miscela liberata a partire dal suo stato liquido o solido.

La formazione di polvere risulta generalmente da un processo meccanico. La formazione di nebbia risulta generalmente da una condensazione di vapori soprasaturi o da una asportazione fisica di liquidi. La dimensione delle particelle di polvere o di nebbia varia generalmente da meno di 1 μm a circa 100 μm.

▼B

3.1.2.2.   Considerazioni particolari relative alla classificazione delle sostanze come sostanze che presentano un pericolo di tossicità acuta

3.1.2.2.1. La specie animale raccomandata per la valutazione della tossicità acuta per via orale o per inalazione è il ratto; per la tossicità acuta per via cutanea, il ratto o il coniglio. Se esistono dati sperimentali sulla tossicità acuta riferiti a più specie animali, per la scelta del valore DL50 più appropriato tra i risultati di prove valide e correttamente eseguite si ricorre al giudizio scientifico.

3.1.2.3.   Considerazioni particolari relative alla classificazione delle sostanze come sostanze che presentano un pericolo di tossicità acuta inalatoria

3.1.2.3.1. Le unità di tossicità per inalazione dipendono dal tipo di materia inalata. Per le polveri e le nebbie sono espresse in mg/l e per i gas in ppm in volume. Tenendo conto delle difficoltà delle prove con i vapori, che sono talvolta miscele di fasi liquide e gassose, l'unità utilizzata nella tabella è il mg/l. Tuttavia, per i vapori prossimi allo stato gassoso, la classificazione è basata sui ppm in volume.

3.1.2.3.2.  ►M12  Per le polveri e le nebbie delle categorie di pericolo più elevate è particolarmente importante utilizzare valori bene espressi ai fini della classificazione della tossicità per inalazione. ◄ Le particelle inalate che hanno un diametro aerodinamico medio (DAM) da 1 a 4 micron si depositano in tutti i compartimenti dell’apparato respiratorio del ratto. Questa gamma di dimensioni di particelle corrisponde ad una dose massima di circa 2 mg/l. Per poter applicare gli esperimenti sugli animali all'esposizione umana, sarebbe auspicabile sottoporre a prove polveri e nebbie in questa gamma sui ratti.

3.1.2.3.3. Oltre alla classificazione in relazione alla tossicità per inalazione, se si dispone di dati indicanti che il meccanismo di tossicità è la corrosività, la sostanza o miscela è anche etichettata come «corrosiva per le vie respiratorie» (cfr. la nota 1 al punto 3.1.4.1). La corrosione delle vie respiratorie è definita come la distruzione dei tessuti delle vie respiratorie dopo un solo periodo di esposizione limitato, analogamente alla corrosione cutanea; essa comprende la distruzione delle mucose. La valutazione della corrosività può fondarsi sul parere di esperti basato su dati relativi all’uomo e ad animali, dati (in vitro) esistenti, valori del pH, informazioni concernenti sostanze simili od ogni altro dato pertinente.

3.1.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.1.3.1. I criteri di classificazione delle sostanze che presentano un pericolo di tossicità acuta descritti nella sezione 3.1.2 si basano su dati di letalità (sperimentali o derivati). Per la classificazione delle miscele, è necessario ottenere o derivare informazioni che consentano di applicare tali criteri. Per classificare una miscela in relazione al pericolo di tossicità acuta si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. La procedura da seguire è descritta dal diagramma della figura 3.1.1.

▼M2

3.1.3.2. Per la classificazione di miscele che presentano un pericolo di tossicità acuta è presa in considerazione ciascuna via di esposizione, ma una sola via di esposizione è necessaria quando tale via è seguita (in base a stime o a dati sperimentali) per tutti i componenti e non esiste alcuna evidenza pertinente che indichi una tossicità acuta per vie di esposizione multiple. Qualora esista evidenza pertinente di tossicità per vie di esposizione multiple, va effettuata la classificazione per ogni via di esposizione pertinente. A tal fine vanno prese in considerazione tutte le informazioni disponibili. Il pittogramma e l’avvertenza impiegati devono rispecchiare la categoria di pericolo più severa e tutte le indicazioni di pericolo pertinenti vanno menzionate.

▼B

3.1.3.3. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli delle miscele sono state formulate ipotesi che sono applicate, se del caso, nella procedura per tappe successive:

a) 

i «componenti rilevanti» di una miscela sono quelli che sono presenti in concentrazioni dell'1 % o più (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che si possa supporre che una concentrazione inferiore all'1 % sia ancora rilevante per classificare la c miscela per la tossicità acuta (cfr. tabella 1.1).

b) 

quando una miscela classificata è utilizzata come componente di un’altra miscela, la stima della sua tossicità acuta (ATE) effettiva o derivata può essere utilizzata per determinare la classificazione della nuova miscela per mezzo delle formule indicate alla sezione 3.1.3.6.1 e al punto 3.1.3.6.2.3.

▼M2

c) 

Se le stime puntuali di tossicità acuta convertite di tutte i componenti di una miscela si trovano nella stessa categoria, la miscela deve essere classificata in tale categoria.

d) 

Se per i componenti di una miscela sono disponibili solo dati in forma d’intervallo (oppure informazioni sulla categoria di pericolo associata alla tossicità acuta), essi possono essere convertiti in stime puntuali secondo la tabella 3.1.2 quando si calcola la classificazione della nuova miscela applicando le formule di cui ai punti 3.1.3.6.1 e 3.1.3.6.2.3.

▼B

Figura 3.1.1

Fasi della procedura di classificazione delle miscele classificate per la tossicità acuta

image

Testo di immagine

3.1.3.4.   Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale

3.1.3.4.1. Se la miscela in quanto tale è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità acuta, è classificata in base agli stessi criteri applicati per le sostanze (cfr. la tabella 3.1.1). Se non esistono dati sperimentali per la miscela, è seguita la procedura descritta alle sezioni 3.1.3.5 e 3.1.3.6.

3.1.3.5.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.1.3.5.1. Se la miscela in quanto tale non è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità acuta, ma esistono dati sui singoli componenti e su miscele simili sufficienti a caratterizzare i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati applicando i principi ponte di cui alla sezione 1.1.3.

▼M2

3.1.3.5.2. Se una miscela sottoposta a prova viene diluita con un diluente la cui classificazione di tossicità è equivalente o inferiore rispetto al meno tossico dei componenti originali, e che non si ritiene possa influire sulla tossicità di altri componenti, la nuova miscela diluita può essere classificata come equivalente alla miscela originale sottoposta a prova. Come alternativa, si può applicare la formula illustrata al punto 3.1.3.6.1.

▼B

3.1.3.6.   Classificazione delle miscele in base ai componenti (formula di additività)

3.1.3.6.1.    Dati disponibili per tutti i componenti

Per garantire una corretta classificazione della miscela e per effettuare il calcolo una sola volta per tutti i sistemi, i settori e le categorie, la stima della tossicità acuta (STA) dei componenti è effettuata nel seguente modo:

a) 

►M12  sono presi in considerazione i componenti con una tossicità acuta nota classificati in una delle categorie di pericolo acuto elencate nella tabella 3.1.1; ◄

b) 

i componenti che si suppone non presentino un pericolo di tossicità acuta (per esempio, acqua, zucchero) sono ignorati;

▼M2

c) 

ignorare i componenti se i dati disponibili provengono da una prova sulla dose limite (alla soglia superiore per la categoria 4 per la via di esposizione appropriata come stabilito nella tabella 3.1.1) e non indicano tossicità acuta.

I componenti che rientrano nell’ambito del presente punto sono considerati come aventi una stima di tossicità acuta (STA) nota. Cfr. nota b) della tabella 3.1.1 e punto 3.1.3.3 per l’applicazione adeguata dei dati disponibili all’equazione seguente, nonché punto 3.1.3.6.2.3.

▼B

La STA per via orale, per via cutanea o per inalazione della miscela è calcolata partendo dai valori della STA di tutti i componenti rilevanti, applicando la formula:

image

dove

Ci

=

concentrazione del componente i ( % w/w o % v/v)

i

=

singolo componente da 1 a n

n

=

numero dei componenti

ATEi

=

stima della tossicità acuta del componente i

3.1.3.6.2.    Dati non disponibili per tutti i componenti

3.1.3.6.2.1. Quando per uno dei componenti della miscela non si dispone di una STA, ma si hanno informazioni come quelle di seguito elencate da cui è possibile dedurre un valore di conversione derivato come quelli indicati nella tabella 3.1.2, è applicata la formula di cui alla sezione 3.1.3.6.1.

Le informazioni comprendono:

a) 

l’estrapolazione delle stime di tossicità acuta per via orale, per via cutanea o per inalazione ( 14 ). Per questa valutazione possono essere necessari dati farmacodinamici e farmacocinetici appropriati;

b) 

dati basati su casi di esposizione umana indicanti effetti tossici, ma non la dose letale;

c) 

dati ottenuti mediante altre prove tossicologiche indicanti effetti tossici acuti, ma non necessariamente la dose letale;

d) 

dati su sostanze strettamente analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività.

Questa procedura richiede in genere informazioni tecniche supplementari sostanziali e uno specialista altamente qualificato ed esperto (giudizio di esperti, cfr. 1.1.1) per ottenere una stima attendibile della tossicità acuta. Se non si dispone di tali informazioni, si veda quanto indicato al punto 3.1.3.6.2.3.

▼M4

3.1.3.6.2.2. Se in una miscela un componente per il quale non esiste alcuna informazione valida ai fini della classificazione è presente in una concentrazione pari o superiore all’1 %, non è possibile attribuire a tale miscela una stima di tossicità acuta definitiva. In tal caso, la miscela è classificata in base ai soli componenti noti con l’indicazione supplementare sull’etichetta e nella scheda di dati di sicurezza che «la miscela contiene x % di componenti la cui tossicità acuta non è nota», tenendo conto delle disposizioni di cui nella sezione 3.1.4.2.

3.1.3.6.2.3. Se la concentrazione totale dei componenti pertinenti di tossicità acuta non nota è ≤ 10 %, si applica la formula di cui nella sezione 3.1.3.6.1. Se la concentrazione totale dei componenti pertinenti di tossicità non nota è > 10 %, la formula presentata nella sezione 3.1.3.6.1 è modificata come segue, per tener conto della percentuale di componenti non noti:

image

▼B

Tabella 3.1.2

▼M2

Conversione a partire da intervalli di valori sperimentali di tossicità acuta (o da categorie di pericolo per la tossicità acuta) a stime puntuali di tossicità acuta da impiegare nelle formule per la classificazione di miscele

▼B

Via di esposizione

Categoria di pericolo o intervallo di valori sperimentali di tossicità acuta

Conversione in stima puntuale della tossicità acuta

(cfr. nota 1)

Orale

(mg/kg di peso corporeo)

0 < categoria 1 ≤ 5

5 < categoria 2 ≤ 50

50 < categoria 3 ≤ 300

300 < categoria 4 ≤ 2 000

0,5

5

100

500

Cutanea

(mg/kg di peso corporeo)

0 < categoria 1 ≤ 50

50 < categoria 2 ≤ 200

200 < categoria 3 ≤ 1 000

1 000 < categoria 4 ≤ 2 000

5

50

300

1 100

▼C5

Gas

(ppmV)

0 < categoria 1 ≤ 100

100 < categoria 2 ≤ 500

500 < categoria 3≤ 2500

2500 < categoria 4 ≤ 20 000

10

100

700

4 500

Vapori

(mg/l)

0 < categoria 1 ≤ 0,5

0,5 < categoria 2 ≤ 2,0

2,0 < categoria 3 ≤ 10,0

10,0 < categoria 4 ≤ 20,0

0,05

0,5

3

11

Polveri/nebbie

(mg/l)

0 < categoria 1 ≤ 0,05

0,05 < categoria 2 ≤ 0,5

0,5 < categoria 3 ≤ 1,0

1,0 < categoria 4 ≤ 5,0

0,005

0,05

0,5

1,5

▼B

Nota 1:

Questi valori sono destinati a essere utilizzati nel calcolo della STA per la classificazione di una miscela a partire dai suoi componenti e non costituiscono risultati di prove.

3.1.4.   Comunicazione del pericolo

3.1.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.1.3. ►M2  Fermo restando l’articolo 27, possono essere impiegate indicazioni di pericolo combinate, in conformità dell’allegato III. ◄

▼M4

Tabella 3.1.3

Elementi dell’etichetta per la tossicità acuta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Pittogrammi GHS

image

image

image

image

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo:

— per via orale

H300: Letale se ingerito

H300: Letale se ingerito

H301: Tossico se ingerito

H302: Nocivo se ingerito

—  per via cutanea

H310: Letale a contatto con la pelle

H310: Letale a contatto con la pelle

H311: Tossico a contatto con la pelle

H312: Nocivo a contatto con la pelle

—  per inalazione

(cfr. la nota 1)

H330: Letale se inalato

H330: Letale se inalato

H331: Tossico se inalato

H332: Nocivo se inalato

Consiglio di prudenza Prevenzione (tossicità per via orale)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Consiglio di prudenza Reazione (tossicità per via orale)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Consiglio di prudenza Conservazione (tossicità per via orale)

P405

P405

P405

 

Consiglio di prudenza Smaltimento (tossicità per via orale)

P501

P501

P501

P501

Consiglio di prudenza Prevenzione (tossicità per via cutanea)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Consiglio di prudenza Reazione (tossicità per via cutanea)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Consiglio di prudenza Conservazione (tossicità per via cutanea)

P405

P405

P405

 

Consiglio di prudenza Smaltimento (tossicità per via cutanea)

P501

P501

P501

P501

Consiglio di prudenza Prevenzione (tossicità per inalazione)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Consiglio di prudenza Reazione (tossicità per inalazione)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Consiglio di prudenza Conservazione (tossicità per inalazione)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Consiglio di prudenza Smaltimento (tossicità per inalazione)

P501

P501

P501

 

▼B

Nota 1:

Oltre alla classificazione in relazione alla tossicità per inalazione, se si dispone di dati indicanti che il meccanismo di tossicità è la corrosività, la sostanza o miscela è anche etichettata come EUH071: «corrosiva per le vie respiratorie» (cfr. punto 3.1.2.3.3.). Al pittogramma appropriato per la tossicità acuta possono essere aggiunti un pittogramma di corrosività (utilizzato per la corrosività cutanea e oculare) e un'indicazione «corrosivo per le vie respiratorie».

Nota 2:

Se in una miscela un componente per il quale non esistono informazioni valide è presente in una concentrazione pari o superiore all’1 %, sull'etichetta di tale miscela figura la menzione supplementare: «x % della miscela è costituito di componenti di tossicità ignota» — cfr. punto 3.1.3.6.2.2.

▼M4

3.1.4.2. Le indicazioni di pericolo relative alla tossicità acuta differenziano il pericolo in base alla via di esposizione. Anche la comunicazione relativa alla classificazione della tossicità acuta deve rispecchiare questa differenziazione. Se una sostanza o miscela è classificata per più di una via di esposizione, tutte le classificazioni pertinenti devono essere comunicate sulla scheda di dati di sicurezza come specificato nell’allegato II al regolamento (CE) n. 1907/2006 e gli elementi relativi alla comunicazione del pericolo pertinenti devono figurare sull’etichetta, come prescritto nella sezione 3.1.3.2. Se viene specificato che "la miscela contiene x % di componenti la cui tossicità acuta non è nota", come prescritto nella sezione 3.1.3.6.2.2, allora, nelle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza, è possibile operare ugualmente una differenziazione in funzione della via di esposizione. Per esempio, "x % della miscela consiste in componenti la cui tossicità acuta per via orale non è nota" e "x % della miscela consiste in componenti la cui tossicità acuta per via cutanea non è nota".

▼M12

3.2.   Corrosione/irritazione della pelle

3.2.1.    Definizioni e considerazioni generali

▼M19

3.2.1.1.

Per corrosione della pelle s'intende la produzione di lesioni irreversibili della pelle, ossia una necrosi visibile dell'epidermide e del derma che si manifesta dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.

Per irritazione della pelle s'intende la produzione di lesioni reversibili della pelle che si manifestano dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.

▼M12

3.2.1.2.

In una procedura per tappe successive, in primo luogo sono da prendere in considerazione i dati esistenti concernenti l'uomo, quindi i dati esistenti relativi agli animali, poi i dati in vitro e infine altre fonti di informazione. La classificazione è ottenuta direttamente quando i dati soddisfano i criteri. In alcuni casi, la classificazione di una sostanza o di una miscela si effettua sulla base della forza probante entro un determinato livello. In un metodo della forza probante complessivo tutte le informazioni disponibili che influiscono sulla determinazione della corrosione/irritazione della pelle sono considerate insieme, compresi i risultati di test in vitro convalidati e appropriati, i dati pertinenti sugli animali e sull'uomo, quali studi epidemiologici e clinici, e studi di casi e osservazioni ben documentati (cfr. l'allegato I, parte 1, punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5).

3.2.2.    Criteri di classificazione delle sostanze

Le sostanze vanno classificate in una delle due categorie seguenti in questa classe di pericolo:

a) 

categoria 1 (corrosione della pelle)

Questa categoria è ulteriormente suddivisa in tre sottocategorie (1A, 1B, 1C). Le sostanze corrosive devono essere classificate nella categoria 1, se i dati non bastano per classificarle in una sottocategoria. Se i dati sono sufficienti, le sostanze vanno classificate in una delle tre sottocategorie 1A, 1B o 1C (cfr. tabella 3.2.1).

b) 

categoria 2 (irritazione della pelle) (cfr. tabella 3.2.2).

3.2.2.1.    Classificazione in base a dati standard relativi a test sugli animali

3.2.2.1.1.    Corrosione della pelle

3.2.2.1.1.1. Una sostanza è corrosiva della pelle quando causa la distruzione del tessuto cutaneo, ossia una necrosi visibile dell'epidermide e del derma, in almeno un animale saggiato dopo un'esposizione della durata massima di quattro ore.

3.2.2.1.1.2. Le sostanze corrosive devono essere classificate nella categoria 1, se i dati non bastano per classificarle in una sottocategoria.

3.2.2.1.1.3. Se i dati sono sufficienti, le sostanze vanno classificate in una delle tre sottocategorie 1A, 1B o 1C secondo i criteri di cui alla tabella 3.2.1.

3.2.2.1.1.4. La categoria «corrosione della pelle» è suddivisa in tre sottocategorie: la sottocategoria 1A, in cui le reazioni corrosive si notano dopo al massimo tre minuti di esposizione e al massimo un'ora di osservazione; la sottocategoria 1B, in cui le reazioni corrosive sono descritte dopo un'esposizione di durata superiore ai tre minuti e non superiore a un'ora e fino a 14 giorni di osservazione; e la sottocategoria 1C, in cui le reazioni corrosive si verificano dopo un'esposizione di durata superiore a un'ora e non superiore a quattro ore e fino a 14 giorni di osservazione.

Tabella 3.2.1

Categoria e sottocategorie di corrosione della pelle

Categoria

Criteri

Categoria 1 (1)

Distruzione del tessuto cutaneo, ossia una necrosi visibile dell'epidermide e del derma, in almeno un animale saggiato dopo un'esposizione ≤ 4 h

Sottocategoria 1A

Reazioni corrosive in almeno un animale dopo un'esposizione ≤ 3 min durante un periodo di osservazione ≤ 1 h

Sottocategoria 1B

Reazioni corrosive in almeno un animale dopo un'esposizione > 3 min e ≤ 1 h e un periodo di osservazione ≤ 14 giorni

Sottocategoria 1C

Reazioni corrosive in almeno un animale dopo un'esposizione > 1 h e ≤ 4 h e un periodo di osservazione ≤ 14 giorni

(1)   

Cfr. le condizioni per l'utilizzo della categoria 1 nel paragrafo a) del punto 3.2.2.

3.2.2.1.1.5. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è discusso ai punti 3.2.1.2 e 3.2.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

3.2.2.1.2.    Irritazione della pelle

3.2.2.1.2.1. Una sostanza è irritante per la pelle quando produce danni reversibili alla pelle a seguito della sua applicazione per un massimo di quattro ore. Il principale criterio per la categoria «irritazione» è che almeno due dei tre animali saggiati presentino una reazione media ≥ 2,3 e ≤ 4,0.

3.2.2.1.2.2. Nella tabella 3.2.2 è presentata un'unica categoria di irritazione (categoria 2), basata sui risultati dei test sugli animali.

3.2.2.1.2.3. La reversibilità delle lesioni cutanee è un altro aspetto preso in considerazione nella valutazione delle reazioni irritative. Se l'infiammazione (in particolare alopecia locale, ipercheratosi, iperplasia e desquamazione) persiste fino al termine del periodo di osservazione in 2 o più animali, la sostanza è da considerarsi irritante.

3.2.2.1.2.4. Le reazioni irritative osservate negli animali durante un test possono variare, come nel caso della corrosione. Un criterio distinto permette di considerare i casi in cui si osserva una reazione irritativa significativa, ma inferiore al valore medio di un test positivo. Ad esempio, una sostanza oggetto di test può essere definita irritante se in almeno un animale saggiato su tre si rileva un valore medio molto elevato durante tutto lo studio, comprese lesioni persistenti alla fine di un periodo di osservazione normalmente di 14 giorni. Anche altre reazioni potrebbero soddisfare questo criterio. Occorre tuttavia accertare che le reazioni siano il risultato di un'esposizione chimica.

Tabella 3.2.2

Categoria di irritazione della pelle ()

Categoria

Criteri

Irritazione (categoria 2)

1)  Valore medio ≥ 2,3 e ≤ 4,0 per eritema/escara o edema in almeno due dei tre animali saggiati a 24, 48 e 72 ore dalla rimozione del cerotto o, in caso di reazioni ritardate, nel corso di un periodo di osservazione di tre giorni consecutivi dopo la comparsa delle reazioni cutanee, oppure

2)  infiammazione persistente fino alla fine del periodo di osservazione (normalmente 14 giorni) in almeno due animali (in particolare alopecia locale, ipercheratosi, iperplasia e desquamazione), oppure

3)  quando le reazioni variano fortemente da un animale all'altro, effetti positivi molto netti in relazione a un'esposizione chimica in un solo animale, ma di minore entità rispetto ai criteri di cui sopra.

(1)   

I criteri di classificazione sono da intendersi come descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008.

3.2.2.1.2.5. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è discusso ai punti 3.2.1.2 e 3.2.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

3.2.2.2.    Classificazione in una procedura per tappe successive

3.2.2.2.1.

Può essere effettuata, se del caso, una valutazione per tappe successive delle informazioni iniziali, tenendo presente che non tutti gli elementi sono necessariamente pertinenti.

3.2.2.2.2.

La valutazione iniziale si basa su dati esistenti relativi all'uomo e agli animali, comprese informazioni riguardanti esposizioni singole o ripetute, che forniscono informazioni direttamente pertinenti per gli effetti sulla pelle.

3.2.2.2.3.

Ai fini della classificazione possono essere utilizzati dati sulla tossicità acuta per via cutanea. Se una sostanza è molto tossica per via cutanea non possono essere effettuate prove per determinarne il pericolo di corrosione/irritazione della pelle, poiché la quantità di sostanza da applicare è nettamente superiore alla dose tossica e di conseguenza provoca la morte degli animali. Se durante gli studi sulla tossicità acuta si osservano effetti di corrosione/irritazione della pelle fino alla dose limite, questi dati possono essere usati per la classificazione, sempre che le diluizioni e le specie utilizzate per le prove siano equivalenti. Sostanze solide (polveri) possono diventare corrosive o irritanti se umidificate o se poste in contatto con la pelle umida o le membrane mucose.

3.2.2.2.4.

Ai fini della classificazione si usano metodi alternativi in vitro convalidati e accettati.

3.2.2.2.5.

Analogamente, pH estremi come ≤ 2 e ≥ 11,5 possono potenzialmente causare effetti cutanei, soprattutto se associati a una notevole riserva acida/alcalina (capacità tampone). In genere si ritiene che queste sostanze producano effetti cutanei significativi. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una sostanza sia corrosiva per la pelle (corrosione della pelle — categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o ≥ 11,5. Se tuttavia la riserva acida/alcalina indica che la sostanza in questione potrebbe non essere corrosiva, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.

3.2.2.2.6.

In alcuni casi possono essere disponibili sufficienti informazioni su sostanze strutturalmente analoghe per procedere alla classificazione.

3.2.2.2.7.

La procedura per tappe successive fornisce orientamenti su come organizzare le informazioni esistenti su una sostanza e prendere una decisione circa la valutazione e la classificazione dei pericoli basata sulla loro forza probante.

Benché sia possibile ottenere informazioni dalla valutazione di un solo parametro (cfr. punto 3.2.2.2.1.), devono essere prese in considerazione tutte le informazioni esistenti e bisogna determinarne la forza probante complessiva, in particolare quando le informazioni disponibili su alcuni parametri sono contraddittorie.

3.2.3.    Criteri di classificazione delle miscele

3.2.3.1.    Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.2.3.1.1.

La miscela è classificata in base ai criteri utilizzati per le sostanze, tenendo conto della procedura per tappe successive per valutare i dati relativi a questa classe di pericolo.

3.2.3.1.2.

Per i test da effettuare sulle miscele è da preferire una procedura per tappe successive basata sulla forza probante, come quella che fa parte dei criteri di classificazione delle sostanze come corrosive e irritanti per la pelle (punti 3.2.1.2 e 3.2.2.2), in modo da ottenere una classificazione esatta e da evitare inutili test su animali. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una miscela sia corrosiva per la pelle (corrosione della pelle — categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o ≥ 11,5. Se tuttavia la riserva acida/alcalina indica che la miscela in questione potrebbe non essere corrosiva, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.

3.2.3.2.    Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.2.3.2.1.

Se non sono state effettuate prove per determinare il potenziale di corrosione/irritazione cutanea della miscela, ma esistono dati sui singoli componenti della miscela e su miscele analoghe sufficienti per individuare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati conformemente ai principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.2.3.3.    Classificazione delle miscele quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi

3.2.3.3.1.

Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli di corrosione/irritazione della pelle delle miscele, è stata formulata la seguente ipotesi, che è applicata, se del caso, nella procedura per tappe successive:

i «componenti rilevanti» di una miscela sono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 % (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che non si possa supporre (p. es. nel caso di componenti corrosivi per la pelle) che un componente presente ad una concentrazione < 1 % sia ancora rilevante per la classificazione della miscela come corrosiva/irritante per la pelle.

3.2.3.3.2.

In generale, la classificazione delle miscele come corrosive o irritanti per la pelle nel caso in cui siano disponibili dati sui componenti, ma non sulla miscela in quanto tale, si fonda sulla teoria dell'additività, secondo la quale ciascun componente corrosivo o irritante per la pelle contribuisce alle proprietà corrosive o irritanti per la pelle complessive della miscela proporzionalmente alla sua potenza e alla sua concentrazione. Un fattore di ponderazione di 10 è applicato per i componenti corrosivi per la pelle presenti in concentrazioni inferiori al limite di concentrazione generico per la classificazione nella categoria 1, ma tali da contribuire alla classificazione della miscela come irritante per la pelle. La miscela è classificata come corrosiva o irritante per la pelle se la somma delle concentrazioni di tali componenti eccede un limite di concentrazione.

3.2.3.3.3.

Nella tabella 3.2.3 sono riportati i limiti di concentrazione generici da utilizzare per determinare la classificazione della miscela come corrosiva o irritante per la pelle.

3.2.3.3.4.1.

Occorre particolare cautela nella classificazione di alcuni tipi di miscele contenenti sostanze come acidi, basi, sali inorganici, aldeidi, fenoli e tensioattivi. L'approccio descritto ai punti 3.2.3.3.1 e 3.2.3.3.2 può non essere applicabile, in quanto molte di queste sostanze sono corrosive o irritanti per la pelle in concentrazioni inferiori all'1 %.

3.2.3.3.4.2.

Per le miscele contenenti acidi o basi forti si usa come criterio di classificazione il pH (cfr. punto 3.2.3.1.2), che è un indicatore di corrosione cutanea migliore rispetto ai limiti di concentrazione indicati nella tabella 3.2.3.

3.2.3.3.4.3.

Una miscela contenente componenti corrosivi o irritanti per la pelle e che non può essere classificata in base alla regola dell'additività (tabella 3.2.3) a motivo delle sue caratteristiche chimiche, che rendono questo approccio impraticabile, è classificata come corrosiva per la pelle (categoria 1), se la concentrazione di un ingrediente classificato come corrosivo per la pelle è ≥1 %, o come irritante per la pelle (categoria 2), se la concentrazione di un componente irritante per la pelle è ≥ 3 %. La classificazione delle miscele ai cui componenti non si applica l'approccio della tabella 3.2.3 è sintetizzata nella tabella 3.2.4.

3.2.3.3.5.

In alcuni casi dati attendibili possono indicare che il pericolo di corrosione/irritazione della pelle di un componente non è evidente se quest'ultimo è presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.2.3 e 3.2.4 del punto 3.2.3.3.6. In questi casi la miscela deve essere classificata in base a tali dati (cfr. anche articoli 10 e 11). In altri casi, quando si prevede che il pericolo di corrosione/irritazione della pelle di un componente non sia evidente, qualora presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.2.3 e 3.2.4, si deve considerare l'opportunità di effettuare test sulla miscela. In questi casi si applica la procedura per tappe successive basata sulla forza probante dei dati descritta al punto 3.2.2.2.

3.2.3.3.6.

Se i dati indicano che uno o più componenti sono corrosivi o irritanti per la pelle a una concentrazione di <1 % (corrosivi per la pelle) o < 3 % (irritanti per la pelle), la miscela va classificata di conseguenza.

Tabella 3.2.3

Limiti di concentrazione generici dei componenti classificati come corrosivi per la pelle (categoria 1, 1A, 1B o 1C) / irritanti per la pelle (categoria 2), che determinano la classificazione della miscela come corrosiva/irritante per la pelle e ai quali si applica la regola dell'additività

Somma dei componenti classificati come:

Concentrazione che determina la classificazione di una miscela come:

 

Corrosione della pelle

Irritazione della pelle

 

categoria 1 (cfr. la nota seguente)

categoria 2

Corrosivi per la pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1

≥ 5 %

≥ 1 % ma < 5 %

Irritanti per la pelle, categoria 2

 

≥ 10 %

(10 × corrosivi per la pelle della sottocategoria 1A, 1B, 1C o della categoria 1) + irritanti per la pelle, categoria 2

 

≥ 10 %

Nota:

la somma di tutti i componenti di una miscela classificati come corrosivi per la pelle nelle sottocategorie 1A, 1B o 1C deve essere ≥ 5 % per ciascuna categoria perché la miscela sia classificata come corrosiva per la pelle di sottocategoria 1A, 1B o 1C. Se la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A è < 5 %, ma la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A + 1B è ≥ 5 %, la miscela è classificata come corrosiva per la pelle di sottocategoria 1B. Analogamente, se la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A +1 B è < 5 %, ma la somma dei componenti classificati come corrosivi per la pelle di sottocategoria 1A+ 1B+1C è ≥ 5 %, la miscela è classificata come corrosiva per la pelle di sottocategoria 1C. Nel caso in cui almeno uno dei componenti pertinenti di una miscela sia classificato come categoria 1 senza sottocategorizzazione, la miscela è classificata come categoria 1 senza sottocategorizzazione se la somma di tutti i componenti corrosivi per la pelle è ≥ 5 %.

Tabella 3.2.4

Limiti di concentrazione generici dei componenti, ai quali non si applica la regola dell'additività, che determinano la classificazione della miscela come corrosione/irritazione della pelle

Componente

Concentrazione

Miscela classificata come:

Acido con pH ≤ 2

≥ 1 %

corrosiva per la pelle, categoria 1

Base con pH ≥ 11,5

≥ 1 %

corrosiva per la pelle, categoria 1

Altri componenti corrosivi per la pelle (sottocategorie 1A, 1B, 1C o categoria 1)

≥ 1 %

corrosiva per la pelle, categoria 1

Altri componenti irritanti per la pelle (categoria 2), compresi acidi e basi

≥ 3 %

irritante per la pelle, categoria 2

3.2.4.    Comunicazione del pericolo

3.2.4.1.

Sull'etichetta delle sostanze o delle miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.2.5.

Tabella 3.2.5

Corrosione/irritazione della pelle — Elementi dell'etichetta

Classificazione

Sottocategorie 1A/1B/1C e categoria 1

Categoria 2

Pittogrammi GHS

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H315: Provoca irritazione cutanea

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P260

P264

P280

P264

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Consiglio di prudenza — Conservazione

P405

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

 

3.3.   Gravi lesioni oculari/irritazione oculare

3.3.1.    Definizioni e considerazioni generali

▼M19

3.3.1.1.

Per gravi lesioni oculari s'intendono le lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista, non totalmente reversibili, che si manifestano dopo l'esposizione dell'occhio a una sostanza o miscela.

Per irritazione oculare s'intende la produzione di alterazioni oculari, totalmente reversibili, che si manifestano dopo l'esposizione dell'occhio a una sostanza o miscela.

▼M12

3.3.1.2.

In una procedura per tappe successive, in primo luogo sono da prendere in considerazione i dati esistenti concernenti l'uomo, quindi i dati esistenti relativi agli animali, poi i dati in vitro e infine le altre fonti di informazione. La classificazione è ottenuta direttamente quando i dati soddisfano i criteri. In altri casi la classificazione di una sostanza o di una miscela si effettua sulla base della forza probante entro un determinato livello. In un metodo complessivo della forza probante tutte le informazioni disponibili che influiscono sulla determinazione delle gravi lesioni oculari/dell'irritazione oculare sono considerate insieme, compresi i risultati di test in vitro convalidati e appropriati, i dati pertinenti sugli animali e sull'uomo, quali studi epidemiologici e clinici, e studi di casi e osservazioni ben documentati (cfr. allegato I, parte 1, punto 1.1.1.3).

3.3.2.    Criteri di classificazione delle sostanze

Le sostanze sono classificate in una delle categorie all'interno di questa classe di pericolo, categoria 1 (gravi lesioni oculari) o categoria 2 (irritazione oculare), come segue:

a) 

Categoria 1 (gravi lesioni oculari):

sostanze che possono causare gravi lesioni oculari (cfr. tabella 3.3.1).

b) 

Categoria 2 (irritazione oculare):

sostanze che possono causare irritazioni oculari reversibili (cfr. tabella 3.3.2).

3.3.2.1.    Classificazione in base a dati standard relativi a test sugli animali

3.3.2.1.1.    Gravi lesioni oculari (categoria 1)

3.3.2.1.1.1. Per le sostanze che possono causare gravi lesioni oculari è adottata un'unica categoria di pericolo (categoria 1). Questa categoria di pericolo comprende come criteri le osservazioni elencate nella tabella 3.3.1. Tali osservazioni comprendono quelle su animali che presentano lesioni di grado 4 della cornea e altre reazioni gravi (per esempio, distruzione della cornea) rilevate in qualsiasi momento durante la prova, opacità persistente della cornea, decolorazione della cornea dovuta a una sostanza colorante, aderenze, panno corneale, interferenze con la funzione iridea o altri effetti che compromettono la vista. In questo contesto, si considerano lesioni persistenti quelle non totalmente reversibili entro un periodo di osservazione normalmente di 21 giorni. La classificazione di pericolo come categoria 1 comprende anche le sostanze che rispondono ai criteri di opacità della cornea ≥ 3 o di infiammazione dell'iride (irite) > 1,5 osservati in almeno 2 dei 3 animali saggiati, in quanto gravi lesioni come queste generalmente non sono reversibili entro un periodo di osservazione di 21 giorni.

3.3.2.1.1.2. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è discusso al punto 3.3.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

Tabella 3.3.1

Gravi lesioni oculari ()

Categoria

Criteri

Categoria 1

Una sostanza che produce:

a)  in almeno un animale effetti sulla cornea, l'iride o la congiuntiva che si prevedono irreversibili o che sono risultati non totalmente reversibili entro un periodo di osservazione normalmente di 21 giorni, e/o

b)  in almeno due dei tre animali saggiati una reazione positiva di:

i)  opacità della cornea ≥ 3, e/o

ii)  irite > 1,5,

calcolata come media dei risultati registrati 24, 48 e 72 ore dopo l'instillazione della sostanza in esame.

(1)   

I criteri di classificazione sono da intendersi come descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008

3.3.2.1.2.    Irritazione oculare (categoria 2)

3.3.2.1.2.1. Le sostanze che possono provocare un'irritazione oculare reversibile sono classificate nella categoria 2 (irritazione oculare).

3.3.2.1.2.2. Quando le reazioni provocate da queste sostanze negli animali presentano una marcata variabilità, si tiene conto di tali informazioni nella classificazione.

3.3.2.1.2.3. L'uso di dati ottenuti mediante studi sull'uomo è trattato al punto 3.3.2.2 e anche ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

Tabella 3.3.2

Irritazione oculare ()

Categoria

Criteri

Categoria 2

Le sostanze che producono in almeno due dei tre animali saggiati una reazione positiva di:

a)  opacità della cornea ≥ 1, e/o

b)  irite ≥ 1, e/o

c)  arrossamento congiuntivale ≥ 2, e/o

d)  edema congiuntivale (chemosi) ≥ 2,

calcolata come media dei risultati registrati 24, 48 e 72 dopo l'instillazione della sostanza in esame, e totalmente reversibile entro un periodo di osservazione normalmente di 21 giorni.

(1)   

I criteri di classificazione sono da intendersi come descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008

3.3.2.2.    Classificazione in una procedura per tappe successive

3.3.2.2.1.

Può essere effettuata, se del caso, una valutazione per tappe successive delle informazioni iniziali, tenendo presente che non tutti gli elementi sono necessariamente pertinenti.

3.3.2.2.2.

I dati esistenti relativi all'uomo e agli animali che forniscono informazioni direttamente pertinenti per gli effetti sugli occhi costituiscono la prima linea di valutazione. L'eventualità che la sostanza possa causare una corrosione cutanea deve essere valutata prima di considerare eventuali test per gravi lesioni oculari/irritazione oculare, per evitare test destinati a determinare gli effetti locali sugli occhi di sostanze corrosive per la pelle. Le sostanze corrosive per la pelle sono considerate come in grado di provocare anche gravi lesioni oculari (categoria 1), mentre le sostanze irritanti per la pelle possono essere considerate come in grado di provocare irritazioni oculari (categoria 2).

3.3.2.2.3.

Ai fini della classificazione si usano metodi alternativi in vitro convalidati e accettati.

3.3.2.2.4.

Analogamente, pH estremi come ≤ 2 e ≥ 11,5 possono produrre gravi lesioni oculari, soprattutto se sono associati a una notevole riserva acida/alcalina (capacità tampone). In genere si ritiene che queste sostanze producano effetti significativi sugli occhi. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una sostanza provochi gravi lesioni oculari (categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o ≥ 11,5. Se tuttavia la riserva acida/alcalina suggerisce che la sostanza in questione potrebbe non provocare gravi lesioni oculari, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.

3.3.2.2.5.

In alcuni casi possono essere disponibili sufficienti informazioni su sostanze strutturalmente analoghe per procedere alla classificazione.

3.3.2.2.6.

La procedura per tappe successive fornisce orientamenti su come organizzare le informazioni esistenti e prendere una decisione circa la valutazione e la classificazione dei pericoli basata sulla loro forza probante. I test sugli animali con sostanze corrosive sono per quanto possibile evitati. Benché sia possibile ottenere informazioni dalla valutazione di un solo parametro all'interno di un determinato livello (cfr. punto 3.3.2.1.1.), devono essere prese in considerazione tutte le informazioni esistenti e bisogna determinarne la forza probante complessiva, in particolare quando le informazioni disponibili su alcuni parametri sono contraddittorie.

3.3.3.    Criteri di classificazione delle miscele

3.3.3.1.    Classificazione delle miscele quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.3.3.1.1.

La miscela è classificata in base ai criteri utilizzati per le sostanze e tenendo conto della procedura per tappe successive per valutare i dati relativi a questa classe di pericolo.

3.3.3.1.2.

Quando si intendono effettuare test su miscele è consigliabile ricorrere a una strategia per tappe successive basata sulla forza probante, come indicato nei criteri di classificazione delle sostanze per la corrosione della pelle e le gravi lesioni oculari/l'irritazione oculare, in modo da ottenere una classificazione precisa e da evitare inutili test sugli animali. In mancanza di altre informazioni, si ritiene che una miscela provochi gravi lesioni oculari (categoria 1) se il suo pH è ≤ 2 o ≥ 11,5. Se tuttavia la riserva acida/alcalina suggerisce che la miscela in questione potrebbe non provocare gravi lesioni oculari, nonostante il pH basso o elevato, è necessario ottenere dati di conferma, di preferenza ricorrendo a un adeguato test in vitro convalidato.

3.3.3.2.    Classificazione delle miscele quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.3.3.2.1.

Se la miscela in quanto tale non è stata oggetto di prove per determinarne la corrosività per la pelle o il potenziale di causare gravi lesioni oculari/un'irritazione oculare, ma esistono sufficienti dati sui singoli componenti e su miscele simili per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.3.3.3.    Classificazione delle miscele quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi

3.3.3.3.1.

Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli di gravi lesioni oculari/irritazione oculare delle miscele, è stata formulata la seguente ipotesi, che è applicata, se del caso, nella procedura per tappe successive:

i «componenti rilevanti» di una miscela sono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 % (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che non si possa supporre (p. es. nel caso di componenti corrosivi per la pelle) che un componente presente ad una concentrazione < 1 % sia ancora rilevante per la classificazione della miscela per gravi lesioni oculari/irritazione oculare.

3.3.3.3.2.

In generale, la classificazione delle miscele come miscele che provocano gravi lesioni oculari/irritazione oculare nel caso in cui siano disponibili dati sui componenti, ma non sulla miscela in quanto tale, si fonda sulla teoria dell'additività, secondo la quale ciascun componente che sia corrosivo per la pelle o provochi gravi lesioni oculari/irritazione oculare contribuisce alle proprietà complessive della miscela di provocare gravi lesioni oculari/irritazione oculare proporzionalmente alla sua potenza e alla sua concentrazione. Un fattore di ponderazione di 10 è applicato per i componenti corrosivi della pelle e che provocano gravi lesioni oculari presenti in concentrazioni inferiori al limite di concentrazione generico per la classificazione nella categoria 1, ma presenti in concentrazioni tali da contribuire alla classificazione della miscela come irritante per gli occhi. La miscela è classificata come miscela che provoca gravi lesioni oculari/irritazione oculare, se la somma delle concentrazioni di tali componenti eccede un limite di concentrazione.

3.3.3.3.3.

Nella tabella 3.3.3 sono riportati i limiti di concentrazione generici da utilizzare per determinare la classificazione della miscela come miscela che provoca gravi lesioni oculari/irritazione oculare.

3.3.3.3.4.1.

Occorre particolare cautela nella classificazione di alcuni tipi di miscele contenenti sostanze come acidi, basi, sali inorganici, aldeidi, fenoli e tensioattivi. L'approccio descritto ai punti 3.3.3.3.1 e 3.3.3.3.2 può non essere applicabile, in quanto molte di queste sostanze provocano gravi lesioni oculari/irritazioni oculari in concentrazioni < 1 %.

3.3.3.3.4.2.

Per le miscele contenenti acidi o basi forti si usa come criterio di classificazione il pH (cfr. punto 3.3.3.1.2), che è un indicatore di gravi lesioni oculari migliore (subordinatamente ad un'analisi della riserva acida/alcalina) rispetto ai limiti di concentrazione generici indicati nella tabella 3.3.3.

3.3.3.3.4.3.

Una miscela contenente componenti che provocano corrosione della pelle o gravi lesioni oculari/irritazioni oculari e che non può essere classificata in base alla regola dell'additività (tabella 3.3.3) a motivo delle sue caratteristiche chimiche è classificata come miscela che provoca gravi lesioni oculari (categoria 1), se la concentrazione dell'ingrediente classificato come corrosivo per la pelle o che provoca gravi lesioni oculari è ≥1 %, o come miscela che provoca irritazione oculare (categoria 2), se la concentrazione di un componente irritante per gli occhi è ≥ 3 %. La classificazione delle miscele ai cui componenti non si applica l'approccio della tabella 3.3.3 è sintetizzata nella tabella 3.3.4.

3.3.3.3.5.

In alcuni casi dati attendibili possono indicare che gli effetti di gravi lesioni oculari/irritazione oculare di un componente non sono evidenti se quest'ultimo è presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.3.3 e 3.3.4 del punto 3.3.3.3.6. In questi casi la miscela può essere classificata in base a tali dati (cfr. anche articoli 10 e 11). In altri casi, quando si prevede che il pericolo di corrosione/irritazione cutanea o gli effetti di gravi lesioni oculari/irritazione oculare di un componente non saranno evidenti se questo componente è presente a un livello pari o superiore ai limiti di concentrazione generici indicati nelle tabelle 3.3.3 e 3.3.4, si deve considerare l'opportunità di effettuare test sulla miscela. In questi casi si applica la strategia per tappe successive in base alla forza probante dei dati.

3.3.3.3.6.

Se vi sono dati che dimostrano che uno o più componenti possono essere corrosivi per la pelle o provocare gravi lesioni oculari/irritazione oculare a una concentrazione <1 % (corrosivi per la pelle o che provocano gravi lesioni oculari) o <3 % (irritanti per gli occhi), la miscela è classificata di conseguenza.

Tabella 3.3.3

Limiti di concentrazione generici dei componenti classificati come corrosione della pelle (categoria 1, 1A, 1B o 1C) e/o come gravi lesioni oculari (categoria 1) o irritazione oculare (categoria 2), ai quali si applica la regola dell'additività, che determinano la classificazione della miscela come gravi lesioni oculari/irritazione oculare

Somma dei componenti classificati come:

Concentrazione che determina la classificazione della miscela come:

Gravi lesioni oculari

Irritazione oculare

Categoria 1

Categoria 2

Corrosione della pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1 + gravi lesioni oculari (categoria 1) ()

≥ 3 %

≥ 1 % ma < 3 %

Irritazione oculare (categoria 2)

 

≥ 10 %

10 × [Corrosione della pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o corrosione della pelle, categoria 1 + gravi lesioni oculari (categoria 1)] + irritazione oculare (categoria 2)

 

≥ 10 %

(1)   

Se un componente è classificato contemporaneamente come corrosione della pelle, sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1, e gravi lesioni oculari (categoria 1), la sua concentrazione è considerata solo una volta nel calcolo.

Tabella 3.3.4

Limiti di concentrazione generici dei componenti, ai quali non si applica la regola dell'additività, che determinano la classificazione della miscela come gravi lesioni oculari (categoria 1) o irritazione oculare (categoria 2)

Componente

Concentrazione

Miscela classificata come:

Acido con pH ≤ 2

≥ 1 %

Gravi lesioni oculari (categoria 1)

Base con pH ≥ 11,5

≥ 1 %

Gravi lesioni oculari (categoria 1)

Altri componenti classificati come corrosione cutanea (sottocategoria 1A, 1B, 1C o categoria 1) o come gravi lesioni oculari (categoria 1)

≥ 1 %

Gravi lesioni oculari (categoria 1)

Altri componenti classificati come irritazione oculare (categoria 2)

≥ 3 %

Irritazione oculare (categoria 2)

3.3.4.    Comunicazione del pericolo

3.3.4.1.

Sull'etichetta delle sostanze o delle miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.3.5.

Tabella 3.3.5

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare — Elementi dell'etichetta ()

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Pittogrammi GHS

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H318: Provoca gravi lesioni oculari

H319: Provoca grave irritazione oculare

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P280

P264

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P305 + P351 + P338

P310

P305 + P351 + P338

P337 + P313

Consiglio di prudenza — Conservazione

 

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

 

 

(1)   

Quando una sostanza chimica è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea di sottocategoria 1A, 1B, 1C o di categoria 1, l'etichettatura per le gravi lesioni oculari/l'irritazione oculare può essere omessa, in quanto questa informazione è già compresa nell'indicazione di pericolo di corrosione della pelle, categoria 1 (H314).

▼B

3.4.   Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

3.4.1.   Definizioni e considerazioni generali

▼M19

3.4.1.1. Per sensibilizzazione delle vie respiratorie s'intende un'ipersensibilità delle vie respiratorie che si manifesta dopo l'inalazione di una sostanza o miscela.

3.4.1.2. Per sensibilizzazione della pelle s'intende una reazione allergica che si manifesta dopo il contatto della pelle con una sostanza o miscela.

▼B

3.4.1.3. Ai fini della sezione 3.4, la sensibilizzazione è suddivisa in due fasi: la prima consiste nell'induzione di una memoria immunologica specializzata in una persona esposta a un allergene, la seconda nella produzione di una reazione allergica mediata da cellule o da anticorpi quando una persona sensibilizzata è esposta a un allergene.

3.4.1.4. Le due fasi si presentano sia nella sensibilizzazione delle vie respiratorie, sia nella sensibilizzazione della pelle. Nel caso della sensibilizzazione della pelle è necessaria una fase di induzione in cui il sistema immunitario impara a reagire all’allergene; sintomi clinici possono poi apparire quando l’esposizione successiva è sufficiente per scatenare una reazione cutanea visibile (fase di scatenamento). Di conseguenza, i test predittivi seguono solitamente questo schema, in cui vi è una fase di induzione, la reazione alla quale è misurata da una fase di scatenamento standardizzata, in cui si ricorre in generale a un test epicutaneo. Il test sui linfonodi locali, che misura direttamente la reazione di induzione, rappresenta un’eccezione. La sensibilizzazione cutanea nell’uomo è accertata solitamente mediante un test epicutaneo diagnostico.

3.4.1.5. In genere, sia per la sensibilizzazione della pelle sia per quella delle vie respiratorie, per lo scatenamento sono sufficienti livelli inferiori a quelli richiesti dall'induzione. Le indicazioni di cui alla ►M2  all’allegato II, punto 2.8.  ◄ sono destinate ad avvertire le persone sensibilizzate della presenza in una miscela di un particolare sensibilizzante.

3.4.1.6. La classe di pericolo «Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle» è suddivisa in:

— 
sensibilizzazione delle vie respiratorie ►M2  e ◄
— 
sensibilizzazione della pelle.

▼M2

3.4.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

3.4.2.1.   Sensibilizzanti delle vie respiratorie

3.4.2.1.1.   Classi di pericolo

3.4.2.1.1.1.

I sensibilizzanti delle vie respiratorie devono essere classificati nella categoria 1 se i dati non sono sufficienti per classificarli in una sottocategoria.

3.4.2.1.1.2.

Se i dati sono sufficienti, effettuando una valutazione più dettagliata secondo il punto 3.4.2.1.1.3 i sensibilizzanti delle vie respiratorie possono essere classificati nella sottocategoria 1A, sensibilizzanti forti, o nella sottocategoria 1B, altri sensibilizzanti delle vie respiratorie.

3.4.2.1.1.3.

La classificazione normalmente si basa sulla forza probante degli effetti osservati nell’uomo o negli animali per i sensibilizzanti delle vie respiratorie. Le sostanze possono essere classificate in una delle due sottocategorie 1A o 1B, utilizzando un approccio basato sulla forza probante secondo i criteri della tabella 3.4.1 e basandosi su dati attendibili e di buona qualità derivanti da studi di casi sull’uomo o da studi epidemiologici e/o su osservazioni da studi adeguati su animali da laboratorio.

3.4.2.1.1.4.

Le sostanze sono classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie in base ai criteri di cui alla tabella 3.4.1:

Tabella 3.4.1

Categorie e sottocategorie di pericolo per i sensibilizzanti delle vie respiratorie

Categoria

Criteri

Categoria 1

Le sostanze sono classificate come sensibilizzanti delle vie respiratorie (categoria 1) se i dati non sono sufficienti per classificarle in una sottocategoria in base ai seguenti criteri:

a)  esiste evidenza che la sostanza può provocare un’ipersensibilità respiratoria specifica nell’uomo; e/o

b)  esperimenti appropriati condotti su animali hanno dato risultati positivi.

Sottocategoria 1A

Sostanze che evidenziano una frequenza elevata di caso di sensibilizzazione nell’uomo oppure una probabilità di un tasso elevato di sensibilizzazione nell’uomo, in base a prove sugli animali o altre prove (*1). Può essere presa in considerazione anche la gravità della reazione.

Sottocategoria 1B

Sostanze che evidenziano una frequenza da bassa a moderata di casi di sensibilizzazione oppure una probabilità di un tasso di sensibilizzazione da basso a moderato nell’uomo, in base a prove sugli animali o altre prove (*1). Può essere presa in considerazione anche la gravità della reazione.

(*1)   

Per il momento non sono disponibili modelli animali riconosciuti e validati per saggiare l’ipersensibilità respiratoria. In determinate circostanze, i dati ottenuti da studi su animali possono fornire informazioni valide ai fini della valutazione basata sulla forza probante.

3.4.2.1.2.   Evidenza nell’uomo

3.4.2.1.2.1.

La dimostrazione che una sostanza può indurre un’ipersensibilità respiratoria specifica è di norma basata su esperienze sull’uomo. In questo contesto l’ipersensibilità si manifesta in genere sotto forma di asma, ma sono prese in considerazione anche altre reazioni di ipersensibilità come rinite/congiuntivite e alveolite. Il sintomo deve avere il carattere clinico di una reazione allergica. Non è tuttavia necessario dimostrare l’implicazione di meccanismi immunologici.

3.4.2.1.2.2.

Quando si esaminano i dati relativi all’uomo, per decidere in merito alla classificazione occorre anche tener conto:

a) 

della dimensione della popolazione esposta;

b) 

dell’ampiezza dell’esposizione.

L’uso di dati relativi all’uomo è trattato ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

3.4.2.1.2.3.

I dati di cui sopra possono essere:

a) 

la storia clinica e dati provenienti da prove appropriate di funzionalità polmonare in relazione a un’esposizione alla sostanza, confermati da altri dati, quali:

i) 

un test immunologico in vivo (per esempio, prick test cutaneo);

ii) 

un test immunologico in vitro (per esempio, un’analisi serologica);

iii) 

studi che evidenzino altre reazioni di ipersensibilità specifica quando l’esistenza di meccanismi d’azione immunologica non è stata dimostrata, ad esempio una leggera irritazione ricorrente o effetti indotti da farmaci;

iv) 

una struttura chimica analoga a quella di sostanze di cui è accertato che causano un’ipersensibilità respiratoria;

b) 

risultati positivi di uno o più test di provocazione bronchiale effettuati secondo linee guida accettate per la determinazione di una reazione di ipersensibilità specifica.

3.4.2.1.2.4.

La storia clinica comprende gli antecedenti medici e professionali, di modo che sia possibile determinare una relazione tra l’esposizione a una data sostanza e l’insorgenza di un’ipersensibilità respiratoria. Le informazioni pertinenti includono fattori aggravanti nell’abitazione e nel luogo di lavoro, la comparsa e l’evoluzione dei sintomi e gli antecedenti familiari e medici del paziente. Tra gli antecedenti medici devono essere presi in considerazione anche gli altri disturbi allergici o respiratori osservati sin dall’infanzia e gli antecedenti legati al tabagismo.

3.4.2.1.2.5.

I risultati positivi di test di provocazione bronchiale sono considerati sufficienti per la classificazione. S’intende però che, in pratica, molti degli esami sopraelencati saranno già stati effettuati.

3.4.2.1.3.   Studi su animali

▼M19

3.4.2.1.3.1.

I dati ottenuti da studi appropriati su animali ( 15 ) che potrebbero indicare la capacità di una sostanza di provocare una sensibilizzazione per inalazione nell'uomo ( 16 ) possono comprendere:

a) 

la misura dell'immunoglobulina E (IgE) e di altri parametri immunologici specifici, ad esempio nei topi;

b) 

risposte polmonari specifiche nelle cavie.

▼M2

3.4.2.2.   Sensibilizzanti della pelle

3.4.2.2.1.   Categorie di pericolo

3.4.2.2.1.1.

I sensibilizzanti della pelle devono essere classificati nella categoria 1 se i dati non sono sufficienti per classificarli in una sottocategoria.

3.4.2.2.1.2.

Se i dati sono sufficienti, effettuando una valutazione più dettagliata secondo il punto 3.4.2.2.1.3 i sensibilizzanti della pelle possono essere classificati nella sottocategoria 1A, sensibilizzanti forti, o nella sottocategoria 1B, altri sensibilizzanti della pelle.

3.4.2.2.1.3.

La classificazione normalmente si basa sulla forza probante degli effetti osservati nell’uomo o negli animali per i sensibilizzanti della pelle come descritto al punto 3.4.2.2.2. Le sostanze possono essere classificate in una delle due sottocategorie 1A o 1B, utilizzando un approccio basato sulla forza probante secondo i criteri della tabella 3.4.2 e basandosi su dati attendibili e di buona qualità derivanti da studi di casi sull’uomo o da studi epidemiologici e/o su osservazioni da studi adeguati su animali da laboratorio secondo i valori indicativi forniti ai punti 3.4.2.2.2.1 e 3.4.2.2.3.2 per la sottocategoria 1A e ai punti 3.4.2.2.2.2 e 3.4.2.2.3.3 per la sottocategoria 1B.

3.4.2.2.1.4.

Le sostanze sono classificate come sensibilizzanti della pelle secondo i criteri della tabella 3.4.2.

Tabella 3.4.2

Categorie e sottocategorie di pericolo per i sensibilizzanti della pelle

Categoria

Criteri

Categoria 1

Le sostanze sono classificate come sensibilizzanti della pelle (categoria 1) se i dati non sono sufficienti per classificarle in una sottocategoria in base ai seguenti criteri:

a)  esiste evidenza nell’uomo che la sostanza può indurre una sensibilizzazione per contatto con la pelle in un numero elevato di persone; o

b)  esperimenti appropriati condotti su animali hanno dato risultati positivi (cfr. i criteri specifici di cui al punto 3.4.2.2.4.1).

Sottocategoria 1A

Per sostanze che evidenziano un’elevata frequenza di casi di sensibilizzazione nell’uomo e/o una potenza elevata negli animali si può presumere che abbiano il potenziale di causare una sensibilizzazione significativa nell’uomo. Può essere presa in considerazione anche la gravità della reazione.

Sottocategoria 1B

Per sostanze che evidenziano una frequenza da bassa a moderata di casi di sensibilizzazione nell’uomo e/o una potenza da bassa a moderata negli animali si può presumere che abbiano il potenziale di causare sensibilizzazione nell’uomo. Può essere presa in considerazione anche la gravità della reazione.

3.4.2.2.2.   Evidenza nell’uomo

3.4.2.2.2.1

L’evidenza nell’uomo per la sottocategoria 1A può comprendere:

a) 

risposte positive a ≤ 500 μg/cm2 (HRIPT, HMT — soglia di induzione);

b) 

risultati di test epicutanei diagnostici qualora vi sia un’incidenza relativamente alta e sostanziale di reazioni in una popolazione definita in relazione a un’esposizione relativamente bassa;

c) 

ulteriore evidenza epidemiologica qualora vi sia un’incidenza relativamente alta e sostanziale di dermatite allergica da contatto in relazione a un’esposizione relativamente bassa.

3.4.2.2.2.2

L’evidenza nell’uomo per la sottocategoria 1B può comprendere:

a) 

risposte positive a > 500 μg/cm2 (HRIPT, HMT — soglia di induzione);

b) 

risultati di test epicutanei diagnostici qualora vi sia un’incidenza relativamente bassa ma sostanziale di reazioni in una popolazione definita in relazione a un’esposizione relativamente alta;

c) 

altri dati epidemiologici qualora vi sia un’incidenza relativamente bassa ma sostanziale di dermatite allergica da contatto in relazione a un’esposizione relativamente elevata.

L’uso di dati relativi all’uomo è trattato ai punti 1.1.1.3, 1.1.1.4 e 1.1.1.5.

3.4.2.2.3.   Studi su animali

3.4.2.2.3.1

Per la categoria 1, quando è utilizzato un metodo di prova con adiuvante per la sensibilizzazione della pelle, è considerata positiva una risposta di almeno il 30 % degli animali. Per un metodo di prova su cavie senza adiuvante, è considerata positiva una risposta di almeno il 15 % degli animali. Per la categoria 1, nel test sui linfonodi locali è considerata una risposta positiva un indice di stimolazione pari o superiore a tre. I metodi di prova per la sensibilizzazione della pelle sono descritti nella linea guida OCSE 406 (Guinea Pig Maximisation test e Buehler guinea test) e nella linea guida 429 (test sui linfonodi locali). Si possono usare altri metodi a condizione che siano ben validati e che sia fornita una giustificazione scientifica. Ad esempio, il Mouse Ear Swelling Test (MEST) potrebbe essere un test di screening affidabile per rilevare sensibilizzanti da moderati a forti e potrebbe essere impiegato nella prima fase della valutazione del potenziale di sensibilizzazione della pelle.

3.4.2.2.3.2

I risultati dei test sugli animali per la sottocategoria 1A possono comprendere dati con i valori indicati nella tabella 3.4.3

Tabella 3.4.3

Risultati dei test sugli animali per la sottocategoria 1A

Test

Criteri

Test sui linfonodi locali

valore EC3 ≤ 2 %

Test di massimizzazione sui porcellini d’India

≥ 30 % risponde a ≤ 0,1 % della dose di induzione intradermica oppure

≥ 60 % risponde a > 0,1 % fino a ≤ 1 % della dose di induzione intradermica

Test di Buehler

≥15 % risponde a ≤ 0,2 % della dose di induzione topica oppure

≥ 60 % risponde a > 0,2 % fino a ≤ 20 % della dose di induzione topica

3.4.2.2.3.3

I risultati dei test sugli animali per la sottocategoria 1B possono comprendere dati con i valori indicati nella tabella 3.4.4 qui di seguito:

Tabella 3.4.4

Risultati dei test sugli animali per la sottocategoria 1B

Test

Criteri

Test sui linfonodi locali

valore EC3 > 2 %

Test di massimizzazione sui porcellini d’India

≥ 30 % fino a < 60 % risponde a > 0,1 % fino a ≤ 1 % della dose di induzione intradermica oppure

≥ 30 % risponde a > 1 % della dose di induzione intradermica

Test di Buehler

≥ 15 % fino a < 60 % risponde a > 0,2 % fino a ≤ 20 % della dose di induzione topica oppure

≥ 15 % risponde a > 20 % della dose di induzione topica

3.4.2.2.4.   Considerazioni particolari

3.4.2.2.4.1

Per la classificazione di una sostanza l’evidenza deve comprendere uno qualsiasi o tutti i punti seguenti, adottando il metodo della forza probante:

a) 

risultati positivi di test epicutanei, di norma ottenuti in più cliniche dermatologiche;

b) 

studi epidemiologici indicanti che la sostanza causa dermatiti allergiche da contatto. Le situazioni in cui una proporzione elevata di persone esposte presentano sintomi caratteristici devono essere esaminate con particolare attenzione, anche se il numero dei casi è ridotto;

c) 

risultati positivi di studi appropriati su animali;

d) 

dati positivi provenienti da studi sperimentali nell’uomo (cfr. punto 1.3.2.4.7);

e) 

episodi ben documentati di dermatite allergica da contatto, di norma osservati in più cliniche dermatologiche;

f) 

Può essere presa in considerazione anche la gravità della reazione.

3.4.2.2.4.2

L’evidenza proveniente da studi su animali è solitamente molto più attendibile di quella proveniente dall’esposizione umana. Tuttavia, in presenza di dati umani e animali contraddittori, occorre valutare la qualità e l’attendibilità dei dati provenienti da entrambe le fonti per decidere in marito alla classificazione caso per caso. In genere, i dati sull’uomo non provengono da esperimenti controllati su volontari ai fini della classificazione di pericolo, ma dalla valutazione dei rischi effettuata per confermare l’assenza di effetti constatata nelle prove su animali. Di conseguenza, i dati positivi riferiti all’uomo sulla sensibilizzazione della pelle provengono in genere da studi caso-controllo o da altri studi, non altrimenti specificati. I dati sull’uomo devono quindi essere valutati con cautela, poiché la frequenza dei casi riflette, oltre alle proprietà intrinseche delle sostanze, anche fattori quali circostanze dell’esposizione, la biodisponibilità, la predisposizione individuale e le misure di prevenzione adottate. Di norma i risultati negativi ottenuti sull’uomo non possono essere utilizzati per infirmare i risultati positivi di studi su animali. Sia per i risultati sull’uomo che per quelli sugli animali, va tenuto in considerazione l’impatto del veicolo.

3.4.2.2.4.3

Se nessuna delle precedenti condizioni è soddisfatta, la sostanza non è classificata come sensibilizzante della pelle. Tuttavia, la combinazione di due o più indicatori di sensibilizzazione della pelle elencati qui di seguito può influire sulla decisione, che deve essere presa caso per caso:

a) 

episodi isolati di dermatite allergica da contatto;

b) 

studi epidemiologici di potere limitato, per esempio in cui non sia stato possibile escludere con un ragionevole grado di confidenza casualità, bias o fattori confondenti;

c) 

dati ottenuti da studi su animali eseguiti in conformità a linee guida che, anche se non soddisfano i criteri per un risultato positivo di cui al punto 3.4.2.2.3, sono sufficientemente vicini ai valori limite per essere considerati significativi;

d) 

dati positivi ottenuti con metodi non normalizzati;

e) 

risultati positivi relativi ad analoghi strutturali stretti.

3.4.2.2.4.4

Orticaria immunologica da contatto

Le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sensibilizzanti delle vie respiratorie possono provocare anche un’orticaria immunologica da contatto. Per tali sostanze è opportuno prendere in considerazione anche la classificazione come sensibilizzanti della pelle. Le sostanze che provocano orticaria immunologica da contatto ma non rispondono ai criteri di classificazione come sensibilizzanti delle vie respiratorie vanno prese in considerazione anche per la classificazione come sensibilizzanti della pelle.

Non esistono modelli animali riconosciuti per individuare le sostanze che causano orticaria immunologica da contatto. Pertanto, la classificazione si baserà di norma sull’evidenza nell’uomo che sarà simile a quella relativa alla sensibilizzazione cutanea.

▼B

3.4.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.4.3.1.   Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.4.3.1.1. Quando esistono sulla miscela dati attendibili e di buona qualità provenienti da esperienze umane o da studi appropriati su animali secondo i criteri applicabili alle sostanze, la miscela può essere classificata in base alla forza probante di tali dati. Nel valutare i dati sulle miscele occorre accertarsi che la dose utilizzata non renda i risultati inconcludenti.

3.4.3.2.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.4.3.2.1. Se la miscela non è stata oggetto di prove per determinarne le proprietà sensibilizzanti, ma esistono dati sui singoli componenti e su miscele simili sufficienti per caratterizzare i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui alla sezione 1.1.3.

3.4.3.3.   Classificazione quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi.

3.4.3.3.1. La miscela è classificata come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle se contiene almeno un componente classificato come sensibilizzante delle vie respiratorie o della pelle in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato indicato nella ►M2  tabella 3.4.5  ◄ rispettivamente per i solidi/liquidi e i gas.

3.4.3.3.2. Anche quando sono presenti in una miscela in quantità inferiori alle concentrazioni indicate nella ►M2  tabella 3.4.5 ◄ , alcune sostanze classificate come sensibilizzanti possono provocare una reazione in persone già sensibilizzate alla sostanza o miscela (cfr. la nota 1 della ►M2  tabella 3.4.6 ◄ ).

▼M2

Tabella 3.4.5

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle che determinano la classificazione di una miscela

Componenti classificati come:

Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione di una miscela come:

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Categoria 1

Sensibilizzante della pelle

Categoria 1

Solido/liquido

Gas

Tutti gli stati fisici

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Categoria 1

≥ 1,0 %

≥ 0,2 %

 

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Sottocategoria 1A

≥ 0,1 %

≥ 0,1 %

 

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Sottocategoria 1B

≥ 1,0 %

≥ 0,2 %

 

Sensibilizzante della pelle

Categoria 1

 

 

≥ 1,0 %

Sensibilizzante della pelle

Sottocategoria 1A

 

 

≥ 0,1 %

Sensibilizzante della pelle

Sottocategoria 1B

 

 

≥ 1,0 %

▼M2

Tabella 3.4.6

Limiti di concentrazione dei componenti di una miscela per lo scatenamento

Componenti classificati come:

Limiti di concentrazione per lo scatenamento

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Categoria 1

Sensibilizzante della pelle

Categoria 1

Solido/liquido

Gas

Tutti gli stati fisici

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Categoria 1

≥ 0,1 % (Nota 1)

≥ 0,1 % (Nota 1)

 

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Sottocategoria 1A

≥ 0,01 % (Nota 1)

≥ 0,01 % (Nota 1)

 

Sensibilizzante delle vie respiratorie

Sottocategoria 1B

≥ 0,1 % (Nota 1)

≥ 0,1 % (Nota 1)

 

Sensibilizzante della pelle

Categoria 1

 

 

≥ 0,1 % (Nota 1)

Sensibilizzante della pelle

Sottocategoria 1A

 

 

≥ 0,01 % (Nota 1)

Sensibilizzante della pelle

Sottocategoria 1B

 

 

≥ 0,1 % (Nota 1)

▼M19

Nota 1:

Questo limite di concentrazione per lo scatenamento è utilizzato per l'applicazione delle disposizioni particolari per l'etichettatura di cui alla sezione 2.8 dell'allegato II, per proteggere persone già sensibilizzate. Per le miscele contenenti un componente in concentrazione pari o superiore a questo limite è richiesta una scheda dei dati di sicurezza. Per le sostanze sensibilizzanti con un limite di concentrazione specifico, il limite di concentrazione per lo scatenamento è fissato a un decimo del limite di concentrazione specifico.

▼B

3.4.4.   Comunicazione di rischio

▼M2

3.4.4.1. Sull’etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.4.7.

▼M4

Tabella 3.4.7

Elementi dell’etichetta per la sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle

Classificazione

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Sensibilizzazione della pelle

Categoria 1 e sottocategorie 1A e 1B

Categoria 1 e sottocategorie 1A e 1B

Pittogrammi GHS

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

H317: Può provocare una reazione allergica della pelle

Consiglio di prudenza Prevenzione

P261

P284

P261

P272

P280

Consiglio di prudenza Reazione

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Consiglio di prudenza Conservazione

 

 

Consiglio di prudenza Smaltimento

P501

P501

▼B

3.5.   Mutagenicità sulle cellule germinali

3.5.1.   Definizioni e considerazioni generali

▼M19

3.5.1.1. Per mutagenicità sulle cellule germinali s'intendono le mutazioni genetiche ereditarie, tra cui le aberrazioni cromosomiche ereditarie strutturali e numeriche nelle cellule germinali che si manifestano dopo l'esposizione a una sostanza o miscela.

▼M19

3.5.1.2. Per mutazione s'intende una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula. Il termine «mutazione» designa sia i mutamenti genetici ereditari che possono manifestarsi a livello fenotipico, sia le modificazioni sottostanti del DNA, se note (comprese le modificazioni di specifiche coppie di basi e le traslocazioni cromosomiche). Il termine “mutageno” designa gli agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni in popolazioni di cellule e/o di organismi.

3.5.1.3. I termini più generali “genotossico” e “genotossicità” designano gli agenti o i processi che modificano la struttura, il contenuto di informazioni o la segregazione del DNA, compresi quelli che danneggiano il DNA interferendo con i normali processi di replicazione o che alterano la replicazione del DNA in maniera non fisiologica (temporanea). I risultati delle prove di genotossicità servono in generale come indicatori degli effetti mutageni.

▼B

3.5.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

3.5.2.1. Questa classe di pericolo riguarda principalmente le sostanze che possono causare mutazioni nelle cellule germinali umane trasmissibili alla progenie. Tuttavia, per la classificazione delle sostanze e delle miscele in questa classe di pericolo sono presi in considerazione anche i risultati dei test di mutagenicità o genotossicità in vitro e su cellule somatiche di mammiferi in vivo.

3.5.2.2. Ai fini della classificazione in funzione della mutagenicità sulle cellule germinali, le sostanze sono suddivise nelle due categorie indicate nella tabella 3.5.1.

Tabella 3.5.1

Categoria di rischio Categorie di pericolo per le sostanze mutagene delle cellule germinali

Categorie

Criteri

CATEGORIA 1:

Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.

Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.

Categoria 1A:

La classificazione nella categoria 1A si basa su risultati positivi di studi epidemiologici sull'uomo.

Sostanze da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.

Categoria 1B:

La classificazione nella categoria 1B si basa su:

— risultati positivi di test in vivo di mutagenicità su cellule germinali di mammiferi, o

— risultati positivi di test in vivo di mutagenicità su cellule somatiche di mammiferi, associati a dati che dimostrano che la sostanza può causare mutazioni nelle cellule germinali. Questi dati supplementari possono provenire da test in vivo di mutagenicità/genotossicità su cellule germinali o dimostrare la capacità della sostanza o dei suoi metaboliti di interagire con il materiale genetico delle cellule germinali, o

— risultati positivi di test che dimostrano effetti mutageni in cellule germinali umane, ma non la trasmissione delle mutazioni alla progenie; per esempio, un aumento della frequenza dell’aneuploidia negli spermatozoi dei soggetti esposti.

CATEGORIA 2:

Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane

La classificazione nella categoria 2 si basa su:

— risultati positivi di esperimenti su mammiferi e/o in taluni casi di esperimenti in vitro, ottenuti per mezzo di:

— 

— test in vivo di mutagenicità su cellule somatiche di mammiferi, o

— altri test in vivo di genotossicità su cellule somatiche confermati da risultati positivi di test in vitro di mutagenicità.

Nota: Le sostanze che danno risultati positivi in test in vitro di mutagenicità su mammiferi e che presentano un’analogia nella relazione struttura chimica-attività con sostanze di cui è accertata la mutagenicità sulle cellule germinali sono prese in considerazione per la classificazione come sostanze mutagene di categoria 2.

3.5.2.3.   Considerazioni particolari relative alla classificazione delle sostanze come mutagene sulle cellule germinali

3.5.2.3.1. La classificazione si basa sui risultati di prove che dimostrano la presenza di effetti mutageni e/o genotossici nelle cellule germinali e/o somatiche di animali esposti. Sono inoltre presi in considerazione i risultati di test in vitro che dimostrano la presenza di effetti mutageni e/o genotossici.

3.5.2.3.2. Il sistema è basato sul concetto di pericolo e classifica le sostanze in base alla loro capacità intrinseca di causare mutazioni nelle cellule germinali. Non intende quindi dare una valutazione (quantitativa) del rischio delle sostanze.

3.5.2.3.3. La classificazione delle sostanze in funzione dei loro effetti ereditari sulle cellule germinali umane si basa su prove correttamente eseguite e debitamente convalidate, di preferenza conformi al regolamento (CE) n. 440/2008 adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2008 («regolamento sui metodi di prova»), come quelle elencate nel paragrafi seguenti. La valutazione dei risultati delle prove si basa sul giudizio di esperti e la classificazione tiene conto del peso rispettivo di tutti i dati disponibili.

3.5.2.3.4. Prove in vivo di mutagenicità ereditabile delle cellule germinali come:

— 
saggio di mutazione letale dominante;
— 
saggio di traslocazione ereditabile.

▼M19

3.5.2.3.5. Prove in vivo di mutagenicità delle cellule somatiche, come:

— 
prova di aberrazione cromosomica in vivo nel midollo osseo dei mammiferi;
— 
test micronucleare di eritrocita di mammifero.

▼B

3.5.2.3.6. Prove di mutagenicità/genotossicità delle cellule germinali come:

a) 

Prove di mutagenicità:

— 
test di aberrazione cromosomica sugli spermatogoni di mammifero;
— 
test micronucleare di cellula sessuale;
b) 

Prove di genotossicità:

— 
test di scambio fra cromosomi fratelli SCE negli spermatogoni;
— 
test di riparazione di DNA (Unscheduled DNA synthesis) in cellule testicolari.

3.5.2.3.7. Prove di genotossicità nelle cellule germinali come:

— 
in vivo test di riparazione di DNA (Unscheduled DNA synthesis);
— 
prova di scambio fra cromosomi fratelli (SCE) nel midollo osseo di mammiferi.

3.5.2.3.8. Prove in vitro di mutagenicità come:

— 
prova di aberrazione cromosomica in vivo nel midollo osseo di mammiferi;
— 
prova in vitro di mutazione genetica cellulare di mammiferi;
— 
test di reversione della mutazione batterica.

3.5.2.3.9. La classificazione delle singole sostanze si basa sul peso complessivo dei dati disponibili e sul giudizio di esperti (cfr. 1.1.1). Se la classificazione si basa su una sola prova correttamente eseguita, questa deve fornire risultati positivi chiari e privi di ambiguità. Se nuovi test sono debitamente convalidati, possono essere utilizzati nel peso complessivo dei dati disponibili da considerare. È tenuto conto anche della pertinenza della via di esposizione utilizzata nello studio sulla sostanza rispetto alla via di esposizione per l’uomo.

3.5.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.5.3.1.   Classificazione quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi.

3.5.3.1.1. La miscela è classificata come mutagena se contiene almeno un componente classificato come mutageno di categoria 1A, 1B o 2 in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato riportato nella tabella 3.5.2, rispettivamente per le categorie 1A, 1B e 2.

▼M4

Tabella 3.5.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come mutageni sulle cellule germinali che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:

Limiti di concentrazione che determinano la classificazione di una miscela come:

Mutageno di categoria 1

Mutageno di categoria 2

Categoria 1A

Categoria 1B

Mutageno di categoria 1o

≥ 0,1 %

—

—

Mutageno di categoria 1B

—

≥ 0,1 %

—

Mutageno di categoria 2

—

—

≥ 1,0 %

▼B

Nota:

I limiti di concentrazione riportati nella tabella si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) sia ai gas (unità volume/volume).

3.5.3.2.   Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.5.3.2.1. La classificazione delle miscele si basa sui dati dei test disponibili per i singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come mutageni di cellule germinali. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alle miscele se tali dati dimostrano effetti che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose e di fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l’analisi statistica dei sistemi di prova della mutagenicità sulle cellule germinali. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla.

3.5.3.3.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.5.3.3.1. Fatto salvo il punto 3.5.3.2.1, se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne la mutagenicità sulle cellule germinali, ma esistono dati sui singoli componenti e su miscele simili oggetto di prove sufficienti a caratterizzare i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.5.4.   Comunicazione di rischio

3.5.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.5.3.

▼M4

Tabella 3.5.3

Elementi dell’etichetta per la mutagenicità sulle cellule germinali

Classificazione

Categoria 1

(Categorie 1A, 1B)

Categoria 2

Pittogrammi GHS

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Consiglio di prudenza Prevenzione

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Consiglio di prudenza Reazione

P308 + P313

P308 + P313

Consiglio di prudenza Conservazione

P405

P405

Consiglio di prudenza Smaltimento

P501

P501

▼B

3.5.5.   Ulteriori considerazioni relative alla classificazione

Viene sempre più accettato che il processo di oncogenesi indotto chimicamente negli esseri umani e negli animali coinvolge cambiamenti genetici, per esempio geni soppressori protoncogeni e/o tumorali delle cellule somatiche. Pertanto la dimostrazione delle proprietà mutagene di sostanze in cellule somatiche e/o germinali di mammiferi in vivo può avere implicazioni sulla classificazione potenziale di dette sostanze in quanto cancerogene (cfr. anche Cancerogenicità, sezione 3.6, paragrafo 3.6.2.2.6).

3.6.   Cancerogenicità

3.6.1.   Definizione

▼M19

3.6.1.1. Il termine «cancerogenicità» designa l'induzione del cancro o l'aumento dell'incidenza del cancro dopo l'esposizione a una sostanza o miscela. Le sostanze e le miscele che hanno fatto insorgere tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali sono considerate cancerogene presunte o sospette anche per l'uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l'uomo.

La classificazione di una sostanza o miscela come pericolosa perché cancerogena si basa sulle sue proprietà intrinseche e non fornisce informazioni sul livello del rischio oncologico per l'uomo associato al suo uso.

▼B

3.6.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

3.6.2.1. Ai fini della classificazione come cancerogene, le sostanze sono suddivise in due categorie secondo la forza probante dei dati e in base ad altre considerazioni. In alcuni casi è prevista una classificazione specifica in funzione della via di esposizione, qualora sia possibile comprovare in modo conclusivo che altre vie di esposizione non presentano il rischio.

Tabella 3.6.1

Categorie di pericolo per le sostanze cancerogene

Categorie

Criteri

CATEGORIA 1:

Sostanze cancerogene per l'uomo accertate o presunte

La classificazione di una sostanza come cancerogena di categoria 1 avviene sulla base di dati epidemiologici e/o di dati ottenuti con sperimentazioni su animali. La classificazione di una sostanza come cancerogena di:

Categoria 1A:

categoria 1 A può avvenire ove ne siano noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sull’uomo, oppure di

Categoria 1B:

Categoria 1B per le sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla base di studi su animali.

 

La classificazione di una sostanza nelle categorie 1A e 1B si basa sulla forza probante dei dati e su altre considerazioni (cfr. punto 3.6.2.2). I dati possono provenire da:

— studi condotti sull’uomo da cui risulta un rapporto di causalità tra l’esposizione umana a una sostanza e l'insorgenza di un cancro (sostanze di cui sono accertati effetti cancerogeni per l’uomo); o

— sperimentazioni animali i cui risultati () permettono di dimostrare effetti cancerogeni per gli animali (sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo).

 

Inoltre, caso per caso, in base a una valutazione scientifica può essere deciso di considerare una sostanza come presunta sostanza cancerogena se esistono studi che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati per l’uomo e per gli animali.

CATEGORIA 2:

Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo

La classificazione di una sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di studi sull’uomo e/o su animali non sufficientemente convincenti per giustificare la classificazione della sostanza nelle categorie 1A o 1B, tenendo conto della forza probante dei dati e di altre considerazioni (cfr. punto 3.6.2.2). Tali dati possono essere tratti da studi che dimostrano la presenza di effetti cancerogeni limitati () per l'uomo o per gli animali.

(1)   

Nota: Cfr. 3.6.2.2.4.

3.6.2.2.   Considerazioni particolari relative alla classificazione delle sostanze come cancerogene

3.6.2.2.1. La classificazione di una sostanza come cancerogena si basa su studi ottenuti con metodi affidabili e accettabili e si applica alle sostanze dotate della proprietà intrinseca di provocare il cancro. Le valutazioni si basano su tutti i dati esistenti, su studi pubblicati sottoposti a peer review e su altri dati accettabili.

3.6.2.2.2. La classificazione di una sostanza come cancerogena avviene tramite un processo che implica due operazioni tra loro collegate: la valutazione della forza probante dei dati e l'esame di tutte le altre informazioni utili al fine di classificare in categorie di pericolo le sostanze aventi proprietà cancerogene per l’uomo.

3.6.2.2.3. La valutazione della forza probante dei dati implica il censimento dei tumori individuati negli studi condotti sull'uomo e su animali e la determinazione del loro grado di significatività statistica. I dati relativi all'uomo sono considerati sufficienti quando dimostrano l'esistenza di un rapporto di causalità tra l’esposizione dell'uomo a una sostanza e l'insorgenza di un cancro; i dati sufficienti relativi ad animali dimostrano l'esistenza di un rapporto di causalità tra l’esposizione alla sostanza e un’accresciuta incidenza dei tumori. Dati di valore limitato relativi all’uomo si hanno quando è dimostrata una correlazione positiva tra esposizione e cancro, ma non un rapporto di causalità. I dati di valore limitato relativi ad animali sono quelli che lasciano supporre un effetto cancerogeno, ma sono meno che sufficienti. I termini «sufficiente» e «limitato» sono stati utilizzati in quanto sono stati definiti dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e vanno intesi come segue:

a) 

Cancerogenicità nell'uomo

Le prove pertinenti di cancerogenicità sulla base di studi sull'uomo sono classificate nelle categorie seguenti:

— 
prove sufficienti di cancerogenicità: è stato accertato un nesso causale tra esposizione alla sostanza e carcinoma umano. Ovvero è stato osservato un nesso positivo tra l'esposizione alla sostanza e il carcinoma in studi in cui il caso, le distorsioni o i sintomi equivoci sono stati esclusi con ragionevole certezza;
— 
prove di valore limitato di cancerogenicità: è stato osservato un legame positivo tra l'esposizione alla sostanza e il carcinoma in studi in cui l'interpretazione causale è considerata attendibile, però il caso, le distorsioni o i sintomi equivoci non sono stati esclusi con ragionevole certezza.
b) 

Cancerogenicità su animali da laboratorio

La cancerogenicità in animali da laboratorio può essere valutata utilizzando test biologici convenzionali, test biologici con l'impiego di animali geneticamente modificati e altri testi biologici in vivo mirati a una o più fasi critiche della carcinogenesi. In mancanza di dati risultanti da test biologici convenzionali a lungo termine o da test con neoplasia in fase terminale, i risultati sostanzialmente positivi in differenti modelli riguardanti fasi diverse di un processo plurifase di carcinogenesi vanno esaminati valutando il grado di prova della cancerogenicità negli animali da laboratorio. Le prove pertinenti di cancerogenicità sulla base di studi sugli animali da laboratorio sono classificate nelle categorie seguenti:

— 
prove sufficienti di cancerogenicità: è stato stabilito un nesso di casualità tra l'agente e una maggiore incidenza del neoplasma maligno o di un'appropriata combinazione tra neoplasma benigno e maligno in (a) due o più specie animali o (b) due o più studi indipendenti su una specie effettuati in tempi diversi o in laboratori diversi o con protocolli diversi. Anche una maggiore incidenza di tumori nei due sessi di un'unica specie in uno studio eseguito correttamente, gestito in conformità delle prassi corrette di laboratorio, può produrre prove sufficienti. Un singolo studio su una specie e un sesso può essere considerato abbastanza probante per la cancerogenicità se neoplasmi maligni si verificano con frequenza insolita rispetto all'incidenza, la localizzazione, il tipo di tumore o l'età di inizio oppure se vi sono tracce radicate di tumore in varie localizzazioni;
— 
prove di valore limitato di cancerogenicità: i dati fanno ritenere un effetto cancerogenico, però sono limitati ai fini di una valutazione definitiva, per esempio perché (a) la prova è limitata a un singolo esperimento; (b) sussistono questioni irrisolte per quanto riguarda l'adeguatezza della concezione, realizzazione e interpretazione degli studi; (c) l'agente aumenta l'incidenza soltanto dei neoplasmi o benigni o delle lesioni con potenziale neoplastico non accertato; o (d) la prova della cancerogenicità è limitata a studi che dimostrano soltanto un effetto di stimolo delle attività in una gamma limitata di tessuti o organi.

3.6.2.2.4. Altre considerazioni [relative al metodo della forza probante dei dati, cfr. 1.1.1) peso dei dati]. Oltre alla determinazione della forza probante dei dati relativi alla cancerogenicità, devono essere presi in considerazione altri fattori che possono incidere sulla probabilità generale che una sostanza comporti un pericolo di cancerogenicità per l’uomo. I fattori che influiscono su questa probabilità sono numerosi; se ne indicano qui solo alcuni tra i più importanti.

3.6.2.2.5. Questi fattori possono accrescere o ridurre le ragioni di temere un pericolo di cancerogenicità per l’uomo. L’importanza relativa attribuita a ciascun fattore dipende dalla quantità e dalla coerenza dei dati relativi ad esso. In generale, per ridurre i timori sono necessarie più informazioni di quelle necessarie per accrescerli. Considerazioni supplementari dovrebbero essere utilizzate quando si valutano caso per caso i risultati relativi ai tumori e gli altri fattori.

3.6.2.2.6. Alcuni importanti fattori che possono essere presi in considerazione nel valutare il livello generale di pericolo sono i seguenti:

a) 

tipo di tumore e incidenza di base;

b) 

risposte in più siti;

c) 

evoluzione delle lesioni verso la malignità;

d) 

riduzione della latenza tumorale.

e) 

il fatto che le risposte si manifestino in uno o in entrambi i sessi;

f) 

il fatto che si abbiano risposte in una sola o in più specie;

g) 

l’esistenza di un'analogia strutturale con più sostanze di cui è accertata la cancerogenicità;

h) 

le vie d’esposizione;

i) 

il confronto dell'assorbimento, della distribuzione, del metabolismo e dell'escrezione tra gli animali saggiati e l’uomo;

j) 

la possibilità che un'eccessiva tossicità delle dosi di prova porti a un'interpretazione erronea dei risultati;

k) 

il modo d’azione e la sua pertinenza per l’uomo, per esempio la citotossicità con stimolazione della crescita, la mitogenesi, l'immunosoppressione e la mutagenicità.

Mutagenicità: è noto che i fenomeni genetici sono fondamentali nel processo generale di sviluppo del cancro. Pertanto, l'accertamento di un’attività mutagena in vivo può essere indicativa della potenziale cancerogenicità di una sostanza.

3.6.2.2.7. Una sostanza non sottoposta a studi di cancerogenicità può, in certi casi, essere classificata come cancerogena di categoria 1A, 1B o 2 sulla base di dati relativi a tumori causati da un analogo strutturale e tenendo conto di altri fattori importanti quali la formazione di metaboliti comuni significativi (per esempio, coloranti a base di congeneri di benzidina).

3.6.2.2.8. Ai fini della classificazione occorre considerare se la sostanza è assorbita attraverso una o più vie determinate, se esistono solo tumori locali nel sito di somministrazione per la via o le vie di esposizione studiate, e se l'assenza di cancerogenicità per altre vie importanti è dimostrata da prove appropriate.

3.6.2.2.9. È importante che tutte le conoscenze disponibili circa le proprietà fisico-chimiche, tossicocinetiche e tossicodinamiche delle sostanze e tutte le informazioni pertinenti sugli analoghi chimici (ossia sulla relazione struttura-attività) siano prese in considerazione ai fini della classificazione.

3.6.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.6.3.1.   Classificazione quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi.

3.6.3.1.1. La miscela è classificata come cancerogena se contiene almeno un componente classificato come cancerogeno di categoria 1A, 1B o 2 in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato riportato nella tabella 3.6.2, rispettivamente per le categorie 1A, 1B e 2.

▼M4

Tabella 3.6.2

Limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:

Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione della miscela come:

Cancerogeno di categoria 1

Cancerogeno di categoria 2

Categoria 1A

Categoria 1B

Cancerogeno di categoria 1 A

≥ 0,1 %

—

—

Cancerogeno di categoria 1B

—

≥ 0,1 %

—

Cancerogeno di categoria 2

—

—

≥ 1,0 % [Nota 1]

▼B

Nota:

I limiti di concentrazione riportati nella tabella si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) sia ai gas (unità volume/volume).

Nota 1:

Se un a sostanza cancerogeno di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1  %, per tale miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.

3.6.3.2.   Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.6.3.2.1. La classificazione delle miscele si basa sui dati dei test disponibili per i singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come cancerogeni. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alle miscele se tali dati dimostrano effetti che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose e di fattori quali la durata, le osservazioni la sensibilità e l’analisi statistica dei sistemi di prova della cancerogenicità. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla

3.6.3.3.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.6.3.3.1. Fatto salvo il punto 3.6.3.2.1, se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne la cancerogenicità, ma esistono dati sui singoli componenti e su miscele simili oggetto di prove sufficienti a caratterizzare i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.6.4.   Comunicazione del pericolo

3.6.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.6.3.

▼M4

Tabella 3.6.3

Elementi dell’etichetta per la cancerogenicità

Classificazione

Categoria 1

(Categorie 1A, 1B)

Categoria 2

Pittogrammi GHS

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H350: Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H351: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

Consiglio di prudenza Prevenzione

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Consiglio di prudenza Reazione

P308 + P313

P308 + P313

Consiglio di prudenza Conservazione

P405

P405

Consiglio di prudenza Smaltimento

P501

P501

▼B

3.7.   Tossicità per la riproduzione

3.7.1.   Definizioni e considerazioni generali

▼M19

3.7.1.1. Il termine «tossicità per la riproduzione» designa gli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie, che si manifestano dopo l'esposizione a una sostanza o miscela. Le definizioni riportate di seguito riprendono, con adattamenti, quelle che figurano nel documento IPCS/EHC n. 255, Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals (Principi per la valutazione dei rischi sanitari per la riproduzione associati all'esposizione a sostanze chimiche). Ai fini della classificazione, gli effetti genetici ereditari osservati nella progenie sono trattati nella sezione 3.5 (Mutagenicità sulle cellule germinali), poiché nell'attuale sistema di classificazione si ritiene più appropriato inserirli nella classe di pericolo della mutagenicità sulle cellule germinali.

Nel presente sistema di classificazione, la tossicità per la riproduzione è suddivisa in due grandi categorie di effetti:

a) 

effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità;

b) 

effetti nocivi sullo sviluppo della progenie.

Non sempre gli effetti tossici per la riproduzione possono essere chiaramente classificati nell'una o nell'altra di queste categorie. Le sostanze e miscele che producono questi effetti sono comunque classificate come tossiche per la riproduzione con un'indicazione di pericolo generale.

▼B

3.7.1.2. Ai fini della classificazione, la classe di pericolo «Tossicità per la riproduzione» è così suddivisa:

— 
Effetti nocivi
— 
sulla funzione sessuale e la fertilità o
— 
sullo sviluppo;
— 
Effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento.

3.7.1.3.   Effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità

Gli effetti potenzialmente nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità comprendono tutti gli effetti che possono interferire con la capacità di riproduzione, tra cui le alterazioni del sistema riproduttivo maschile e femminile, gli effetti nocivi per l’inizio della pubertà, la produzione e il trasporto dei gameti, il normale ciclo riproduttivo, il comportamento sessuale, la fertilità, il parto, l’esito della gravidanza, la senescenza riproduttiva prematura e le modificazioni di altre funzioni dipendenti dall’integrità del sistema riproduttivo.

3.7.1.4.   Effetti nocivi sullo sviluppo della progenie

La tossicità per lo sviluppo comprende, in senso lato, tutti gli effetti che interferiscono con lo sviluppo normale dell'organismo concepito prima e dopo la nascita e che sono causati dall’esposizione, prima del concepimento, di uno dei genitori o dall’esposizione della progenie nel corso dello sviluppo prenatale e postnatale fino alla maturità sessuale. La classificazione di una sostanza per la tossicità per lo sviluppo è però destinata principalmente a porre in guardia da tale pericolo le donne in gravidanza e gli uomini e le donne in età di procreare. Pertanto, ai fini pratici della classificazione la tossicità per lo sviluppo designa essenzialmente gli effetti nocivi che si producono durante la gravidanza o in conseguenza dell’esposizione di un genitore. Tali effetti possono manifestarsi in qualsiasi momento della vita di un organismo. Le principali manifestazioni della tossicità per lo sviluppano sono: 1) la morte dell’organismo in sviluppo; 2) anomalie strutturali; 3) alterazioni della crescita; 4) deficienze funzionali.

3.7.1.5. Sono compresi nella tossicità per la riproduzione anche gli effetti nocivi sull’allattamento o attraverso l’allattamento, che sono però trattati separatamente ai fini della classificazione [cfr. tabella 3.7.1 b)]. È infatti opportuno poter classificare in modo specifico le sostanze in funzione del loro effetto nocivo sull’allattamento, in modo da mettere in guardia le madri che allattano dal pericolo costituito da questo effetto particolare.

3.7.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

3.7.2.1.   Classi di pericolo

3.7.2.1.1. Le sostanze classificate per la tossicità per la riproduzione sono suddivise in due categorie. In ciascuna categoria gli effetti sulla funzione sessuale e sulla fertilità e gli effetti sullo sviluppo sono considerati distintamente. Inoltre, gli effetti sull’allattamento costituiscono una categoria di pericolo distinta.

Tabella 3.7.1 (a)

Categorie di pericolo per le sostanze tossiche per la riproduzione

Categorie

Criteri

CATEGORIA 1

Sostanze di cui è accertata o presunta la tossicità per la riproduzione umana

Una sostanza è classificata nella categoria 1 di tossicità per la riproduzione se è accertato che ha un effetto nocivo sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo umano, o se sulla base di dati provenienti da studi su animali, eventualmente confermati da altre informazioni, esiste una forte presunzione che la sostanza possa interferire con la riproduzione umana. La categoria è ulteriormente distinta a seconda che la classificazione sia basata principalmente su dati relativi all'uomo (categoria 1A) o ad animali (categoria 1B).

Categoria 1A

Sostanze di cui è accertata la tossicità per la riproduzione umana

La classificazione di una sostanza nella categoria 1A si basa prevalentemente su dati relativi all'uomo.

Categoria 1B

Sostanze di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana

La classificazione di una sostanza nella categoria 1B si basa prevalentemente su dati relativi ad animali, che dimostrano chiaramente un effetto tossico sulla funzione sessuale e sulla fertilità o sullo sviluppo in assenza di altri effetti tossici; se l'effetto nocivo per la riproduzione si produce unitamente ad altri effetti tossici, non deve essere considerato una loro conseguenza secondaria non specifica. Tuttavia, se informazioni relative alla meccanica degli effetti fanno dubitare della rilevanza per l'uomo di tali effetti tossici, può essere più appropriata una classificazione della sostanza nella categoria 2.

CATEGORIA 2

Sostanze di cui si sospetta la tossicità per la riproduzione umana

Una sostanza è classificata nella categoria 2 di tossicità per la riproduzione quando esistono dati provenienti da studi sull’uomo o su animali, eventualmente confermati da altre informazioni, che lasciano sospettare un suo effetto nocivo sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, ma non sono sufficientemente probanti per giustificare la classificazione nella categoria 1. Se lo studio presenta carenze che ne rendono meno probanti i risultati, la classificazione nella categoria 2 può essere più appropriata.

Questi effetti devono essere stati osservati in assenza di altri effetti tossici; se l'effetto nocivo per la riproduzione si produce unitamente ad altri effetti tossici, non deve essere considerato una loro conseguenza secondaria non specifica.

Tabella 3.7.1 (b)

Categorie di pericolo relativa agli effetti sull’allattamento o attraverso la lattazione

EFFETTI SULL’ALLATTAMENTO O ATTRAVERSO L’ALLATTAMENTO

Gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento costituiscono una categoria distinta. Per numerose sostanze non si hanno informazioni circa gli effetti nocivi che potrebbero prodursi attraverso l’allattamento. Tuttavia, le sostanze assorbite dalla donna e di cui è stato dimostrato che interferiscono con l’allattamento o che possono essere presenti (compresi i metaboliti) nel latte materno in quantità tali da far sorgere timori per la salute del lattante sono classificati e recano sull’etichetta un’indicazione del pericolo che rappresentano per i bambini allattati al seno. La classificazione può basarsi su:

a)  dati relativi all'uomo indicanti l'esistenza di un pericolo per i lattanti durante il periodo di lattazione; e/o

b)  risultati di studi condotti su una o due generazioni di animali, dimostranti chiaramente l'esistenza di un effetto nocivo sulla progenie trasmessi dal latte o di un effetto nocivo sulla qualità del latte; e/o

c)  studi sull’assorbimento, il metabolismo, la distribuzione e l’escrezione, indicanti che è probabile che la sostanza sia presente nel latte materno in tenori potenzialmente tossici.

3.7.2.2.   Base della classificazione

3.7.2.2.1. La classificazione si basa sui criteri appropriati di cui sopra e su una valutazione della forza probante dell'insieme dei dati (cfr. punto 1.1.1). Sono classificate come tossiche per la riproduzione le sostanze che hanno la proprietà intrinseca e specifica di produrre un effetto nocivo per la riproduzione; non sono classificate come tali le sostanze che producono questo effetto solo come conseguenza secondaria non specifica di altri effetti tossici.

La classificazione di una sostanza è derivata dalle categorie di pericolo nel seguente ordine di precedenza: categoria 1A, categoria 1B, categoria 2 e categoria supplementare per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento. Se una sostanza corrisponde ai criteri di classificazione nelle due categorie principali (per esempio categoria 1B per gli effetti sulla funzione sessuale e la riproduzione e anche la categoria 2 per lo sviluppo) nelle corrispondenti indicazioni di pericolo vanno comunicati i due rischi distinti. La classificazione nella categoria addizionale per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è considerata a prescindere della classificazione nella categoria 1A, 1B o 2.

3.7.2.2.2. Nel valutare gli effetti tossici sullo sviluppo della progenie è importante considerare il possibile influsso della tossicità materna (cfr. punto 3.7.2.4).

3.7.2.2.3. Una sostanza è classificata nella categoria 1A principalmente sulla base di studi sull’uomo quando esistono dati attendibili dimostranti un effetto nocivo sulla riproduzione umana. I dati utilizzati per la classificazione provengono di preferenza da studi epidemiologici correttamente realizzati, che siano stati sottoposti a controlli appropriati e a una valutazione equilibrata e in cui sia stato tenuto adeguatamente conto dei fattori di distorsione o confondenti. I risultati di studi sull'uomo ottenuti in condizioni meno rigorose sono integrati con dati idonei provenienti da sperimentazioni su animali e possono dar luogo a una classificazione nella categoria 1B.

3.7.2.3.   Forza probante dei dati

3.7.2.3.1. La classificazione di una sostanza come tossica per la riproduzione si basa su una valutazione della forza probante dell'insieme dei dati (cfr. punto 1.1.6). Sono congiuntamente prese in considerazione tutte le informazioni disponibili che permettono di determinare la tossicità per la riproduzione: studi epidemiologici e studi di casi sull'uomo e studi specifici sulla riproduzione, nonché studi subcronici, cronici e specifici su animali che forniscano informazioni pertinenti sulla tossicità per gli organi riproduttivi e i connessi organi endocrini. La valutazione può anche comprendere le sostanze chimicamente affini alla sostanza oggetto di studio, soprattutto se le informazioni su quest'ultima sono scarse. La forza probante attribuita ai dati disponibili è influenzata da fattori come la qualità degli studi, la coerenza dei risultati, la natura e la gravità degli effetti, la presenza di tossicità materna negli studi su animali da esperimento, il grado di rilevanza statistica delle differenze tra gruppi, il numero di punti finali interessati, la pertinenza della via di somministrazione per l’uomo e l'assenza di distorsioni. La determinazione della forza probante dei dati si basa sull'esame di tutti i risultati, positivi e negativi. Risultati positivi, statisticamente e biologicamente significativi, ottenuti da un solo studio positivo realizzato secondo validi principi scientifici possono giustificare la classificazione (cfr. anche punto 3.7.2.2.3).

3.7.2.3.2. I risultati di studi tossicocinetici su animali e sull’uomo e di studi sul sito d’azione e sui meccanismi o i modi d’azione possono fornire informazioni utili, che riducono o accrescono i timori sui pericoli per la salute umana. Se è dimostrato in modo inconfutabile che il meccanismo o il modo d’azione chiaramente individuato non ha rilevanza per l'uomo o se le differenze tossicocinetiche sono così marcate che si può essere certi che la proprietà pericolosa non si manifesterà nell’uomo, una sostanza che produce un effetto nocivo per la riproduzione su animali da laboratorio non deve essere classificata.

3.7.2.3.3. Studi sulla tossicità per la riproduzione condotti su animali che rivelano soltanto effetti considerati di rilevanza tossicologica scarsa o minima non determinano necessariamente una classificazione. Si tratta di effetti quali lievi mutamenti nei parametri seminali, nell’incidenza delle anomalie spontanee del feto, nelle proporzioni delle variazioni fetali comuni osservate negli esami scheletrici o nel peso del feto, o leggere differenze nelle valutazioni dello sviluppo post-natale.

3.7.2.3.4. I dati provenienti da studi su animali devono dimostrare chiaramente una tossicità specifica per la riproduzione in assenza di altri effetti tossici sistemici. Tuttavia, se la tossicità per lo sviluppo si manifesta unitamente ad altri effetti tossici nella madre, è valutata nella misura del possibile l'influenza potenziale degli effetti nocivi generalizzati. È preferibile, per determinare la forza probante dei dati, considerare in primo luogo gli effetti nocivi sull'embrione e sul feto, quindi valutare la tossicità materna, unitamente a tutti gli altri fattori che possono aver influenzato tali effetti. In generale, gli effetti sullo sviluppo osservati a dosi tossiche per la madre non devono essere automaticamente trascurati; possono esserlo solo caso per caso, quando è stabilita o esclusa una relazione di causalità.

3.7.2.3.5. Se si hanno informazioni appropriate, è importante cercare di determinare se la tossicità per lo sviluppo è dovuta a un meccanismo specifico trasmesso dalla madre o a un meccanismo secondario non specifico, come lo stress materno e la rottura dell’omeostasi. In generale, la presenza di una tossicità materna non autorizza a trascurare gli effetti osservati sull’embrione o sul feto, a meno che si possa chiaramente dimostrare che si tratta di effetti secondari non specifici. Questo è il caso, in particolare, quando gli effetti sulla progenie sono significativi, per esempio quando sono effetti irreversibili quali malformazioni strutturali. In talune situazioni si può supporre che la tossicità per la riproduzione sia una conseguenza secondaria della tossicità materna e ignorare questi effetti, se la sostanza è tanto tossica da causare uno stato di deperimento e di grave inanizione nella madre, che non è più in grado di nutrire i cuccioli, è prostrata o moribonda.

3.7.2.4.   Tossicità materna

3.7.2.4.1. Lo sviluppo della progenie durante la gestazione e nelle prime fasi postnatali può essere influenzata da effetti tossici nella madre, sia attraverso meccanismi non specifici legati allo stress e alla rottura dell’omeostasi della madre, sia attraverso meccanismi specifici trasmessi dalla madre. Nell’interpretare il risultato dello sviluppo ai fini di una classificazione di una sostanza in funzione dei suoi effetti sullo sviluppo è importante considerare la possibile influenza della tossicità materna. La questione è complessa, date le incertezze che esistono sulla relazione tra la tossicità materna e le sue conseguenze per lo sviluppo. Per determinare il grado di influenza attribuibile alla tossicità materna, nell’interpretare i criteri per la classificazione di una sostanza in funzione dei suoi effetti sullo sviluppo ci si baserà sul giudizio di esperti e sulla forza probante di tutti gli studi disponibili. Nello stabilire la forza probante dei dati ai fini della classificazione, sono in primo luogo considerati gli effetti nocivi sull’embrione e sul feto, quindi la tossicità materna e ogni altro fattore che può aver influito su tali effetti.

3.7.2.4.2. Secondo l’osservazione pragmatica, la tossicità materna può, in funzione della gravità, influenzare lo sviluppo attraverso meccanismi secondari non specifici, producendo effetti come una diminuzione del peso fetale, un ritardo dell’ossificazione e probabilmente, in certi ceppi di alcune specie, riassorbimenti e malformazioni. Tuttavia, i pochi studi realizzati sulla relazione tra effetti sullo sviluppo e tossicità materna generale non hanno potuto dimostrare l'esistenza di un rapporto costante e riproducibile tra le specie. Gli effetti sullo sviluppo, anche in presenza di tossicità materna, sono considerati indicativi di tossicità per lo sviluppo, a meno che possa essere dimostrato in modo inequivocabile, caso per caso, che tali effetti sono una conseguenza secondaria della tossicità materna. Inoltre, la classificazione è presa in considerazione se si osservano effetti tossici significativi nella progenie, ad esempio danni irreversibili come malformazioni strutturali, mortalità embrionale o fetale, significative deficienze funzionali postnatali.

3.7.2.4.3. La classificazione delle sostanze che producono effetti tossici sullo sviluppo solo in associazione a una tossicità materna non è automaticamente esclusa, anche se è stato dimostrato un meccanismo specifico trasmesso dalla madre. In tal caso può essere più appropriato classificare la sostanza nella categoria 2 che nella categoria 1. Tuttavia, se una sostanza è tanto tossica da provocare la morte della madre o uno stato di inanizione grave, o se la madre è prostrata e non in grado di nutrire i propri cuccioli, è ragionevole supporre che la tossicità per lo sviluppo è solo una conseguenza della tossicità materna e quindi non tener conto degli effetti sullo sviluppo. Variazioni dello sviluppo di minore rilevanza, quando si ha soltanto una lieve riduzione del peso del feto o del cucciolo o un ritardo dell’ossificazione, osservate in associazione con la tossicità materna, non conducono necessariamente alla classificazione della sostanza.

3.7.2.4.4. Sono riportati qui di seguito alcuni dei punti finali utilizzati per valutare gli effetti materni. I dati relativi a questi punti finali, se disponibili, devono essere valutati alla luce della loro rilevanza statistica o biologica e della relazione dose-risposta.

Mortalità materna:

un aumento dell'incidenza della mortalità tra le femmine trattate rispetto al gruppo di controllo è considerato indicativo di tossicità materna se l’aumento è proporzionale alla dose e può essere attribuito alla tossicità sistemica della sostanza saggiata. Una mortalità materna superiore al 10 % è considerata eccessiva e i dati relativi a questo livello di dose non sono di norma oggetto di un'ulteriore valutazione.

Indice di accoppiamento

(numero di animali con tappo vaginale o sperma/n. di animali accoppiati × 100) ( 17 )

Indice di fertilità

(n. di animali con impianti/n. di accoppiamenti × 100)

Durata della gestazione

(se le femmine hanno avuto la possibilità di partorire)

Peso corporeo e variazione del peso corporeo:

nella valutazione della tossicità materna occorre tener conto della variazione e/o dell'aggiustamento (correzione) del peso corporeo della madre, se questi dati sono disponibili. Il calcolo della variazione del peso corporeo medio della madre aggiustato (corretto), che corrisponde alla differenza tra il peso corporeo iniziale e quello finale, meno il peso dell’utero gravido (o la somma dei pesi dei feti), può permettere di stabilire se l’effetto è materno o intrauterino. Nei conigli, un aumento di peso corporeo può non essere un indicatore valido della tossicità materna in ragione delle normali fluttuazioni del peso corporeo in gravidanza.

Consumo di cibo e acqua (se pertinente):

l’osservazione di un calo significativo del consumo medio di cibo e acqua nelle femmine trattate rispetto al gruppo di controllo è utile per valutare la tossicità materna, in particolare se la sostanza saggiata è somministrata col cibo o con l’acqua. Le variazioni del consumo di cibo o acqua devono essere valutate tenendo conto del peso corporeo della madre per determinare se gli effetti osservati sono indicativi di una tossicità materna o, più semplicemente, sono dovuti alla scarsa palatabilità della sostanza saggiata presente nel cibo o nell’acqua.

Valutazioni cliniche (segni clinici, marcatori, ematologia e studi di chimica clinica):

L’osservazione di un aumento dell'incidenza di segni clinici significativi di tossicità nelle femmine trattate rispetto al gruppo di controllo è utile per valutare la tossicità materna. Se tale osservazione è destinata a servire da base per la valutazione della tossicità materna, nello studio sono indicati i tipi, l’incidenza, il grado e la durata dei segni clinici. Segni clinici di intossicazione materna sono: coma, prostrazione, iperattività, perdita del riflesso di raddrizzamento, atassia o respirazione difficoltosa.

Dati post-mortem:

un aumento dell'incidenza e/o della gravità delle osservazioni post-mortem può essere indicativa di tossicità materna. Può trattarsi di osservazioni patologiche macroscopiche o microscopiche o di dati relativi al peso degli organi, quali il peso assoluto degli organi, il peso degli organi in rapporto al peso corporeo e in rapporto al peso del cervello. Se è accompagnata da effetti nocivi istopatologici nell’organo o negli organi interessati, una variazione significativa del peso medio dell’organo o degli organi bersaglio sospetti nelle femmine trattate rispetto a quelli del gruppo di controllo può essere considerata indicativa di tossicità materna.

3.7.2.5.   Dati animali e sperimentali

▼M19

3.7.2.5.1. Esistono vari metodi di prova accettati a livello internazionale; essi comprendono metodi di prova della tossicità per lo sviluppo (per esempio, linea guida OCSE 414) e metodi di prova della tossicità per una o due generazioni (per esempio, linee guida OCSE 415, 416, 443).

▼B

3.7.2.5.2. I risultati dei test di screening (per esempio linee guida delle prove OCSE 421 — test di screening sulla tossicità riproduzione/sviluppo e 422 — studio di tossicità con dose ripetuta combinato con test di screening sulla tossicità riproduzione/sviluppo) possono essere utilizzati per giustificare la classificazione, quantunque sia riconosciuto che questi dati sono meno attendibili di quelli ottenuti con studi completi.

3.7.2.5.3. Gli effetti nocivi o i mutamenti osservati in studi di tossicità con dosi ripetute a breve o a lungo termine che si presume possano compromettere la funzione riproduttiva e che si verificano in assenza di una tossicità generalizzata significativa (per esempio alterazioni istopatologiche nelle gonadi), possono servire come base per la classificazione.

3.7.2.5.4. Possono inoltre essere utilizzati ai fini della classificazione i risultati di saggi in vitro o di sperimentazioni su animali diversi dai mammiferi e dati relativi a sostanze analoghe basati sulla relazione struttura-attività. In tutti questi casi la pertinenza dei dati deve essere valutata ricorrendo al giudizio di esperti. Dati inappropriati non possono costituire la base principale per la classificazione.

3.7.2.5.5. È preferibile che le vie di somministrazione prescelte per gli studi su animali siano in relazione con la potenziale via di esposizione umana. Abitualmente gli studi sulla tossicità per la riproduzione sono però realizzati, nella pratica, facendo uso della via orale e si prestano in genere alla valutazione delle proprietà pericolose della sostanza per quanto riguarda la tossicità per la riproduzione. Se è dimostrato in modo inconfutabile che il meccanismo o il modo d’azione chiaramente individuato non hanno rilevanza per l'uomo o se le differenze tossicocinetiche sono così marcate che si può essere certi che la proprietà pericolosa non si manifesterà nell’uomo, una sostanza che produce un effetto nocivo per la riproduzione su animali da laboratorio non è classificata.

3.7.2.5.6. Gli studi implicanti vie di somministrazione come l’iniezione endovenosa o intraperitoneale, che comportano un’esposizione degli organi riproduttivi a livelli irrealisticamente elevati della sostanza saggiata o causano danni locali agli organi riproduttivi, in particolare per irritazione, devono essere interpretati con estrema cautela e di norma non sono utilizzati, da soli, come base della classificazione.

3.7.2.5.7. Esiste un consenso generale sul concetto di dose limite, al di sopra della quale la comparsa di un effetto nocivo è considerata al di fuori dei criteri su cui si basa la classificazione, ma non quanto all’inclusione nei criteri di una precisa dose limite. Alcune linee guida sui metodi di prova specificano una dose limite, altre indicano che dosi più elevate possono essere necessarie se l’esposizione umana prevista è sufficientemente elevata da impedire il raggiungimento di un margine di esposizione adeguato. Inoltre, date le differenze di tossicocinetica tra le specie, la fissazione di una dose limite specifica può non essere adatta a situazioni in cui gli uomini sono più sensibili del modello animale.

3.7.2.5.8. In linea di principio, gli effetti nocivi sulla riproduzione osservati soltanto a dosi molto elevate (per esempio le dosi che causano prostrazione, grave inappetenza, eccessiva mortalità) negli studi su animali non giustificherebbero normalmente una classificazione, a meno che altre informazioni, per esempio tossicocinetiche, indicanti che l'uomo può essere più sensibile degli animali suggeriscano l’opportunità di una classificazione. Per ulteriori riferimenti in materia fare riferimento alla sezione sulla tossicità materna (3.7.2.4).

3.7.2.5.9. Nondimeno, la specificazione della «dose limite» reale dipenderà dal metodo di prova utilizzato per ottenere i risultati, per esempio nelle linee guida delle prove OCSE per gli studi sulla tossicità di dose ripetuta per via orale, una dose massima di 1 000  mg/kg è stata raccomandata come dose limite, a meno che la risposta umana prevista non segnali la necessità di dosi a un livello più elevato.

3.7.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.7.3.1.   Classificazione quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi.

3.7.3.1.1. La miscela è classificata come tossica per la riproduzione se contiene almeno un componente classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato indicato nella tabella 3.7.2 rispettivamente per le categorie 1A, 1B e 2.

3.7.3.1.2. La miscela è classificata come avente effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento se contiene almeno un componente classificato come tale in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato indicato nella tabella 3.7.2 per la categoria supplementare degli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento.

▼M4

Tabella 3.7.2

Limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come tossici per la riproduzione o con effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:

Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione della miscela come:

Tossico per la riproduzione (categoria 1)

Tossico per la riproduzione (categoria 2)

Categoria supplementare per effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento

Categoria 1A

Categoria 1B

Tossico per la riproduzione (categoria 1A)

≥ 0,3 %

[Nota 1]

 

 

 

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

 

≥ 0,3 %

[Nota 1]

 

 

Tossico per la riproduzione (categoria 2)

 

 

≥ 3,0 %

[Nota 1]

 

Categoria supplementare per effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento

 

 

 

≥ 0,3 %

[Nota 1]

Nota:

I limiti di concentrazione riportati nella tabella 3.7.2 si applicano ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) e ai gas (unità volume/volume).

Nota 1:

Se una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 o di categoria 2 o una sostanza classificata ai fini degli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento è presente come componente nella miscela in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.

▼B

3.7.3.2.   Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.7.3.2.1. La classificazione delle miscele si basa sui dati dei test disponibili per i singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alle miscele se tali dati dimostrano effetti che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose e di altri fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l’analisi statistica dei sistemi di prova sulla riproduzione. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla

3.7.3.3.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.7.3.3.1. Fatto salvo il punto 3.7.3.2.1, se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità per la riproduzione, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili oggetto di prove dati sufficienti per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.7.4.   Comunicazione del pericolo

3.7.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.7.3.

▼M4

Tabella 3.7.3

Elementi dell’etichetta per la tossicità a carico della riproduzione

Classificazione

Categoria 1

(Categoria 1A, 1B)

Categoria 2

Categoria supplementare per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento

Pittogrammi GHS

image

image

Nessun pittogramma

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Nessuna avvertenza

Indicazione di pericolo

H360: Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l’effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l’effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.

Consiglio di prudenza Prevenzione

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Consiglio di prudenza Reazione

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Consiglio di prudenza Conservazione

P405

P405

 

Consiglio di prudenza Smaltimento

P501

P501

 

▼B

3.8.   Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

3.8.1.   Definizioni e considerazioni generali

▼M19

3.8.1.1. Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti tossici non letali su organi bersaglio dopo un'unica esposizione. Sono compresi tutti gli effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati e non trattati in maniera specifica nelle sezioni da 3.1 a 3.7 e nella sezione 3.10 (cfr. anche il punto 3.8.1.6).

▼B

3.8.1.2. In questa classe sono comprese le sostanze e le miscele che presentano una tossicità specifica per organi bersaglio e che, di conseguenza, possono nuocere alla salute delle persone che vi sono esposte.

3.8.1.3. Gli effetti nocivi per la salute prodotti da una singola esposizione sono gli effetti tossici costanti e identificabili nell’uomo oppure, negli animali da laboratorio, alterazioni tossicologiche rilevanti che hanno compromesso la funzione o la morfologia di un tessuto di un organo o hanno fortemente modificato la biochimica o l’ematologia dell’organismo, alterazioni significative dal punto di vista della salute umana.

3.8.1.4. La valutazione tiene conto non soltanto dei cambiamenti significativi subiti da un organo o da un sistema biologico, ma anche delle alterazioni generalizzate di natura meno grave che interessano più organi.

3.8.1.5. La tossicità specifica per organi bersaglio può produrre effetti per tutte le vie rilevanti per l’uomo, ossia essenzialmente per via orale, per via cutanea o per inalazione.

3.8.1.6. La tossicità specifica per organi bersaglio risultante da un’esposizione ripetuta è oggetto della sezione 3.9 «Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)» e non è quindi presa in considerazione nella sezione 3.8. Gli altri effetti tossici specifici elencati qui di seguito sono valutati separatamente e non sono quindi trattati in questo capitolo:

a) 

tossicità acuta (sezione 3.1);

b) 

corrosione/irritazione della pelle (sezione 3.2);

c) 

gravi lesioni oculari/irritazione oculare (sezione 3.3);

d) 

sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle (sezione 3.4);

e) 

mutagenicità sulle cellule germinali (sezione 3.5);

f) 

cancerogenicità (sezione 3.6);

g) 

tossicità per la riproduzione (sezione 3.7);

h) 

tossicità in caso di aspirazione (sezione 3.10).

3.8.1.7. La classe di pericolo «Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)» è suddivisa in:

— 
Tossicità specifica per organi bersaglio — Esposizione singola, categorie 1 e 2;
— 
Tossicità specifica per organi bersaglio — Esposizione singola, categoria 3.

Si veda la tabella 3.8.1.

Tabella 3.8.1

Categorie di pericolo per la tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Categorie

Criteri

Categoria 1

Sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell’uomo o che si può presumere, in base a dati ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell’uomo in seguito a una singola esposizione

Le sostanze sono classificate nella categoria 1 di tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) in base a:

a)  dati attendibili e di buona qualità provenienti da studi di casi umani o da studi epidemiologici, o

b)  idonee sperimentazioni su animali in cui siano stati osservati effetti tossici significativi e/o gravi di rilievo per la salute umana, risultanti da un'esposizione a concentrazioni generalmente basse. Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.8.2.1.9 sono da utilizzare nella valutazione della forza probante dei dati.

Categoria 2

Sostanze che si possono presumere, in base a dati sperimentali relativi ad animali, nocive per la salute umana in seguito a una singola esposizione

Le sostanze sono classificate nella categoria 2 di tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) sulla base di idonee sperimentazioni su animali in cui siano stati osservati effetti tossici significativi di rilievo per la salute umana, risultanti da un'esposizione a concentrazioni generalmente moderate. Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.8.2.1.9 hanno lo scopo di facilitare la classificazione.

In casi eccezionali, la classificazione di una sostanza nella categoria 2 può basarsi su dati relativi all’uomo (cfr. punto 3.8.2.1.6).

Categoria 3

Effetti transitori su organi bersaglio

Questa categoria comprende soltanto gli effetti narcotici e l’irritazione delle vie respiratorie. Tali effetti su organi bersaglio sono provocati da una sostanza che non corrisponde ai criteri di classificazione nelle categorie 1 o 2 di cui sopra. Sono effetti che alterano una funzione umana per un periodo di breve durata dopo l’esposizione e da cui l'organismo umano si rimette in un lasso di tempo ragionevole, senza conservare alterazioni strutturali o funzionali significative. Le sostanze sono classificate in modo specifico in relazione a questi effetti come indicato al punto 3.8.2.2.

Nota: È opportuno, nella misura del possibile, determinare il principale organo bersaglio della tossicità e classificare di conseguenza la sostanza come sostanza epatotossica, neurotossica, ecc. I dati sono attentamente valutati e, se possibile, sono esclusi gli effetti secondari (una sostanza epatotossica può produrre effetti secondari sul sistema nervoso o sull’apparato gastrointestinale).

3.8.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

3.8.2.1.   Sostanze di categoria 1 e categoria 2

3.8.2.1.1. Le sostanze sono classificate separatamente a seconda che i loro effetti siano immediati o ritardati, in base al giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1) e alla forza probante di tutti i dati disponibili, utilizzando anche i valori guida raccomandati (cfr. punto 3.8.2.1.9). Le sostanze sono poi classificate nella categoria 1 o nella categoria 2, secondo la natura e la gravità dell’effetto o degli effetti osservati (Tabella 3.8.1).

3.8.2.1.2. Sono identificate la via o le vie di esposizione per mezzo delle quali la sostanza classificata produce effetti nocivi (cfr. punto 3.8.1.5).

3.8.2.1.3. La classificazione è determinata dal giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1), in base alla forza probante di tutti i dati disponibili, e tiene conto delle indicazioni riportate oltre.

3.8.2.1.4. La valutazione degli effetti tossici specifici per un organo bersaglio che richiedono una classificazione si basa sulla forza probante di tutti i dati (cfr. punto 1.1.1), compresi quelli relativi a incidenti subiti da esseri umani, studi epidemiologici, sperimentazioni su animali.

3.8.2.1.5. Le informazioni necessarie per valutare la tossicità specifica per organi bersaglio provengono da casi di esposizione singola nell’uomo (per esempio, esposizione nell’ambiente domestico, sul luogo di lavoro o nell’ambiente naturale) o da sperimentazioni condotte su animali. Le sperimentazioni animali su ratti o su topi che forniscono di norma questo genere di informazioni sono studi di tossicità acuta che possono comprendere osservazioni cliniche ed esami macroscopici e microscopici dettagliati che permettono di identificare gli effetti tossici sui tessuti/sugli organi bersaglio. Informazioni utili possono provenire anche dai risultati di studi di tossicità acuta condotti su altre specie animali.

3.8.2.1.6. In casi eccezionali è opportuno, sulla base del giudizio di esperti, classificare nella categoria 2 talune sostanze per le quali esistono dati indicanti una tossicità specifica per organi bersaglio:

a) 

se la forza probante dei dati umani non è sufficiente per giustificare la classificazione nella categoria 1; e/o

b) 

secondo la natura e la gravità degli effetti.

La dose o la concentrazione a cui sono esposti gli esseri umani non sono prese in considerazione ai fini della classificazione e tutti i dati disponibili provenienti da studi su animali devono concorrere a giustificare una classificazione nella categoria 2. In altri termini, se esistono anche dati provenienti da studi su animali che giustificano una classificazione nella categoria 1, la sostanza è classificata nella categoria 1.

3.8.2.1.7.    Effetti presi in considerazione ai fini della classificazione nelle categorie 1 e 2

3.8.2.1.7.1. La classificazione è giustificata da dati che dimostrano l'esistenza di un nesso tra una singola esposizione alla sostanza e un effetto tossico costante e identificabile.

3.8.2.1.7.2. I dati desunti dall’esperienza umana o da incidenti relativi all’uomo sono in genere limitati alle conseguenze nocive per la salute, spesso con incertezze sulle condizioni di esposizione, e non hanno sempre la precisione scientifica che possono offrire sperimentazioni su animali correttamente eseguite.

3.8.2.1.7.3. Idonee sperimentazioni su animali possono fornire dati più dettagliati, in forma di osservazioni cliniche ed esami patologici macroscopici e microscopici, che spesso permettono di rivelare pericoli che, pur non rappresentando una minaccia per la vita, possono provocare danni funzionali. Di conseguenza, la classificazione deve tener conto di tutti i dati disponibili che abbiano una rilevanza per la salute umana, compresi, ma non esclusivamente, i seguenti effetti sull’uomo e/o su animali:

a) 

morbilità risultante da una singola esposizione;

b) 

alterazioni funzionali significative, di carattere non transitorio, dell’apparato respiratorio, del sistema nervoso centrale o periferico, di altri organi o apparati, compresi segni di depressione del sistema nervoso centrale ed effetti sulle capacità sensoriali (vista, udito, olfatto);

c) 

ogni mutamento in senso negativo significativo e costante nei parametri clinici biochimici ed ematologici o dell'analisi delle urine;

d) 

danni gravi degli organi riscontrati all'autopsia e/o osservati e confermati successivamente all’esame microscopico;

e) 

necrosi multifocale o diffusa, formazione di fibrosi o di granulomi in organi vitali con capacità rigenerativa;

f) 

mutamenti morfologici potenzialmente reversibili, ma che rivelano chiaramente una marcata disfunzione di organi;

g) 

segni di un’estesa morte cellulare (comprese una degenerazione cellulare e una diminuzione del numero di cellule) in organi vitali incapaci di rigenerarsi.

3.8.2.1.8.    Effetti non presi in considerazione ai fini della classificazione nelle categorie 1 e 2

È riconosciuto che possono essere osservati effetti che non giustificano la classificazione. Tali effetti sull’uomo e/o su animali comprendono, tra l’altro:

a) 

osservazioni cliniche o lievi variazioni del peso corporeo e dell’assunzione di cibo o acqua che possono avere una rilevanza tossicologica ma che, di per sé, non indicano una tossicità «significativa»;

b) 

lievi variazioni nei parametri clinici biochimici, ematologici e dell'analisi delle urine e/o effetti transitori, se la rilevanza tossicologica di tali variazioni o effetti è dubbia o minima;

c) 

variazioni di peso degli organi senza segni di disfunzione degli stessi;

d) 

risposte di adattamento considerate non rilevanti dal punto di vista tossicologico;

e) 

meccanismi di tossicità propri di una specie indotti da una sostanza, di cui sia dimostrato con ragionevole certezza che non hanno rilevanza per la salute umana.

3.8.2.1.9.    Valori indicativi che possono facilitare la classificazione basati sui risultati di sperimentazioni effettuate su animali per le categorie 1 e 2

3.8.2.1.9.1. Per facilitare la decisione di classificare o no una sostanza e la scelta della categoria in cui classificarla (categoria 1 o categoria 2) vengono forniti «valori indicativi» per la dose/concentrazione che produce effetti significativi per la salute. Tali valori indicativi sono proposti principalmente perché tutte le sostanze sono potenzialmente tossiche e occorre stabilire una dose/concentrazione ragionevole oltre la quale è riconosciuta l'esistenza di un certo effetto tossico.

3.8.2.1.9.2. Quando studi condotti su animali permettono di osservare effetti tossici significativi che giustificano una classificazione, dal confronto della dose/concentrazione alla quale tali effetti tossici sono stati osservati con i valori indicativi proposti si traggono informazioni utili per valutare la necessità di classificare la sostanza (poiché gli effetti tossici sono dovuti sia alla proprietà o alle proprietà pericolose della sostanza, sia alla dose/concentrazione).

3.8.2.1.9.3. I valori indicativi (C) per un’esposizione a una singola dose con un effetto tossico non letale significativo riportati nella tabella 3.8.2 sono quelli che si applicano ai test di tossicità acuta.

Tabella 3.8.2

Valori indicativi per le esposizioni a singole dosia

 

Valori indicativi per:

Via di esposizione

Unità

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Orale (ratto)

mg/kg di peso corporeo

C ≤ 300

2 000 ≥ C > 300

Non si applicano i valori indicativib

Cutanea (ratto o coniglio)

mg/kg di peso corporeo

C ≤ 1 000

2 000 ≥ C > 1 000

Inalazione di gas (ratto)

ppmV/4h

C ≤ 2 500

20 000 ≥ C > 2 500

Inalazione di vapore (ratto)

mg/1/4h

C ≤ 10

20 ≥ C > 10

Inalazione di polvere/aerosol/fumo (ratto)

mg/1/4h

C ≤ 1,0

5,0 ≥ C > 1,0

Nota:

a) 

I valori figuranti nella tabella 3.8.2 sono soltanto indicativi; sono da utilizzarsi per determinare la forza probante dei dati e per decidere la classificazione. Non vanno quindi considerati strettamente come valori di demarcazione.

b) 

Per le sostanze della categoria 3 non sono forniti valori indicativi, dato che questa classificazione si basa essenzialmente su dati umani. I dati su animali, se disponibili, sono inclusi nella valutazione della forza probante dei dati.

3.8.2.1.10.    Altre considerazioni

3.8.2.1.10.1. Se una sostanza è caratterizzata soltanto in base a dati su animali (come spesso avviene nel caso delle nuove sostanze, ma anche per molte sostanze esistenti), i valori indicativi di dose/concentrazione fanno parte degli elementi di cui tenere conto nella valutazione della forza probante dei dati ai fini della classificazione.

3.8.2.1.10.2. Se esistono dati sull’uomo ben fondati dimostranti che un effetto tossico specifico per un organo bersaglio può essere attribuito con certezza a una singola esposizione a una sostanza, tale sostanza è di norma classificata. I dati umani positivi, indipendentemente dalla dose probabile, prevalgono sui dati animali. Pertanto, se una sostanza non è classificata perché la tossicità specifica per organi bersaglio è stata considerata non rilevante o significativa per l’uomo, ma in un secondo tempo si rendono disponibili dati relativi a incidenti interessanti l’uomo che dimostrano un effetto tossico specifico per organi bersaglio, la sostanza è classificata.

3.8.2.1.10.3. Una sostanza per cui non sono stati effettuati test destinati a determinarne la tossicità specifica per organi bersaglio può essere classificata, ove opportuno, in base ai dati desunti da una relazione struttura-attività convalidata e ad un’estrapolazione fondata sul giudizio di esperti da un analogo strutturale già classificato e suffragata da altri importanti fattori, quali la formazione di metaboliti comuni significativi.

3.8.2.1.10.4. La concentrazione di vapore saturo è considerata, ove opportuno, come elemento aggiuntivo per fornire una protezione specifica per la salute e la sicurezza.

3.8.2.2.   Sostanze della categoria 3: effetti transitori su organi bersaglio

3.8.2.2.1.    Criteri relativi all’irritazione delle vie respiratorie

I criteri per la classificazione delle sostanze come irritanti per le vie respiratorie di categoria 3 sono i seguenti:

a) 

effetti irritanti sulle vie respiratorie (caratterizzati da arrossamento localizzato, edema, prurito e/o dolore) che ne compromettono il funzionamento, con sintomi quali tosse, dolore, senso di soffocamento e difficoltà respiratorie. Tale valutazione si fonderà principalmente su dati umani;

b) 

le osservazioni soggettive sull’uomo possono essere suffragate da misure oggettive che evidenzino un'irritazione delle vie respiratorie (quali reazioni elettrofisiologiche, biomarcatori di infiammazione in liquidi di lavaggio nasale o bronchioalveolare);

c) 

i sintomi osservati nell'uomo sono anche rappresentativi di quelli che si produrrebbero nella popolazione esposta e non costituiscono una reazione idiosincratica isolata che si produce soltanto in soggetti che presentano un'ipersensibilità delle vie respiratorie. Sono escluse le osservazioni ambigue che si limitano a far riferimento a un «irritazione», poiché tale termine è solitamente impiegato per designare sensazioni molto varie, come odore, gusto sgradevole, prurito e secchezza, che non rientrano tra i criteri di classificazione per l’irritazione delle vie respiratorie;

d) 

non esistono attualmente test convalidati su animali che riguardino in modo specifico l’irritazione delle vie respiratorie, ma informazioni utili possono essere tratte da studi sulla tossicità per inalazione con esposizione singola o ripetuta. Ad esempio, gli studi su animali possono fornire informazioni utili in termini di segni clinici di tossicità (dispnea, riniti ecc.) e istopatologia (ad esempio iperemia, edema, infiammazione minima, strato mucoso ispessito) che sono reversibili e possono essere indicativi dei sintomi clinici caratteristici sopradescritti. Tali studi su animali possono essere presi in considerazione nella valutazione della forza probante dei dati;

e) 

questa classificazione speciale è da utilizzarsi soltanto se non sono osservati effetti più gravi sugli organi e sull'apparato respiratorio.

3.8.2.2.2.    Criteri relativi agli effetti narcotici

I criteri seguenti permettono di classificare una sostanza come avente effetti narcotici (categoria 3):

a) 

depressione del sistema nervoso centrale comprendente effetti narcotici quali sonnolenza, narcosi, diminuzione della vigilanza, perdita di riflessi, mancanza di coordinamento, vertigini. Questi effetti possono manifestarsi anche come forte mal di testa o nausea e provocare una diminuzione della capacità di giudizio, stordimento, irritabilità, affaticamento, disturbi della memoria, deficit di percezione e coordinamento, allungamento del tempo di reazione o sonnolenza;

b) 

gli effetti narcotici osservati negli studi condotti su animali comprendono letargia, mancanza di coordinamento, perdita del riflesso di raddrizzamento, e atassia. Se questi effetti non sono transitori, vanno presi in considerazione a sostegno di una classificazione nelle categorie 1 o 2 di tossicità specifica per ogni bersaglio a seguito di un'esposizione singola.

3.8.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.8.3.1. Le miscele sono classificate in base agli stessi criteri utilizzati per le sostanze o secondo le indicazioni riportate di seguito. Come le sostanze, le miscele sono classificate in funzione della loro tossicità specifica per organi bersaglio a seguito di un’esposizione singola.

3.8.3.2.   Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.8.3.2.1. Quando per la miscela sono disponibili dati attendibili e di buona qualità provenienti da esperienze umane e da idonee sperimentazioni su animali, secondo i criteri applicabili alle sostanze, la miscela è classificata in base alla forza probante di tali dati (cfr. 1.1.1.4). Nel valutare i dati sulle miscele occorre accertarsi che la dose utilizzata, la durata, l’osservazione o l’analisi non rendano i risultati inconcludenti.

3.8.3.3.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.8.3.3.1. Se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità specifica per organi bersaglio, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili sottopose a prove dati sufficienti per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.8.3.4.   Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi

▼M19

3.8.3.4.1. Se non esistono dati o risultati sperimentali attendibili relativi alla miscela e non è possibile ricorrere ai fini della classificazione ai principi ponte, la classificazione della miscela si basa su quella delle sostanze che la compongono. In tal caso, la miscela è classificata come tossica per uno specifico organo bersaglio a seguito di un'esposizione singola, se almeno uno dei suoi componenti è classificato come tossico peRr un organo bersaglio (esposizione singola) di categoria 1 o di categoria 2 ed è presente in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato indicato nella tabella 3.8.3 per le categorie 1 e 2.

▼B

3.8.3.4.2. Questi limiti di concentrazione generici e le corrispondenti classificazioni si applicano alle sostanze tossiche specifiche per organi bersaglio nel caso di dosi singole.

3.8.3.4.3. Le miscele sono classificate separatamente secondo che la tossicità risulti da una dose singola, da dosi ripetute o da entrambe.

Tabella 3.8.3

Limiti di concentrazione generici dei componenti classificati come tossici specifici per organi bersaglio che determinano la classificazione nella categoria 1 o 2

Componente classificato come:

Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione della miscela come:

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 1

Tossico specifica per organi bersaglio

Concentrazione ≥ 10 %

1,0  % ≤ concentrazione < 10 %

Categoria 2

Tossico specifica per organi bersaglio

 

Concentrazione ≥ 10 % [(Nota 1)]

Nota 1:

Se una sostanza tossica specifica per organi bersaglio di categoria 2 è presente come componente della miscela in concentrazione ≥ 1,0  %, una scheda dei dati di sicurezza è disponibile per tale miscela, su richiesta.

3.8.3.4.4. In presenza di una combinazione di sostanze tossiche che interessano più di un sistema di organi, occorre tener conto attentamente delle interazioni di potenziamento o sinergiche, perché certe sostanze possono essere tossiche per organi bersaglio a una concentrazione inferiore all' 1 % se altri componenti della miscela ne potenziano l’effetto tossico.

3.8.3.4.5. Nell'estrapolare la tossicità di una miscela contenente uno o più componenti di categoria 3 occorre procedere con cautela. Un limite di concentrazione generico del 20 % è appropriato, ma occorre tenere presente che il limite di concentrazione può essere superiore o inferiore in funzione del componente o dei componenti di categoria 3 e che alcuni effetti, come l’irritazione delle vie respiratorie, possono non manifestarsi al di sotto di una data concentrazione, mentre altri, come gli effetti narcotici, possono manifestarsi anche al di sotto della soglia del 20 %. Si farà ricorso al giudizio di esperti. ►M2  L’irritazione delle vie respiratorie e gli effetti narcotici vanno valutati separatamente nel rispetto dei criteri di cui al punto 3.8.2.2. Nell’effettuare la classificazione per tali pericoli, il contributo di ogni componente va considerato come additivo, a meno che si possa provare che gli effetti non sono additivi. ◄

▼M19

3.8.3.4.6. Nei casi in cui per i componenti di categoria 3 si utilizza la regola dell'additività, per «componenti rilevanti» di una miscela s'intendono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 % (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che si possa supporre che un componente presente in concentrazioni < 1 % sia ancora rilevante per classificare la miscela come irritante delle vie respiratorie o avente effetti narcotici.

▼B

3.8.4.   Comunicazione del pericolo

3.8.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.8.4.

▼M4

Tabella 3.8.4

Elementi dell’etichetta per la tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Pittogrammi GHS

image

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Attenzione

Indicazione di pericolo

H370: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H335: Può irritare le vie respiratorie o

H336: Può provocare sonnolenza o vertigini

Consiglio di prudenza Prevenzione

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Consiglio di prudenza Reazione

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Consiglio di prudenza Conservazione

P405

P405

P403 + P233

P405

Consiglio di prudenza Smaltimento

P501

P501

P501

▼B

3.9.   Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

3.9.1.   Definizioni e considerazioni generali

▼M19

3.9.1.1. Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti tossici specifici su organi bersaglio dopo un'esposizione ripetuta. Sono compresi tutti gli effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati. Sono tuttavia esclusi altri effetti specifici tossici trattati nelle sezioni da 3.1 a 3.8 e nella sezione 3.10.

▼B

3.9.1.2. In questa classe sono comprese le sostanze ►M2  o miscele ◄ considerate che presentano una tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a un'esposizione ripetuta e che, di conseguenza, possono nuocere alla salute delle persone che vi sono esposte.

3.9.1.3. Gli effetti nocivi per la salute sono gli effetti tossici costanti e identificabili nell’uomo oppure, negli animali da laboratorio, alterazioni tossicologiche rilevanti che hanno compromesso la funzione o la morfologia di un tessuto di un organo o hanno fortemente modificato la biochimica o l’ematologia dell’organismo, alterazioni significative dal punto di vista della salute umana.

3.9.1.4. La valutazione tiene conto non soltanto dei cambiamenti significativi subiti da un organo o da un sistema biologico, ma anche delle alterazioni generalizzate di natura meno grave che interessano più organi.

3.9.1.5. La tossicità specifica per organi bersaglio può produrre effetti per tutte le vie rilevanti per l’uomo, ossia essenzialmente per via orale, per via cutanea o per inalazione.

3.9.1.6. Gli effetti tossici non letali osservati a seguito di un’esposizione singola sono classificati come indicato nella sezione 3.8 «Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)» e sono pertanto esclusi dalla sezione 3.9.

3.9.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

3.9.2.1. Le sostanze sono classificate come tossiche specifiche per organi bersaglio a seguito di un’esposizione ripetuta in base al giudizio di esperti (cfr. 1.1.1) e alla forza probante di tutti i dati disponibili, utilizzando anche i valori indicativi raccomandati, che tengono conto della durata dell’esposizione e della dose/concentrazione che ha prodotto l’effetto o gli effetti, cfr. punto 3.9.2.9). Le sostanze sono classificate in una delle due categorie secondo la natura e la gravità dell’effetto o degli effetti osservati (Tabella 3.9.1).

Tabella 3.9.1

Categorie di pericolo per la tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Categorie

Criteri

Categoria 1

Sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell’uomo o che si può presumere, in base a dati ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell’uomo in seguito a un'esposizione ripetuta.

Le sostanze sono classificate nella categoria 1 di tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) in base a:

— dati attendibili e di buona qualità provenienti da studi di casi umani o da studi epidemiologici, o

— idonee sperimentazioni su animali in cui siano stati osservati effetti tossici significativi e/o gravi di rilievo per la salute umana, risultanti da un'esposizione a concentrazioni generalmente basse. Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.9.2.9 sono da utilizzare nella valutazione della forza probante dei dati.

Categoria 2

Sostanze che si possono presumere, in base a dati sperimentali relativi ad animali, nocive per la salute umana a seguito di un'esposizione ripetuta.

Le sostanze sono classificate nella categoria 2 di tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) sulla base di idonee sperimentazioni su animali in cui siano stati osservati effetti tossici significativi di rilievo per la salute umana, risultanti da un'esposizione a concentrazioni generalmente moderate. Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.9.2.9 hanno lo scopo di facilitare la classificazione.

In casi eccezionali, la classificazione di una sostanza nella categoria 2 può basarsi su dati relativi all’uomo (cfr. punto 3.9.2.6).

Nota:

È opportuno, nella misura del possibile, determinare il principale organo bersaglio della tossicità e classificare di conseguenza la sostanza come sostanza epatotossica, neurotossica, ecc. I dati sono attentamente valutati e, se possibile, sono esclusi gli effetti secondari (una sostanza epatotossica può produrre effetti secondari sul sistema nervoso o sull’apparato gastrointestinale).

3.9.2.2. Sono identificate la via o le vie di esposizione per mezzo delle quali la sostanza classificata produce effetti nocivi.

3.9.2.3. La classificazione è determinata dal giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1), in base alla forza probante di tutti i dati disponibili, e tiene conto delle indicazioni riportate in appresso.

3.9.2.4. La valutazione degli effetti tossici specifici per un organo bersaglio che richiedono una classificazione si basa sulla forza probante di tutti i dati (cfr. punto 1.1.1), compresi quelli relativi a incidenti subiti da esseri umani, studi epidemiologici, sperimentazioni su animali. A tal fine può essere utilizzata la massa considerevole di dati di tossicologia industriale raccolti nel corso degli anni. La valutazione si basa su tutti i dati esistenti, compresi gli studi pubblicati sottoposti a peer review e altri dati accettabili.

3.9.2.5. Le informazioni necessarie per valutare la tossicità specifica per organi bersaglio provengono da casi di esposizione ripetuta nell’uomo (per esempio, esposizione nell’ambiente domestico, sul luogo di lavoro o nell’ambiente naturale) o da sperimentazioni condotte su animali. Le sperimentazioni animali su ratti o su topi che di norma forniscono questo genere di informazioni sono effettuate su periodi di 28 giorni, di 90 giorni o sull'intera durata di vita (fino a due anni), che comprendono analisi ematologiche e clinico-chimiche ed esami macroscopici e microscopici dettagliati che permettono di identificare gli effetti tossici sui tessuti/sugli organi bersaglio. Sono inoltre utilizzati, se disponibili, i risultati di studi con dosi ripetute effettuati su altre specie. Altri studi su esposizioni di lunga durata (per esempio, studi di cancerogenicità, neurotossicità o tossicità per la riproduzione) possono fornire dati sulla tossicità specifica per organi bersaglio utili a determinare la classificazione.

3.9.2.6. In casi eccezionali è opportuno, sulla base del giudizio di esperti, classificare nella categoria 2 talune sostanze per le quali esistono dati indicanti una tossicità specifica per organi bersaglio nell'uomo:

a) 

se la forza probante dei dati umani non è sufficiente per giustificare la classificazione nella categoria 1; e/o

b) 

secondo la natura e la gravità degli effetti.

La dose o la concentrazione a cui sono esposti gli esseri umani non sono prese in considerazione ai fini della classificazione e tutti i dati disponibili provenienti da studi su animali devono concorrere a giustificare una classificazione nella categoria 2. In altri termini, se esistono anche dati provenienti da studi su animali che giustificano una classificazione nella categoria 1, la sostanza è classificata nella categoria 1.

3.9.2.7.   Effetti presi in considerazione ai fini della classificazione di una sostanza per una tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a un’esposizione ripetuta

3.9.2.7.1. La classificazione è giustificata da dati che dimostrano l'esistenza di un nesso tra un’esposizione ripetuta alla sostanza e un effetto tossico costante e identificabile.

3.9.2.7.2. I dati desunti dall’esperienza umana o da incidenti relativi all’uomo sono in genere limitati alle conseguenze nocive per la salute, spesso con incertezze sulle condizioni di esposizione, e non hanno sempre la precisione scientifica che possono offrire sperimentazioni su animali correttamente eseguite.

3.9.2.7.3. Idonee sperimentazioni su animali possono fornire dati più dettagliati, in forma di osservazioni cliniche, dati ematologici, chimica clinica ed esami patologici macroscopici e microscopici, che spesso permettono di rivelare pericoli che, pur non rappresentando una minaccia per la vita, possono provocare danni funzionali. Di conseguenza, la classificazione deve tener conto di tutti i dati disponibili che abbiano una rilevanza per la salute umana, compresi, ma non esclusivamente, i seguenti effetti sull’uomo e/o su animali:

a) 

morbilità o morte risultante da esposizione ripetuta o di lunga durata. Un’esposizione ripetuta, anche a dosi/concentrazioni relativamente basse, può determinare la morbilità o la morte per effetto della bioaccumulazione della sostanza o dei suoi metaboliti, e/o per il fatto che l'esposizione ripetuta a una sostanza o ai suoi metaboliti rende impossibile il processo di detossicazione.

b) 

alterazioni funzionali significative del sistema nervoso centrale o periferico o di altri apparati, compresi segni di depressione del sistema nervoso centrale ed effetti sulle capacità sensoriali (per esempio, vista, udito, olfatto);

c) 

ogni mutamento in senso negativo significativo e costante nei parametri clinici biochimici ed ematologici o dell'analisi delle urine;

d) 

danni gravi degli organi riscontrati all’autopsia e/o osservati o confermati successivamente all’esame microscopico;

e) 

necrosi multifocale o diffusa, formazione di fibrosi o di granulomi in organi vitali con capacità rigenerativa;

f) 

mutamenti morfologici potenzialmente reversibili, ma che rivelano chiaramente una marcata disfunzione di organi (per esempio, una grave steatosi epatica);

g) 

segni di un’estesa morte cellulare (comprese una degenerazione cellulare e una diminuzione del numero di cellule) in organi vitali incapaci di rigenerarsi.

3.9.2.8.   Effetti non considerati tali da giustificare la classificazione di una sostanza per una tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a un’esposizione ripetuta

3.9.2.8.1. È riconosciuto che possono essere osservati effetti che non giustificano la classificazione. Tali effetti sull’uomo e/o su animali comprendono tra l’altro:

a) 

osservazioni cliniche o lievi variazioni del peso corporeo e dell’assunzione di cibo o acqua che possono avere una rilevanza tossicologica ma che, di per sé, non indicano una tossicità «significativa»;

b) 

lievi variazioni nei parametri clinici biochimici, ematologici e dell'analisi delle urine e/o effetti transitori, se la rilevanza tossicologica di tali variazioni o effetti è dubbia o minima;

c) 

variazioni di peso degli organi senza segni di disfunzione degli stessi;

d) 

risposte di adattamento considerate non rilevanti dal punto di vista tossicologico;

e) 

meccanismi di tossicità propri di una specie indotti da una sostanza, di cui sia dimostrato con ragionevole certezza che non hanno rilevanza per la salute umana.

3.9.2.9.   Valori indicativi che possono facilitare la classificazione basati sui risultati di sperimentazioni effettuate su animali

3.9.2.9.1. Negli studi condotti su animali l'osservazione dei soli effetti, senza tenere conto della durata dell’esposizione sperimentale né della dose/concentrazione, trascura un principio fondamentale della tossicologia, ossia che tutte le sostanze sono potenzialmente tossiche e che la tossicità è determinata dalla dose/concentrazione e dalla durata dell’esposizione. Nella maggior parte degli studi su animali le linee guida per le prove prevedono un limite di dose superiore.

3.9.2.9.2. Per facilitare la decisione di classificare o no una sostanza e la scelta della categoria in cui classificarla (categoria 1 o categoria 2) vengono forniti «valori indicativi» per la dose/concentrazione che produce effetti significativi per la salute. Tali valori indicativi sono proposti principalmente perché tutte le sostanze sono potenzialmente tossiche e occorre stabilire una dose/concentrazione ragionevole oltre la quale è riconosciuta l'esistenza di un certo effetto tossico. Inoltre, gli studi realizzati su animali con dosi ripetute sono concepiti in modo da produrre tossicità alla dose più elevata utilizzata, al fine di ottimizzare l’obiettivo della sperimentazione; la maggior parte degli studi rivela quindi effetti tossici almeno alla dose massima utilizzata. Occorre perciò stabilire non solo quali effetti sono stati prodotti, ma anche a quale dose/concentrazione sono stati prodotti e qual è la loro rilevanza per l’uomo.

3.9.2.9.3. Quando studi condotti su animali permettono di osservare effetti tossici significativi che giustificano una classificazione, dal confronto della durata dell'esposizione sperimentale e della dose/concentrazione alla quale tali effetti tossici sono stati osservati con i valori indicativi proposti si traggono informazioni utili per valutare la necessità di classificare la sostanza (poiché gli effetti tossici sono dovuti sia alla proprietà o alle proprietà pericolose della sostanza, sia alla dose/concentrazione).

3.9.2.9.4. La decisione di classificare o no una sostanza può essere influenzata dal riferimento ai valori indicativi di dose/concentrazione per i quali o al di sotto dei quali è stato osservato un effetto tossico significativo.

3.9.2.9.5. I valori indicativi si riferiscono agli effetti osservati in uno studio di tossicità standardizzato su 90 giorni realizzato su ratti. Questi valori possono essere utilizzati come base per estrapolare valori indicativi equivalenti per studi di tossicità di durata maggiore o minore, ricorrendo a un’estrapolazione della dose e della durata di esposizione simile alla regola di Haber per l’inalazione, secondo cui, sostanzialmente, l'effetto della dose è direttamente proporzionale alla concentrazione e alla durata dell’esposizione. La valutazione è effettuata caso per caso; per uno studio su 28 giorni i valori indicativi riportati qui di seguito sono moltiplicati per tre.

3.9.2.9.6. Pertanto, la classificazione nella categoria 1 interviene quando in uno studio su 90 giorni con dosi ripetute condotto su animali sono osservati effetti tossici significativi corrispondenti o inferiori ai valori indicativi (C) riportati nella tabella 3.9.2.

Tabella 3.9.2

Valori indicativi per la classificazione nella categoria 1

Via di esposizione

Unità

Valori indicativi (dose/concentrazione)

Orale (ratto)

mg/kg di peso corporeo/giorno

C ≤ 10

Cutanea (ratto o coniglio)

mg/kg di peso corporeo/giorno

C ≤ 20

Inalazione di gas (ratto)

ppmV/6h/giorno

C ≤ 50

Inalazione di vapore (ratto)

mg/litro/6h/giorno

C ≤ 0,2

Inalazione di polvere/aerosol/fumo (ratto)

mg/litro/6h/giorno

C ≤ 0,02

3.9.2.9.7. La classificazione nella categoria 2 interviene quando in uno studio su 90 giorni con dosi ripetute condotto su animali sono osservati effetti tossici significativi che si situano negli intervalli di valori indicativi riportati nella tabella 3.9.3.

Tabella 3.9.3

Valori indicativi per la classificazione nella categoria 2

Via di esposizione

Unità

Valori indicativi

(dose/concentrazione)

Orale (ratto)

mg/kg di peso corporeo/giorno

10 < C ≤ 100

Cutanea (ratto o coniglio)

mg/kg di peso corporeo/giorno

20 < C ≤ 200

Inalazione di gas (ratto)

ppmV/6h/giorno

50 < C ≤ 250

Inalazione di vapore (ratto)

mg/litro/6h/giorno

0,2 < C ≤ 1,0

Inalazione di polvere/aerosol/fumo (ratto)

mg/litro/6h/giorno

0,02 < C ≤ 0,2

3.9.2.9.8. I valori figuranti ai punti 3.9.2.9.6 e 3.9.2.9.7 sono soltanto indicativi: sono da utilizzarsi per determinare la forza probante dei dati e per decidere la classificazione. Non vanno quindi considerati strettamente come valori di demarcazione.

▼M4

3.9.2.9.9. È quindi possibile che in studi su animali a dosi ripetute si manifesti un profilo di tossicità specifico a una dose/concentrazione inferiore al valore indicativo, per esempio < 100 mg/kg di peso corporeo/giorno per via orale, ma che si decida di non classificare la sostanza considerata la natura dell’effetto (per esempio una nefrotossicità osservata soltanto in ratti maschi di un ceppo particolare, di cui è accertata la suscettibilità a tale effetto). Inversamente, è possibile che in studi su animali si osservi un profilo di tossicità specifico a una dose/concentrazione pari o superiore al valore indicativo, per esempio ≥ 100 mg/kg di peso corporeo/giorno per via orale, e che altre fonti (per esempio, studi di somministrazioni di lunga durata o esperienze umane) forniscano informazioni supplementari che portino a ritenere che, tenuto conto della forza probante dei dati, sia prudente classificare la sostanza.

▼B

3.9.2.10.   Altre considerazioni

3.9.2.10.1. Se una sostanza è caratterizzata soltanto in base a dati su animali (come spesso avviene nel caso delle nuove sostanze, ma anche per molte sostanze esistenti), i valori indicativi di dose/concentrazione fanno parte degli elementi di cui tenere conto nella valutazione della forza probante dei dati ai fini della classificazione.

3.9.2.10.2. Se esistono dati sull’uomo ben fondati dimostranti che un effetto tossico specifico per un organo bersaglio può essere attribuito con certezza a un'esposizione ripetuta a una sostanza, tale sostanza è di norma classificata. I dati umani positivi, indipendentemente dalla dose probabile, prevalgono sui dati animali. Pertanto, se una sostanza non è classificata perché non è stata osservata una tossicità specifica per organi bersaglio in corrispondenza o al di sotto del valore indicativo di dose/concentrazione per la sperimentazione su animali, ma in un secondo tempo si rendono disponibili dati relativi a incidenti interessanti l’uomo che dimostrano un effetto tossico specifico per organi bersaglio, la sostanza è classificata.

3.9.2.10.3. Una sostanza per cui non sono stati effettuati test destinati a determinarne la tossicità specifica per organi bersaglio può essere classificata, ove opportuno, in base ai dati desunti da una relazione struttura-attività convalidata e ad un’estrapolazione fondata sul giudizio di esperti da un analogo strutturale già classificato e suffragata da altri importanti fattori, quali la formazione di metaboliti comuni significativi.

3.9.2.10.4. La concentrazione di vapore saturo è considerata, ove opportuno, come elemento aggiuntivo per fornire una protezione specifica per la salute e la sicurezza.

3.9.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.9.3.1. Le miscele sono classificate in base agli stessi criteri utilizzati per le sostanze o secondo le indicazioni riportate di seguito. Come le sostanze, le miscele sono classificate in funzione della loro tossicità specifica per organi bersaglio a seguito di un'esposizione ripetuta.

3.9.3.2.   Classificazione quando esistono dati per la miscela in quanto tale

3.9.3.2.1. Quando esistono sulla miscela dati attendibili e di buona qualità provenienti da esperienze umane o da studi appropriati su animali secondo i criteri applicabili alle sostanze (cfr. punto 1.1.1.4), la miscela può essere classificata in base alla forza probante di tali dati. Nel valutare i dati sulle miscele occorre accertarsi che la dose utilizzata, la durata, l’osservazione o l’analisi non rendano i risultati inconcludenti.

3.9.3.3.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.9.3.3.1. Se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità specifica per organi bersaglio, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili sottopose a prove dati sufficienti per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.9.3.4.   Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi

▼M19

3.9.3.4.1. Se non esistono dati o risultati sperimentali attendibili relativi alla miscela e non è possibile ricorrere ai fini della classificazione ai principi ponte, la classificazione della miscela si basa su quella delle sostanze che la compongono. In tal caso, la miscela è classificata come tossica per uno specifico organo bersaglio a seguito di un'esposizione ripetuta se almeno uno dei suoi componenti è classificato come tossico per un organo bersaglio (esposizione ripetuta) di categoria 1 o di categoria 2 ed è presente in concentrazione pari o superiore al limite di concentrazione generico appropriato indicato nella tabella 3.9.4 per le categorie 1 e 2.

▼B

Tabella 3.9.4

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come tossici specifici per organi bersaglio che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:

Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione della miscela come:

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 1

Tossico specifica per organi bersaglio

Concentrazione ≥ 10 %

1,0  % ≤ concentrazione < 10 %

Categoria 2

Tossico specifica per organi bersaglio

 

Concentrazione ≥ 10 % [(Nota 1)]

Nota 1

Se una sostanza tossica specifica per organi bersaglio di categoria 2 è presente come componente della miscela in concentrazione ≥ 1,0  %, una scheda di dati di sicurezza è disponibile per tale miscela, su richiesta.

3.9.3.4.2. Questi limiti di concentrazione generici e le corrispondenti classificazioni si applicano alle sostanze tossiche specifiche per organi bersaglio nel caso di dosi ripetute.

3.9.3.4.3. Le miscele sono classificate separatamente secondo che la tossicità risulti da una dose singola, da dosi ripetute o da entrambe.

3.9.3.4.4. In presenza di una combinazione di sostanze tossiche che interessano più di un sistema di organi, occorre tener conto attentamente delle interazioni di potenziamento o sinergiche, perché certe sostanze possono essere tossiche per organi bersaglio a una concentrazione inferiore all' 1 % se altri componenti della miscela ne potenziano l’effetto tossico.

3.9.4.   Comunicazione del pericolo

3.9.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.9.5.

Tabella 3.9.5

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Pittogrammi GHS

image

image

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

H372: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H373: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo a)

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P260

P264

P270

P260

Consiglio di prudenza — Reazione

P314

P314

Consiglio di prudenza — Conservazione

 

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

3.10.   Pericolo in caso di aspirazione

3.10.1.   Definizioni e considerazioni generali

3.10.1.1. Questi criteri forniscono uno strumento per la classificazione delle sostanze o miscele che possono presentare un pericolo per l’uomo in caso di aspirazione.

3.10.1.2. Per aspirazione s'intende la penetrazione di una sostanza o di una miscela solida o liquida, direttamente attraverso la cavità orale o nasale, o indirettamente per rigurgitazione, nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori.

▼M19

3.10.1.3. Per pericolo in caso di aspirazione s'intendono gli effetti acuti gravi, quali polmonite chimica, lesioni polmonari o il decesso che si manifestano dopo l'aspirazione di una sostanza o miscela.

▼B

3.10.1.4. La durata dell’aspirazione corrisponde a quella dell’inspirazione, durante la quale il prodotto tossico si colloca all'intersezione delle vie respiratorie e del tratto digestivo superiori, nella regione laringofaringea.

3.10.1.5. L’aspirazione di una sostanza o miscela può anche verificarsi quando la sostanza è rigurgitata dopo essere stata ingerita. Ciò può avere conseguenze per l’etichettatura, soprattutto quando, per una sostanza o miscela che presenta un pericolo di tossicità acuta, può essere opportuna la raccomandazione di provocare il vomito in caso d’ingestione. Se la sostanza o miscela presenta anche un pericolo di tossicità per aspirazione, può essere necessario modificare la raccomandazione di provocare il vomito.

3.10.1.6.   Considerazioni particolari

3.10.1.6.1. Secondo la letteratura medica sull’aspirazione di sostanze chimiche, taluni idrocarburi (distillati di petrolio) e taluni idrocarburi clorurati presentano un pericolo per l’uomo in caso di aspirazione.

3.10.1.6.2. I criteri di classificazione fanno riferimento alla viscosità cinematica. La formula seguente consente di convertire la viscosità dinamica in viscosità cinematica:

image

▼M2

3.10.1.6.2 bis. Anche se la definizione dell’aspirazione al punto 3.10.1.2 comprende la penetrazione di solidi nelle vie respiratorie, la classificazione secondo il punto b) della tabella 3.10.1 per la categoria 1 si applica solamente a sostanze e a miscele allo stato liquido.

▼B

3.10.1.6.3.    Classificazione dei prodotti in forma di aerosol e nebbie

Le sostanze o miscele (prodotti) in forma di aerosol o nebbie sono abitualmente commercializzate in contenitori pressurizzati, quali i nebulizzatori o gli spruzzatori a pompa o a pistola. Per classificare questi prodotti occorre stabilire se è possibile che nel cavo orale si formi una massa liquida di prodotto che possa essere successivamente aspirata. Se l'aerosol o la nebbia proveniente da un contenitore pressurizzato è molto fine, non può formarsi una massa liquida. Se invece il prodotto fuoriesce dal recipiente pressurizzato in forma di getto, può formarsi una massa liquida che può essere aspirata. In genere, la nebbia prodotta da spruzzatori a pistola o a pompa è composta da grosse gocce ed è perciò possibile che si formi una massa liquida e che questa sia poi aspirata. Se il meccanismo a pompa è amovibile e il prodotto può essere ingerito, la classificazione della sostanza o della miscela è presa in considerazione.

3.10.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

Tabella 3.10.1

Categoria di pericolo per la tossicità in caso di aspirazione

Categoria

Criteri

Categoria 1

Sostanze di cui è accertato che presentano pericoli di tossicità per l’uomo in caso di aspirazione o che devono essere considerate tali.

Una sostanza è classificata nella categoria 1:

(a)  se esistono dati attendibili e di qualità basati su sperimentazioni eseguite sull’uomo,

o

(b)  se è un idrocarburo con una viscosità cinematica, misurata a 40 oC, non superiore a 20,5  mm2/s.

Nota:

Le sostanze classificate nella categoria 1 includono taluni idrocarburi, essenza di trementina e olio di pino ma non sono limitate ad essi.

3.10.3.   Criteri di classificazione delle miscele

3.10.3.1.   Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale

Una miscela è classificata nella categoria 1 se esistono dati attendibili e di qualità basati su sperimentazioni eseguite sull’uomo.

3.10.3.2.   Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.10.3.2.1. Se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità in caso di aspirazione, ma esistono sui singoli componenti della miscela e su miscele simili dati sufficienti per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui alla sezione 1.1.3. Tuttavia, in caso di applicazione del principio ponte della diluizione, la concentrazione della sostanza tossica o delle sostanze tossiche in caso di aspirazione deve essere pari o superiore al 10 %.

3.10.3.3.   Classificazione quando esistono dati per tutti i componenti della miscela o per alcuni di essi

3.10.3.3.1.    Categoria 1

▼M19

3.10.3.3.1.1. Per «componenti rilevanti» di una miscela s'intendono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 %.

▼M19

3.10.3.3.1.2. Una miscela è classificata nella categoria 1 se la somma delle concentrazioni dei componenti di categoria 1 è ≥ 10 % e la miscela ha una viscosità cinematica ≤ 20,5 mm2/s, misurata a 40 °C.

3.10.3.3.1.3. Se una miscela si separa in due o più strati distinti l'intera miscela è classificata nella categoria 1 se in uno degli strati la somma delle concentrazioni dei componenti di categoria 1 è ≥ 10 % e ha una viscosità cinematica ≤ 20,5 mm2/s, misurata a 40 °C.

▼B

3.10.4.   Comunicazione del pericolo

3.10.4.1. Sull'etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 3.10.2.

Tabella 3.10.2

Tossicità in caso di aspirazione — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Pittogramma GHS

image

Avvertenza

Pericolo

Indicazione di pericolo

H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

Consiglio di prudenza —

Prevenzione

 

Consiglio di prudenza —

Reazione

P301 + P310

P331

Consiglio di prudenza —

Conservazione

P405

Consiglio di prudenza —

Smaltimento

P501

▼M32

3.11.    Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana

3.11.1.    Definizioni e considerazioni generali

3.11.1.1.    Definizioni

Ai fini del punto 3.11 valgono le seguenti definizioni:

a) 

«interferente endocrino»: la sostanza o miscela che altera una o più funzioni del sistema endocrino, causando effetti nocivi su un organismo integro, la sua progenie, le popolazioni o le sottopopolazioni;

b) 

«interferenza con il sistema endocrino»: l’alterazione di una o più funzioni del sistema endocrino causata da un interferente endocrino;

c) 

«attività endocrina»: l’interazione con il sistema endocrino che può provocare la risposta del sistema, degli organi o dei tessuti bersaglio, e che conferisce a una sostanza o miscela il potenziale di alterare una o più funzioni del sistema endocrino;

d) 

«effetto nocivo»: il cambiamento a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema, una popolazione o una sottopopolazione che causa una riduzione della capacità funzionale o della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;

e) 

«nesso biologicamente plausibile»: la correlazione, coerente con le conoscenze scientifiche esistenti, tra un’attività endocrina e un effetto nocivo sulla base di processi biologici.

3.11.1.2.    Considerazioni generali

3.11.1.2.1. Si considerano interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana o sospetti interferenti endocrini per la salute umana le sostanze e le miscele che, stando alle evidenze di cui alla tabella 3.11.1, rispondono ai criteri relativi agli interferenti endocrini per la salute umana, a meno che non sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi non sono rilevanti per gli esseri umani.

3.11.1.2.2. Le evidenze da considerare per la classificazione delle sostanze conformemente ad altri punti del presente allegato possono essere utilizzate anche per classificarle come interferenti endocrini per la salute umana se sono soddisfatti i criteri indicati nella presente sezione.

3.11.2.    Criteri di classificazione delle sostanze

3.11.2.1.    Categorie di pericolo

Ai fini della classificazione in funzione dell’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, le sostanze sono suddivise in due categorie.

Tabella 3.11.1

Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per la salute umana

Categorie

Criteri

CATEGORIA 1

Interferenti endocrini accertati o presunti per la salute umana

►C12  La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente sulle evidenze ottenute da almeno una delle tipologie di dati seguenti: ◄

a)  dati relativi a esseri umani;

b)  dati relativi ad animali;

c)  dati non relativi ad animali con capacità predittiva equivalente a quella dei dati di cui alla lettera a) o b).

Tali dati dimostrano che la sostanza risponde a tutti i seguenti criteri:

a)  attività endocrina;

b)  effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future;

c)  nesso biologicamente plausibile tra l’attività endocrina e l’effetto nocivo.

Tuttavia, se sussistono seri dubbi circa la rilevanza dell’effetto nocivo per gli esseri umani, può essere più appropriata la classificazione nella categoria 2.

CATEGORIA 2

Sospetti interferenti endocrini per la salute umana

Una sostanza è classificata nella categoria 2 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)  esistono evidenze di:

i)  un’attività endocrina, e

ii)  un effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future;

b)  le evidenze di cui alla lettera a) non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 1;

c)  esistono evidenze di un nesso biologicamente plausibile tra l’attività endocrina e l’effetto nocivo.

Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi non sono rilevanti per gli esseri umani, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per la salute umana.

3.11.2.2.    Base della classificazione

3.11.2.2.1. La classificazione si basa sui criteri di cui sopra e sulla determinazione della forza probante dei dati relativi a ciascuno di essi (cfr. punto 3.11.2.3) nonché della forza probante complessiva (cfr. punto 1.1.1). Sono classificate come interferenti endocrini per la salute umana le sostanze che causano o possono causare un effetto nocivo associato al sistema endocrino negli esseri umani.

3.11.2.2.2. Gli effetti nocivi che sono mere conseguenze non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l’identificazione della sostanza come interferente endocrino per la salute umana.

3.11.2.3.    Forza probante e giudizio di esperti

3.11.2.3.1. La classificazione come interferente endocrino per la salute umana si basa sulla valutazione della forza probante complessiva dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1). Ciò significa che sono prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili rilevanti per determinare l’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, ad esempio:

a) 

studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico) predittivi di effetti nocivi, attività endocrina o di un nesso biologicamente plausibile negli esseri umani o negli animali;

b) 

dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR);

c) 

può essere inclusa anche la valutazione di sostanze chimicamente affini alla sostanza oggetto di studio (raggruppamento, metodo del «read-across»), soprattutto se le informazioni su quest’ultima sono scarse;

d) 

eventuali altri dati scientifici pertinenti e accettabili.

3.11.2.3.2.  ►C12  Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori: ◄

a) 

i risultati negativi e positivi;

b) 

la pertinenza dei disegni di studio per la valutazione degli effetti nocivi e dell’attività endocrina;

c) 
►C12  

la qualità e la consistenza dei dati, considerando lo schema e la coerenza dei risultati all’interno e tra studi di disegno simile e tra diverse specie;

 ◄
d) 

gli studi riguardanti la via di esposizione, la tossicocinetica, il metabolismo;

e) 
►C12  

il concetto di dose (concentrazione) limite e le linee guida internazionali sulle dosi (concentrazioni) massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti confondenti dell’eccessiva tossicità;

 ◄

3.11.2.3.3. Nell’ambito della determinazione della forza probante dei dati, il nesso tra l’attività endocrina e gli effetti nocivi è stabilito sulla base della plausibilità biologica, determinata alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili. Il nesso biologicamente plausibile non deve necessariamente essere dimostrato con dati specifici sulla sostanza.

3.11.2.3.4. Nell’ambito della determinazione della forza probante dei dati, per valutare l’opportunità di classificare una sostanza come interferente endocrino per la salute umana conformemente al punto 3.11 si tiene conto delle evidenze prese in considerazione per la sua classificazione come interferente endocrino per l’ambiente conformemente al punto 4.2.

3.11.2.4.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 3.11.2.1 a 3.11.2.3 fino al 1o novembre 2026.

3.11.3.    Criteri di classificazione delle miscele

3.11.3.1.    Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi

3.11.3.1.1. Una miscela è classificata come interferente endocrino per la salute umana se contiene almeno un componente classificato come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2 in concentrazione pari o superiore al corrispondente limite di concentrazione generico indicato nella tabella 3.11.2.

Tabella 3.11.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come interferenti endocrini per la salute umana che determinano la classificazione della miscela

Componenti classificati come:

Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione di una miscela come:

Interferente endocrino per la salute umana di categoria 1

Interferente endocrino per la salute umana di categoria 2

Interferente endocrino per la salute umana di categoria 1

≥ 0,1 %

 

Interferente endocrino per la salute umana di categoria 2

 

≥ 1 %

[Nota 1]

Nota: i limiti di concentrazione riportati nella tabella si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) sia ai gas (unità volume/volume).

Nota 1: se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.

3.11.3.2.    Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale

3.11.3.2.1. La classificazione delle miscele si basa sui dati sperimentali disponibili sui singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come interferenti endocrini per la salute umana. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alla miscela in quanto tale se dimostrano un’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose (concentrazione) e di altri fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l’analisi statistica dei sistemi di prova. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla.

3.11.3.3.    Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

3.11.3.3.1. Fatto salvo il punto 3.11.3.2.1, se la miscela in quanto tale non è stata sottoposta a prove per determinarne l’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili dati sufficienti a caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

3.11.3.4.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 3.11.3.1, 3.11.3.2 e 3.11.3.3 fino al 1o maggio 2028.

3.11.4.    Comunicazione del pericolo

3.11.4.1. Sull’etichetta delle sostanze e delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana) figurano gli elementi indicati nella tabella 3.11.3.

Tabella 3.11.3

Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Simbolo/pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201

P202

P263

P280

P201

P202

P263

P280

Consiglio di prudenza — Reazione

P308 + P313

P308 + P313

Consiglio di prudenza — Conservazione

P405

P405

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

3.11.4.2.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le sostanze

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1o novembre 2026.

3.11.4.3.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le miscele

Le miscele sono etichettate conformemente al punto 3.11.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 3.11.4.1 fino al 1o maggio 2028.

▼M2

4.   PARTE 4: PERICOLI PER L’AMBIENTE

4.1.   Pericoloso per l’ambiente acquatico

4.1.1.   Definizioni e considerazioni generali

4.1.1.1.   Definizioni

a) 

Per «tossicità acuta per l’ambiente acquatico» s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di causare danni a un organismo acquatico sottoposto a un’esposizione di breve durata.

b) 

Per « ►M12  pericolo a breve termine (acuto) ◄ » s’intende, ai fini della classificazione, il pericolo di una sostanza o di una miscela, causato dalla sua tossicità acuta, per un organismo durante un’esposizione acquatica di breve durata a tale sostanza o miscela.

c) 

Per «disponibilità di una sostanza» s’intende la misura in cui essa diventa una specie solubile o disaggregata. Nel caso dei metalli, s’intende la misura in cui la porzione ionica di un composto metallico (M°) può disaggregarsi dal resto del composto (molecola).

d) 

Per «biodisponibilità» o «disponibilità biologica» di una sostanza s’intende la misura in cui essa è assorbita da un organismo e si distribuisce in una zona all’interno di tale organismo. Dipende dalle proprietà fisico-chimiche della sostanza, dall’anatomia e dalla fisiologia dell’organismo, dalla farmacocinesi e dalla via di esposizione. La disponibilità non è una precondizione della biodisponibilità.

e) 

Per «bioaccumulo» s’intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimenti/suolo e cibo).

f) 

Per «bioconcentrazione» s’intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una sostanza in un organismo in seguito a un’esposizione per via d’acqua.

g) 

Per «tossicità cronica per l’ambiente acquatico» s’intende la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti avversi su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale dell’organismo.

h) 

Per «degradazione» s’intende la decomposizione di molecole organiche in molecole più piccole e, da ultimo, in anidride carbonica, acqua e sali.

i) 

Per «ECx» s’intende la concentrazione che produce un effetto associato a una risposta x %.

j) 

Per « ►M12  pericolo a lungo termine (cronico) ◄ » s’intende, ai fini della classificazione, il pericolo di una sostanza o di una miscela, causato dalla sua tossicità cronica, in seguito a un’esposizione di lunga durata nell’ambiente acquatico.

k) 

Per «NOEC» (No observed effect concentration — concentrazione senza effetti osservati) s’intende la concentrazione (in un test) immediatamente inferiore alla concentrazione più bassa osservata in un test e avente effetti aversi statisticamente significativi. La NOEC non produce effetti avversi statisticamente significativi rispetto al controllo.

4.1.1.2.   Elementi fondamentali

4.1.1.2.0

►M12  Pericoloso per l'ambiente acquatico è così differenziato:

— 
pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico
— 
pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico. ◄

4.1.1.2.1

Gli elementi fondamentali considerati per la classificazione dei pericoli per l’ambiente acquatico sono i seguenti:

— 
tossicità acuta per l’ambiente acquatico,
— 
tossicità cronica per l’ambiente acquatico,
— 
bioaccumulo potenziale o effettivo, e infine
— 
degradazione (biotica o abiotica) per le sostanze chimiche organiche.

4.1.1.2.2

I dati sono ottenuti di preferenza per mezzo dei metodi di prova standardizzati di cui all’articolo 8, paragrafo 3. In pratica, anche dati ottenuti con altri metodi di prova standardizzati, tra cui i metodi nazionali, sono utilizzati se sono considerati equivalenti. Se sono disponibili dati validi ottenuti con prove non standardizzate e con metodi che non fanno uso di sperimentazione, sono presi in considerazione nella classificazione purché siano conformi ai requisiti di cui all’allegato XI, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. In generale, i dati relativi alla tossicità per le specie d’acqua dolce e per le specie marine sono considerati idonei all’uso ai fini della classificazione a condizione che i metodi di prova utilizzati siano equivalenti. In mancanza di tali dati, la classificazione deve basarsi sui migliori dati disponibili. Cfr. anche l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

4.1.1.3.   Altre considerazioni

4.1.1.3.1

La classificazione delle sostanze e delle miscele in funzione dei pericoli per l’ambiente richiede l’individuazione dei pericoli che esse presentano per l’ambiente acquatico. ►M12  L'ambiente acquatico è considerato in termini di organismi acquatici che vivono in acqua e di ecosistema acquatico di cui essi sono parte. Pertanto l'individuazione del pericolo a breve termine (acuto) e del pericolo a lungo termine (cronico) si basa sulla tossicità della sostanza o della miscela per l'ambiente acquatico, pur con le modifiche eventualmente necessarie per tenere conto delle informazioni aggiuntive sulle modalità di degradazione e bioaccumulo. ◄

4.1.1.3.2

Anche se il sistema di classificazione è applicabile a tutte le sostanze e a tutte le miscele, è inteso che in casi particolari (ad esempio metalli) l’Agenzia europea delle sostanze chimiche ha fornito orientamenti.

4.1.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

4.1.2.1.

►M12  Il sistema di classificazione riconosce che il pericolo intrinseco per gli organismi acquatici è rappresentato dalla tossicità acuta e dalla tossicità cronica di una sostanza. Per il pericolo a lungo termine (cronico) sono definite categorie di pericolo distinte, che corrispondono a gradi diversi del pericolo individuato. ◄ Per definire la categoria o la categorie di pericolo appropriate si utilizza di norma il più basso dei valori di tossicità disponibili tra e all’interno dei vari livelli trofici (pesci, crostacei, alghe/piante acquatiche). In talune circostanze è opportuno basarsi sulla forza probante dei dati.

4.1.2.2.

►M12  Il sistema di classificazione delle sostanze comprende essenzialmente una categoria di pericolo a breve termine (acuto) e tre categorie di pericolo a lungo termine (cronico). Le categorie a breve termine (acuto) e a lungo temine (cronico) sono applicate in modo indipendente. ◄

4.1.2.3.

►M12  I criteri di classificazione di una sostanza nella categoria Acuto 1 sono definiti sulla base dei soli dati relativi alla tossicità acuta per l'ambiente acquatico (CE50 o CL50). I criteri di classificazione di una sostanza nelle categorie Cronico da 1 a 3 seguono una procedura per tappe successive, in cui la prima tappa consiste nel verificare se le informazioni disponibili sulla tossicità cronica giustificano la classificazione di pericolo a lungo termine (cronico). In mancanza di dati adeguati sulla tossicità cronica, la fase successiva consiste nel combinare due tipi di informazioni, ovvero dati sulla tossicità acuta per l'ambiente acquatico e dati sul destino ambientale (dati sulla degradabilità e sul bioaccumulo) (cfr. figura 4.1.1). ◄

Figura 4.1.1

▼M12

Categorie delle sostanze pericolose a lungo termine (croniche) per l'ambiente acquatico

▼M2

image

Testo di immagine

4.1.2.4.

►M12  Il sistema introduce inoltre una classificazione del tipo «rete di sicurezza» (denominata Cronico 4) da utilizzare quando i dati disponibili non permettono una classificazione sulla base dei criteri formali per le categorie Acuto 1 o Cronico da 1 a 3, ma destano comunque una certa preoccupazione (cfr. esempio tabella 4.1.0). ◄

4.1.2.5.

Le sostanze con tossicità acuta inferiore a 1 mg/l o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono, come componenti di una miscela, alla sua tossicità anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni (cfr. la nota 1 della tabella 4.1.0 e il punto 4.1.3.5.5).

4.1.2.6.

I criteri per la classificazione e la categorizzazione delle sostanze come «pericolose per l’ambiente acquatico» sono sintetizzati nella tabella 4.1.0.

▼M12

Tabella 4.1.0

Categorie di classificazione delle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico

a)  Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico

Categoria Acuto 1:

(Nota 1)

CL50 a 96 ore (per i pesci)

≤ 1 mg/l e/o

CE50 a 48 ore (per i crostacei)

≤ 1 mg/l e/o

CrE50 a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)

≤ 1 mg/l.

(Nota 2)

b)  Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico

i)  Sostanze non rapidamente degradabili (Nota 3) per le quali sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica

Categoria Cronico 1:

(Nota 1)

NOEC o ECx cronica (per i pesci)

≤ 0,1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per i crostacei)

≤ 0,1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)

≤ 0,1 mg/l.

Categoria Cronico 2:

NOEC o ECx cronica (per i pesci)

≤ 1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per i crostacei)

≤ 1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)

≤ 1 mg/l.

ii)  Sostanze rapidamente degradabili (Nota 3) per le quali sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica

Categoria Cronico 1:

(Nota 1)

NOEC o ECx cronica (per i pesci)

≤ 0,01 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per i crostacei)

≤ 0,01 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)

≤ 0,01 mg/l.

Categoria Cronico 2:

NOEC o ECx cronica (per i pesci)

≤ 0,1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per i crostacei)

≤ 0,1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)

≤ 0,1 mg/l.

Categoria Cronico 3:

NOEC o ECx cronica (per i pesci)

≤ 1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per i crostacei)

≤1 mg/l e/o

NOEC o ECx cronica (per le alghe o altre piante acquatiche)

≤1 mg/l.

iii)  Sostanze per le quali non sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica

Categoria Cronico 1:

(Nota 1)

CL50 a 96 ore (per i pesci)

≤ 1 mg/l e/o

CE50 a 48 ore (per i crostacei)

≤ 1 mg/l e/o

CrE50 a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)

≤ 1 mg/l.

(Nota 2)

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il BCF determinato in via sperimentale ≥ 500

(o, se non disponibile, il log Kow ≥ 4).

(Nota 3).

Categoria Cronico 2:

CL50 a 96 ore (per i pesci)

> 1 fino a ≤ 10 mg/l e/o

CE50 a 48 ore (per i crostacei)

> 1 fino a ≤ 10 mg/l e/o

CrE50 a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)

>1 fino a ≤ 10 mg/l.

(Nota 2)

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il BCF determinato in via sperimentale ≥ 500

(o, se non disponibile, il log Kow ≥ 4).

(Nota 3).

Categoria Cronico 3:

CL50 a 96 ore (per i pesci)

> 10 fino a ≤ 100 mg/l e/o

CE50 a 48 ore (per i crostacei)

> 10 fino a ≤ 100 mg/l e/o

CrE50 a 72 o 96 ore (per le alghe o altre piante acquatiche)

> 10 fino a ≤ 100 mg/l

(Nota 2)

e la sostanza non è rapidamente degradabile e/o il BCF determinato in via sperimentale ≥ 500

(o, se non disponibile, il log Kow ≥ 4).

(Nota 3).

Classificazione «rete di sicurezza»

Categoria Cronico 4:

Casi nei quali i dati non consentono la classificazione in base ai criteri di cui sopra, ma sussistono comunque motivi di preoccupazione. In tali casi sono comprese, ad esempio, le sostanze scarsamente solubili per le quali non si registra tossicità acuta fino alle concentrazioni corrispondenti alla solubilità in acqua (Nota 4), che non sono rapidamente degradabili secondo il punto 4.1.2.9.5 e possiedono un fattore di bioconcentrazione determinato per via sperimentale BCF ≥ 500 (o, se non disponibile, un log Kow ≥ 4), indicante un potenziale di bioaccumulo, che sono classificate in questa categoria, a meno che altri dati scientifici indichino che la classificazione non è necessaria. Tali dati comprendono le NOEC di tossicità cronica > solubilità nell'acqua o > 1 mg/l o altri dati di rapida degradazione nell'ambiente rispetto a quelli forniti dai metodi elencati al punto 4.1.2.9.5.

▼M2

Nota 1

Quando si classificano sostanze nella categoria Acuto 1 e/o nella categoria Cronico 1 è necessario indicare anche un fattore moltiplicatore appropriato (cfr. tabella 4.1.3).

Nota 2

La classificazione si basa sulla CrE50 [= CE50 (tasso di crescita)]. Quando la base della CE50 non è specificata o non è registrata alcuna CrE50, la classificazione si basa sul valore CE50 minimo disponibile.

Nota 3

Se non sono disponibili dati utili sulla degradabilità, siano essi determinati in via sperimentale o attraverso stime, la sostanza va considerata non rapidamente degradabile.

Nota 4

«Nessuna tossicità acuta» significa che la/le C(E)L50 è/sono superiore/i alla solubilità in acqua. Questo vale anche per le sostanze scarsamente solubili (solubilità in acqua < 1 mg/l), per le quali esistono dati indicanti che il test di tossicità acuta non fornisce la misura reale della tossicità intrinseca.

4.1.2.7.

Tossicità per l’ambiente acquatico

4.1.2.7.1

La tossicità acuta per l’ambiente acquatico è di norma determinata sulla base di una CL50 a 96 ore per i pesci, una CE50 a 48 ore per i crostacei e/o una CE50 a 72 o 96 ore per le specie algali. Queste specie coprono una gamma di livelli trofici e taxa e sono considerate rappresentative di tutti gli organismi acquatici. Se il metodo di prova è adatto, sono presi in considerazione anche dati relativi ad altre specie (per esempio, Lemna spp.). I test di inibizione della crescita delle piante acquatiche sono di norma considerati come test cronici, ma le CE50 sono considerate come valori di tossicità acuta ai fini della classificazione (cfr. nota 2).

4.1.2.7.2

Per determinare la tossicità cronica per l’ambiente acquatico ai fini della classificazione, sono accettati dati ottenuti secondo i metodi di prova standardizzati di cui all’articolo 8, paragrafo 3, nonché i risultati ottenuti con altri metodi di prova convalidati e accettati a livello internazionale. Sono utilizzati i valori NOEC o altre CEx equivalenti (per esempio, CE10).

4.1.2.8.

Bioaccumulo

4.1.2.8.1

Il bioaccumulo di sostanze negli organismi acquatici può provocare effetti tossici a lungo termine, anche quando la concentrazione effettiva in acqua è bassa. Per le sostanze organiche il potenziale di bioaccumulo è di norma determinato in base al coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, in genere espresso in forma di log Kow. La relazione tra il log Kow di una sostanza organica e la sua bioconcentrazione, misurata dal fattore di bioconcentrazione (BCF) nei pesci, è ampiamente confermato dalla letteratura scientifica. Per identificare soltanto le sostanze con un effettivo potenziale di bioconcentrazione, si applica un valore soglia di log Kow ≥ 4. Anche se questo permette di determinare un potenziale di bioaccumulo, un BCF determinato per via sperimentale fornisce una misura più precisa ed è deve essere preferito se disponibile. Un BCF nei pesci ≥ 500 è indicativo del potenziale di bioconcentrazione ai fini della classificazione. Si osservano relazioni tra la tossicità cronica ed il potenziale di bioaccumulo, dato che la tossicità è connessa al carico corporeo.

4.1.2.9.

Degradabilità rapida delle sostanze organiche

4.1.2.9.1

Le sostanze che si degradano rapidamente possono essere eliminate dall’ambiente in tempi brevi. Tali sostanze possono produrre effetti, in particolare in caso di fuoriuscita o di incidente, ma localizzati e di breve durata. Le sostanze che non si degradano rapidamente possono esercitare in acqua un’azione tossica su un’ampia scala spaziale e temporale.

4.1.2.9.2

Un modo per dimostrare la degradazione rapida consiste nell’applicare i test di screening della biodegradazione, destinati a determinare se una sostanza organica è «prontamente biodegradabile». Se tali dati non sono disponibili, un rapporto BOD (5 giorni)/COD ≥ 0,5 è considerato un indice di degradazione rapida. Perciò, una sostanza che supera questo test di screening è considerata una sostanza che probabilmente si degrada «rapidamente» nell’ambiente acquatico ed è quindi improbabile che sia persistente. Tuttavia, un risultato negativo nel test di screening non significa necessariamente che la sostanza non si degraderà rapidamente nell'ambiente. Possono quindi essere prese in considerazione anche altre prove di degradazione rapida nell'ambiente, che sono particolarmente importanti quando le sostanze inibiscono l’attività microbica alle concentrazioni utilizzate nelle prove standardizzate. Di conseguenza, è introdotto un ulteriore criterio di classificazione che consente di utilizzare dati che dimostrano che la sostanza ha subito effettivamente una degradazione biotica o abiotica nell’ambiente acquatico superiore al 70 % entro 28 giorni. Pertanto, se la degradazione è dimostrata in condizioni che rispecchiano quelle dell’ambiente reale, la sostanza risponde al criterio della «degradabilità rapida».

4.1.2.9.3

I numerosi dati disponibili sotto forma di emivita di degradazione possono essere utilizzati per definire la degradazione rapida, purché sia ottenuta la biodegradazione totale della sostanza (ossia la completa mineralizzazione). In genere la biodegradazione primaria non è sufficiente per valutare la degradabilità rapida, a meno che si possa dimostrare che i prodotti della degradazione non soddisfano i criteri di classificazione delle sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico.

4.1.2.9.4

I criteri utilizzati riflettono il fatto che la degradazione nell’ambiente può essere biotica o abiotica. L’idrolisi può essere presa in considerazione se i prodotti dell’idrolisi non soddisfano i criteri di classificazione delle sostanze come pericolose per l’ambiente acquatico.

4.1.2.9.5

Le sostanze sono considerate rapidamente degradabili se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) 

negli studi di pronta biodegradazione a 28 giorni sono raggiunti almeno i seguenti livelli di degradazione:

i) 

nelle prove basate sul carbonio organico disciolto: 70 %;

ii) 

nelle prove basate sulla deplezione dell’ossigeno o sulla formazione di diossido di carbonio: 60 % del massimo teorico.

Questi livelli di biodegradazione devono essere raggiunti entro 10 giorni dall’inizio della degradazione, considerato come il momento in cui il 10 % della sostanza è stato degradato, a meno che la sostanza venga identificata come UVCB o come sostanza complessa, multicostituente con costituenti strutturalmente simili. In tal caso e se vi sono sufficienti motivazioni, si può derogare alla condizione relativa alla finestra di 10 giorni e applicare la soglia di 28 giorni;

b) 

nei casi in cui sono disponibili solo dati relativi alla BOD e alla COD, quando il rapporto BOD5/COD è ≥ 0,5; oppure

c) 

se esistono altri dati scientifici che dimostrino che la sostanza può essere degradata nell’ambiente acquatico (per via biotica e/o abiotica) in misura superiore al 70 % entro 28 giorni.

4.1.2.10.

Composti inorganici e metalli

4.1.2.10.1

Per i composti inorganici e i metalli, il concetto di degradabilità applicato ai composti organici ha un significato limitato o nullo. Tali sostanze possono subire per effetto di normali processi ambientali una trasformazione che aumenta o diminuisce la biodisponibilità delle specie tossiche. Anche i dati relativi al bioaccumulo devono essere trattati con cautela ( 18 ).

4.1.2.10.2

I composti inorganici e i metalli scarsamente solubili possono presentare una tossicità acuta o cronica per l’ambiente acquatico, secondo la tossicità intrinseca della specie inorganica biodisponibile, la quantità della specie che può entrare in soluzione e la velocità con cui il fenomeno si produce. Tutti i dati vanno ponderati ai fini della classificazione. Questo metodo va applicato soprattutto per i metalli che evidenziano risultati borderline nel protocollo di trasformazione/dissoluzione.

4.1.3.   Criteri di classificazione delle miscele

4.1.3.1.

Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze, ovvero le categorie Acuto 1 e Cronico da 1 a 4. Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si applica, se del caso, la seguente definizione.

I «componenti rilevanti» di una miscela sono quelli che sono classificati nella categoria «Acuto 1» o «Cronico 1» e sono presenti in concentrazione dello 0,1 % (p/p) o più, e quelli che sono classificati nelle categorie «Cronico 2», «Cronico 3» o «Cronico 4» e sono presenti in concentrazione dell’1 % (p/p) o più, a meno che si possa supporre (come nel caso dei componenti altamente tossici, cfr. 4.1.3.5.5.5) che un componente presente in concentrazione inferiore sia ancora rilevante per la classificazione della miscela come pericolosa per l’ambiente acquatico. In generale, per le sostanze classificate nella categoria «Acuto 1» o nella categoria «Cronico 1» si prende in considerazione la concentrazione di (0,1/M) %. (Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5).

4.1.3.2.

Per classificare una miscela in relazione al pericolo per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive, in funzione delle informazioni disponibili per la miscela stessa e per i suoi componenti. La procedura da seguire è descritta dal diagramma della figura 4.1.2.

La procedura di classificazione per tappe comprende:

— 
una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove,
— 
una classificazione in base a principi ponte,
— 
il ricorso alla «somma dei componenti classificati» e/o a una «formula di additività».

▼M12

Figura 4.1.2

Procedura di classificazione per tappe successive delle miscele per il pericolo a breve termine (acuto) e il pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico

image

Testo di immagine

▼M2

4.1.3.3.

Classificazione delle miscele quando esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale

4.1.3.3.1.

Quando la miscela in quanto tale è stata sottoposta a prove per determinarne la tossicità per l’ambiente acquatico, le informazioni ottenute possono essere utilizzate per classificarla secondo i criteri concordati per le sostanze. La classificazione si basa di norma sui dati relativi a pesci, crostacei e alghe/piante (cfr. punti 4.1.2.7.1 e 4.1.2.7.2). Quando non sono disponibili dati di tossicità acuta o cronica adeguati per la miscela in quanto tale, vanno applicati «principi ponte» oppure il «metodo della somma» (cfr. punti 4.1.3.4 e 4.1.3.5).

4.1.3.3.2.

►M12  Per classificare le miscele in relazione al pericolo a lungo termine (cronico) servono ulteriori informazioni sulla degradabilità e, in alcuni casi, sul bioaccumulo. ◄ Le prove di degradabilità e di bioaccumulo non vengono impiegate per le miscele perché sono solitamente difficili da interpretare e sono significative solo per singole sostanze.

4.1.3.3.3

Classificazione per la categoria Acuto 1
a) 

Quando sono disponibili dati sperimentali adeguati sulla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela in quanto tale, che indicano C(E)L50≤ 1 mg/l:

la miscela viene classificata nella categoria Acuto 1 secondo la lettera a) della tabella 4.1.0.

b) 

Quando sono disponibili dati sperimentali adeguati sulla tossicità acuta (CL50 o CE50) per la miscela in quanto tale, che indicano C(E)L50> 1 mg/l per tutti i livelli trofici:

▼M12

Non è necessario classificare la miscela per il pericolo a breve termine (acuto).

▼M2

4.1.3.3.4

Classificazione per le categorie Cronico 1, 2 e 3
a) 

Quando sono disponibili dati adeguati sulla tossicità acuta (CEx o NOEC) per la miscela in quanto tale, che indicano CEx o NOEC della miscela sottoposta a prova ≤ 1 mg/l:

i) 

la miscela viene classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3 in conformità della lettera b), punto ii) della tabella 4.1.0 in quanto rapidamente degradabile se le informazioni disponibili consentono di concludere che tutti i componenti rilevanti della miscela sono rapidamente degradabili;

ii) 

la miscela viene classificata nella categoria Cronico 1, o 2 in tutti gli altri casi, in conformità della lettera b), punto i) della tabella 4.1.0 in quanto non rapidamente degradabile.

b) 

Quando sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica (CEx o NOEC) per la miscela in quanto tale, che indicano CEx o NOEC della miscela sottoposta a prova > 1 mg/l per tutti i livelli trofici:

▼M12

Non è necessario classificare la miscela per il pericolo a lungo termine (cronico) nelle categorie Cronico 1, 2 o 3.

▼M2

4.1.3.3.5

Classificazione per la categoria Cronico 4

Se sussistono comunque motivi di preoccupazione:

la miscela viene classificata nella categoria Cronico 4 (classificazione del tipo «rete di sicurezza») in conformità della tabella 4.1.0.

4.1.3.4.

Classificazione delle miscele quando non esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale: Principi ponte

4.1.3.4.1

Se la miscela non è stata sottoposta a prove per determinarne il pericolo di tossicità per l’ambiente acquatico, ma esistono dati relativi ai singoli componenti e a miscele simili sottoposte a test sufficienti per caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui alla sezione 1.1.3. Per l’applicazione del principio ponte relativo alla diluizione, si vedano i punti 4.1.3.4.2 e 4.1.3.4.3.

4.1.3.4.2

Diluizione: se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela sottoposta a prova o di una sostanza classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico con un diluente classificato in una categoria di pericolo per l’ambiente acquatico equivalente o inferiore a quella del componente originario meno tossico e che non dovrebbe influire sulla tossicità per l’ambiente acquatico degli altri componenti, la miscela può essere classificata come equivalente alla miscela o alla sostanza originaria. Come alternativa, si può applicare il metodo illustrato al punto 4.1.3.5.

▼M4

4.1.3.4.3

Se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela o di un’altra sostanza testata o di una sostanza con l’acqua o altro prodotto totalmente non tossico, la tossicità della miscela può essere calcolata dalla miscela o dalla sostanza di origine.

▼M2

4.1.3.5.

Classificazione delle miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi

4.1.3.5.1

La classificazione di una miscela si basa sulla somma delle concentrazioni dei suoi componenti classificati. La percentuale dei componenti classificati nelle categorie «Acuto» o «Cronico» è direttamente introdotta nel metodo della somma. Precisazioni su tale metodo sono fornite al punto 4.1.3.5.5.

4.1.3.5.2

Le miscele possono essere costituite da componenti classificati (nella categoria Acuto 1 e/o Cronico 1, 2, 3, 4) e altri componenti, per i quali sono disponibili dati sperimentali adeguati sulla tossicità. Quando sono disponibili dati adeguati sulla tossicità per più di un componente della miscela, la tossicità complessiva di tali componenti viene calcolata applicando le seguenti formule di additività a) o b), a seconda della natura dei dati sulla tossicità:

a) 

basati su tossicità acuta per l’ambiente acquatico:

image

dove:

Ci

=

concentrazione del componente i (percentuale in peso)

C(E)L50i

=

(mg/l) CL50 o CE50 per il componente i

η

=

numero di componenti, e i varia da 1 a n

C(E)L50 m

=

C(E) L50 della frazione di miscela costituita da componenti per i quali esistono dati sperimentali.

▼M12

La tossicità calcolata può essere impiegata per classificare tale frazione della miscela in una categoria di pericolo a breve termine (acuto), che viene poi utilizzata per applicare il metodo della somma;

▼M2

b) 

basati su tossicità cronica per l’ambiente acquatico:

image

dove:

Ci

=

concentrazione del componente i (percentuale in peso) comprendente i componenti rapidamente degradabili;

Cj

=

concentrazione del componente j (percentuale in peso) comprendente i componenti non rapidamente degradabili;

NOECi

=

NOEC (o altre misure riconosciute per la tossicità cronica) del componente i, comprendente i componenti rapidamente degradabili, in mg/l;

NOECj

=

NOEC (o altre misure riconosciute per la tossicità cronica) del componente j, comprendente i componenti non rapidamente degradabili, in mg/l;

n

=

numero di componenti, e i e j variano da 1 a n;

EqNOECm

=

NOEC equivalente della frazione della miscela con dati sperimentali.

La tossicità equivalente rispecchia quindi il fatto che le sostanze non rapidamente degradabili sono classificate in una categoria di pericolo di livello più «severo» rispetto alle sostanze rapidamente degradabili.

▼M12

La tossicità equivalente così calcolata può essere impiegata per classificare tale frazione della miscela in una categoria di pericolo a lungo termine (cronico), secondo i criteri per le sostanze rapidamente degradabili [tabella 4.1.0, lettera b), punto ii)], che viene poi impiegata per applicare il metodo della somma.

▼M2

4.1.3.5.3

Se la formula di additività è applicata a una parte della miscela, è preferibile calcolare la tossicità di questa parte della miscela utilizzando per ciascuna sostanza valori di tossicità che si riferiscono allo stesso gruppo tassonomico (pesci, crostacei, alghe o equivalente) e quindi utilizzare la tossicità più elevata (valore più basso) ottenuta (ossia utilizzare il più sensibile dei tre gruppi tassonomici). Tuttavia, se i dati sulla tossicità di ciascun componente non si riferiscono allo stesso gruppo tassonomico, il valore di tossicità di ciascun componente è selezionato nello stesso modo in cui sono selezionati i valori di tossicità per la classificazione delle sostanze, ossia è utilizzata la tossicità più elevata (del più sensibile degli organismi sottoposti a prova). La tossicità acuta e cronica calcolata è quindi utilizzata per valutare se classificare questa parte della miscela nella categoria Acuto 1 e/o Cronico 1, 2 o 3 in base agli stessi criteri descritti per le sostanze.

4.1.3.5.4

Se una miscela è classificata in più modi, il metodo utilizzato è quello che produce il risultato più conservativo.

4.1.3.5.5

Metodo della somma

4.1.3.5.5.1.   Principi

4.1.3.5.5.1.1.

Nel caso delle categorie di classificazione delle sostanze da Cronico 1 a Cronico 3, i criteri di tossicità sottesi differiscono di un fattore 10 da una categoria all’altra. Le sostanze classificate in una fascia di tossicità elevata contribuiscono quindi alla classificazione di una miscela in una fascia di tossicità inferiore. Nel calcolo di tali categorie di classificazione si deve quindi tenere conto del contributo di qualsiasi sostanza classificata nella categoria Cronico 1, 2 o 3.

4.1.3.5.5.1.2.

Se una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1 occorre tener conto del fatto che tali componenti, quando la loro tossicità acuta è inferiore a 1 mg/l e/o la loro tossicità cronica è inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili), contribuiscono alla tossicità della miscela anche se sono presenti in basse concentrazioni. I componenti attivi presenti nei pesticidi sono spesso molto tossici per l’ambiente acquatico, come pure altre sostanze, come i composti organometallici. In queste condizioni l’applicazione dei normali limiti di concentrazione generici dà luogo a una «sottoclassificazione» della miscela. È quindi necessario applicare fattori moltiplicatori per tener conto dei componenti altamente tossici, come indicato al punto 4.1.3.5.5.5.

4.1.3.5.5.2.   Procedura di classificazione

4.1.3.5.5.2.1.

In generale, una classificazione più severa di una miscela prevale su una classificazione meno severa, per esempio la classificazione di una miscela nella categoria Cronico 1 prevale sulla classificazione nella categoria Cronico 2. Di conseguenza, in questo esempio, la procedura di classificazione è già completata se la miscela è stata classificata nella categoria Cronico 1. Non esistono categorie di classificazione più severe della categoria Cronico 1. Per tale motivo non è necessario procedere oltre nella classificazione.

4.1.3.5.5.3.   Classificazione per la categoria Acuto 1

▼M19

4.1.3.5.5.3.1.

Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è ≥ 25 %, l'intera miscela è classificata nella categoria Acuto 1.

▼M2

4.1.3.5.5.3.2.

►M12  La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a breve termine (acuto) in base alla somma dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.1. ◄

Tabella 4.1.1

▼M12

Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a breve termine (acuto), in base alla somma dei componenti classificati

▼M2

Somma dei componenti classificati nella categoria:

Miscela classificata nella categoria:

Acuto 1 × M () ≥ 25 %

Acuto 1

(1)   

Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5.

4.1.3.5.5.4.   Classificazione nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4

4.1.3.5.5.4.1.

Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25 %, l’intera miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata.

4.1.3.5.5.4.2.

Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 2. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 2 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per dieci, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 è pari o superiore al 25 %. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 2, la procedura di classificazione è terminata.

4.1.3.5.5.4.3.

Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1 o Cronico 2, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 3. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 3 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per cento, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 moltiplicata per dieci, addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 3 è pari o superiore al 25 %.

4.1.3.5.5.4.4.

Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1, 2 o 3, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 4. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 4 se la somma delle concentrazioni (in %) dei componenti classificati nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4 è pari o superiore al 25 %.

4.1.3.5.5.4.5.

►M12  La classificazione delle miscele in funzione del pericolo a lungo termine (cronico) in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati è sintetizzata nella tabella 4.1.2. ◄

Tabella 4.1.2

▼M12

Classificazione di una miscela in funzione del pericolo a lungo termine (cronico), in base alla somma delle concentrazioni dei componenti classificati

▼M2

Somma dei componenti classificati nella categoria:

Miscela classificata nella categoria:

Cronico 1 × M () ≥ 25 %

Cronico 1

(M × 10 × Cronico 1) + Cronico ≥ 2 25 %

Cronico 2

(M × 100 × Cronico 1) + (10 × Cronico 2) + Cronico 3 ≥ 25 %

Cronico 3

Cronico 1 + Cronico 2 + Cronico 3 + Cronica 4 ≥ 25 %

Cronico 4

(1)   

Per chiarimenti sul fattore M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5.

4.1.3.5.5.5.   Miscele con componenti altamente tossici

4.1.3.5.5.5.1.

I componenti di categoria Acuto 1 e Cronico 1 con tossicità inferiore a 1 mg/l e/o tossicità cronica inferiore a 0,1 mg/l (se non rapidamente degradabili) e inferiore a 0,01 mg/l (se rapidamente degradabili) contribuiscono alla tossicità della miscela anche a basse concentrazioni; di norma, a queste sostanze è attribuito un peso maggiore quando si applica il metodo della somma delle classificazioni. Quando una miscela contiene componenti classificati nella categoria Acuto 1 o Cronico 1, si applica:

— 
o la procedura per tappe successive di cui ai punti 4.1.3.5.5.3 e 4.1.3.5.5.4 utilizzando una somma ponderata ottenuta moltiplicando per un determinato fattore le concentrazioni dei componenti della categoria Acuto 1 e della categoria Cronico 1, anziché sommare semplicemente le percentuali. Ciò significa che la concentrazione dei componenti classificati nella categoria «Acuto 1» nella colonna a sinistra della tabella 4.1.1 e la concentrazione dei componenti classificati nella categoria «Cronico 1» nella colonna a sinistra della tabella 4.1.2 sono moltiplicate per il fattore appropriato. I fattori moltiplicatori da applicare a questi componenti sono definiti in base al valore di tossicità, come indicato nella tabella 4.1.3. Pertanto, per classificare una miscela contenente componenti classificati nella categoria Acuto/Cronico 1 è necessario conoscere il valore del fattore M per poter applicare il metodo della somma,
— 
o la formula di additività (cfr. punto 4.1.3.5.2) purché si disponga di dati sulla tossicità di tutti i componenti altamente tossici della miscela e se esistono prove convincenti del fatto che tutti gli altri componenti, compresi quelli per i quali non si dispone di dati specifici sulla tossicità acuta e/o cronica, sono di tossicità bassa o nulla e non contribuiscono in misura significativa alla pericolosità della miscela per l’ambiente.

▼M4

Tabella 4.1.3

Fattori di moltiplicazione per componenti altamente tossici di miscele

Tossicità acuta

Fattore M

Tossicità cronica

Fattore M

Valore L(E)C50 (mg /l)

 

Valore NOEC (mg/l)

Componenti NRD ()

Componenti RD ()

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

—

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(segue per intervalli corrispondenti a un fattore 10)

(segue per intervalli corrispondenti a un fattore 10)

(1)   

Non rapidamente degradabili.

(2)   

Rapidamente degradabili.

▼M2

4.1.3.6.

Classificazione delle miscele con componenti di cui non si dispone di informazioni utili

4.1.3.6.1.

►M12  Se non si dispone di informazioni utilizzabili sul pericolo a breve termine (acuto) e/o a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico di uno o più componenti rilevanti, la miscela non può essere classificata in modo definitivo in una o più categorie di pericolo. ◄ In tale situazione la miscela va classificata basandosi solo sui componenti noti, indicando sull’etichetta e nella scheda di dati di sicurezza anche quanto segue: «contiene il x % di componenti di cui è ignoto il pericolo per l’ambiente acquatico».

4.1.4.   Comunicazione del pericolo

4.1.4.1.

Sull’etichetta delle sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 4.1.4.

▼M12

Tabella 4.1.4

Pericoloso per l'ambiente acquatico — Elementi dell'etichetta

PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO

 

Acuto 1

Pittogramma GHS

image

Avvertenza

Attenzione

Indicazione di pericolo

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

Consiglio di prudenza — Conservazione

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO

 

Cronico 1

Cronico 2

Cronico 3

Cronico 4

Pittogrammi GHS

image

image

Nessun pittogramma

Nessun pittogramma

Avvertenza

Attenzione

Nessuna avvertenza

Nessuna avvertenza

Nessuna avvertenza

Indicazione di pericolo

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P273

P273

P273

P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

P391

 

 

Consiglio di prudenza — Conservazione

 

 

 

 

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

P501

P501

▼M32

4.2.    Interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente

4.2.1.    Definizioni e considerazioni generali

4.2.1.1.    Definizioni

Ai fini del punto 4.2 valgono le seguenti definizioni:

a) 

«interferente endocrino»: la sostanza o miscela che altera una o più funzioni del sistema endocrino, causando effetti nocivi su un organismo integro, la sua progenie, le popolazioni o le sottopopolazioni;

b) 

«interferenza con il sistema endocrino»: l’alterazione di una o più funzioni del sistema endocrino causata da un interferente endocrino;

c) 

«attività endocrina»: l’interazione con il sistema endocrino che può provocare la risposta del sistema, degli organi o dei tessuti bersaglio, e che conferisce a una sostanza o miscela il potenziale di alterare una o più funzioni del sistema endocrino;

d) 

«effetto nocivo»: il cambiamento a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema, una popolazione o una sottopopolazione che causa una riduzione della capacità funzionale o della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori;

e) 

«nesso biologicamente plausibile»: la correlazione, coerente con le conoscenze scientifiche esistenti, tra un’attività endocrina e un effetto nocivo sulla base di processi biologici.

4.2.1.2.    Considerazioni generali

4.2.1.2.1. Si considerano interferenti endocrini accertati o presunti per l’ambiente o sospetti interferenti endocrini per l’ambiente le sostanze e le miscele che, stando alle evidenze di cui alla tabella 4.2.1, rispondono ai criteri relativi agli interferenti endocrini per l’ambiente, a meno che non sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi identificati non sono rilevanti a livello di popolazione o sottopopolazione.

4.2.1.2.2. Le evidenze da considerare per la classificazione delle sostanze conformemente ad altri punti del presente allegato possono essere utilizzate anche per classificarle come interferenti endocrini per l’ambiente se sono soddisfatti i criteri indicati nella presente sezione.

4.2.2.    Criteri di classificazione delle sostanze

4.2.2.1.    Categorie di pericolo

Ai fini della classificazione in funzione dell’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, le sostanze sono suddivise in due categorie.

Tabella 4.2.1

Categorie di pericolo per gli interferenti endocrini per l’ambiente

Categorie

Criteri

CATEGORIA 1

Interferenti endocrini accertati o presunti per l’ambiente ►C12  
La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente sulle evidenze ottenute da almeno una delle tipologie di dati seguenti:  ◄
a)  dati relativi ad animali;
b)  dati non relativi ad animali con capacità predittiva equivalente a quella dei dati di cui alla lettera a).
Tali dati dimostrano che la sostanza risponde a tutti i seguenti criteri:
a)  attività endocrina;
b)  effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future;
c)  nesso biologicamente plausibile tra l’attività endocrina e l’effetto nocivo.
Tuttavia, se sussistono seri dubbi circa la rilevanza dell’effetto nocivo identificato a livello di popolazione o sottopopolazione, può essere più appropriata la classificazione nella categoria 2.

CATEGORIA 2

Sospetti interferenti endocrini per l’ambiente

Una sostanza è classificata nella categoria 2 se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)  esistono evidenze di:

i)  un’attività endocrina, e

ii)  un effetto nocivo su un organismo integro o sulla sua progenie o generazioni future;

b)  le evidenze di cui alla lettera a) non sono sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 1;

c)  esistono evidenze di un nesso biologicamente plausibile tra l’attività endocrina e l’effetto nocivo.

Laddove sia dimostrato inequivocabilmente che gli effetti nocivi identificati non sono rilevanti a livello di popolazione o sottopopolazione, la sostanza non è considerata un interferente endocrino per l’ambiente.

4.2.2.2.    Base della classificazione

4.2.2.2.1. La classificazione si basa sui criteri appropriati di cui sopra e sulla determinazione della forza probante dei dati relativi a ciascuno di essi (cfr. punto 4.2.2.3) nonché della forza probante complessiva (cfr. punto 1.1.1). Sono classificate come interferenti endocrini per l’ambiente le sostanze che causano o possono causare un effetto nocivo associato al sistema endocrino a livello di popolazione o sottopopolazione.

4.2.2.2.2. Gli effetti nocivi che sono mere conseguenze non specifiche di altri effetti tossici non sono presi in considerazione per l’identificazione della sostanza come interferente endocrino per l’ambiente.

4.2.2.3.    Forza probante e giudizio di esperti

4.2.2.3.1. La classificazione come interferente endocrino per l’ambiente si basa sulla valutazione della forza probante complessiva dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti (cfr. punto 1.1.1). Ciò significa che sono prese in considerazione congiuntamente tutte le informazioni disponibili rilevanti per determinare l’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, ad esempio:

a) 

studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico) predittivi di effetti nocivi, attività endocrina o di un nesso biologicamente plausibile negli animali;

b) 

dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR);

c) 

può essere inclusa anche la valutazione di sostanze chimicamente affini alla sostanza oggetto di studio (raggruppamento, metodo del «read-across»), soprattutto se le informazioni su quest’ultima sono scarse;

d) 

eventuali altri dati scientifici pertinenti e accettabili.

4.2.2.3.2.  ►C12  Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori: ◄

a) 

i risultati negativi e positivi;

b) 

la pertinenza del disegno di studio per la valutazione degli effetti nocivi, nonché a livello di popolazione o sottopopolazione e per la valutazione dell’attività endocrina;

c) 

gli effetti nocivi sulla riproduzione, sulla crescita/sullo sviluppo e altri effetti nocivi pertinenti che probabilmente avranno un impatto sulle popolazioni o sottopopolazioni;

d) 
►C12  

la qualità e la consistenza dei dati, considerando lo schema e la coerenza dei risultati all’interno e tra studi di disegno simile e tra diverse specie;

 ◄
e) 

gli studi riguardanti la via di esposizione, la tossicocinetica, il metabolismo;

f) 
►C12  

il concetto di dose (concentrazione) limite e le linee guida internazionali sulle dosi (concentrazioni) massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti confondenti dell’eccessiva tossicità;

 ◄
g) 
►C12  

se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazione appropriati, attendibili e rappresentativi.

 ◄

4.2.2.3.3. Nell’ambito della determinazione della forza probante dei dati, il nesso tra l’attività endocrina e gli effetti nocivi è stabilito sulla base della plausibilità biologica, determinata alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili. Il nesso biologicamente plausibile non deve necessariamente essere dimostrato con dati specifici sulla sostanza.

4.2.2.3.4. Nell’ambito della determinazione della forza probante dei dati, per valutare l’opportunità di classificare una sostanza come interferente endocrino per l’ambiente conformemente al punto 4.2 si tiene conto delle evidenze prese in considerazione per la sua classificazione come interferente endocrino per la salute umana conformemente al punto 3.11.

4.2.2.4.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.2.2.1 a 4.2.2.3 fino al 1o novembre 2026.

4.2.3.    Criteri di classificazione delle miscele

4.2.3.1.    Classificazione quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi

4.2.3.1.1. Una miscela è classificata come interferente endocrino per l’ambiente se contiene almeno un componente classificato come interferente endocrino per l’ambiente di categoria 1 o 2 in concentrazione pari o superiore al corrispondente limite di concentrazione generico indicato nella tabella 4,2.2.

Tabella 4.2.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come interferenti endocrini per l’ambiente che determinano la classificazione della miscela

Componenti classificati come:

Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione di una miscela come:

Interferente endocrino per l’ambiente di categoria 1

Interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2

Interferente endocrino per l’ambiente di categoria 1

≥ 0,1  %

 

Interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2

 

≥ 1  %

[Nota 1 ]

Nota: i limiti di concentrazione riportati nella tabella si riferiscono sia ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) sia ai gas (unità volume/volume).

Nota 1:  ►C12  se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza. ◄

4.2.3.2.    Classificazione quando esistono dati sulla miscela in quanto tale

4.2.3.2.1.   

La classificazione delle miscele si basa sui dati sperimentali disponibili sui singoli componenti della miscela utilizzando i limiti di concentrazione per i componenti classificati come interferenti endocrini per l’ambiente. Possono essere utilizzati ai fini della classificazione, caso per caso, dati sperimentali relativi alla miscela in quanto tale se dimostrano un’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente che la valutazione effettuata in base ai singoli componenti non ha permesso di accertare. In questi casi, il carattere probante dei risultati delle prove relative alla miscela deve essere dimostrato tenendo conto della dose (concentrazione) e di altri fattori quali la durata, le osservazioni, la sensibilità e l’analisi statistica dei sistemi di prova. Una documentazione adeguata giustificante la classificazione è conservata e messa a disposizione di chiunque chieda di esaminarla.

4.2.3.3.    Classificazione quando non esistono dati sulla miscela in quanto tale: principi ponte

4.2.3.3.1. Fatto salvo il punto 4.2.3.2.1, se la miscela in quanto tale non è stata sottoposta a prove per determinarne l’interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili dati sufficienti a caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte di cui al punto 1.1.3.

4.2.3.4.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.2.3.1 a 4.2.3.3 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3 fino al 1o maggio 2028.

4.2.4.    Comunicazione del pericolo

4.2.4.1. Sull’etichetta delle sostanze e delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.2.3.

Tabella 4.2.3

Interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente — Elementi dell’etichetta

Classificazione

Categoria 1

Categoria 2

Simbolo/pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Attenzione

Indicazione di pericolo

EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell’ambiente

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201

P202

P273

P201

P202

P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

P391

Consiglio di prudenza — Conservazione

P405

P405

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

4.2.4.2.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le sostanze

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1o novembre 2026.

4.2.4.3.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le miscele

Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.2.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.2.4.1 fino al 1o maggio 2028.

4.3.    Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili

4.3.1.    Definizioni e considerazioni generali

4.3.1.1. Ai fini del punto 4.3 valgono le seguenti definizioni:

«PBT»: la sostanza o miscela persistente, bioaccumulabile e tossica che risponde ai criteri di classificazione di cui al punto 4.3.2.1.

«vPvB»: la sostanza o miscela molto persistente e molto bioaccumulabile che risponde ai criteri di classificazione di cui al punto 4.3.2.2.

4.3.1.2. La classe di pericolo «Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili» è differenziata in:

— 
proprietà PBT;
— 
proprietà vPvB.

4.3.2.    Criteri di classificazione delle sostanze

4.3.2.1.    Criteri di classificazione come PBT

Una sostanza è ritenuta PBT quando soddisfa i criteri di persistenza, bioaccumulo e tossicità enunciati ai punti da 4.3.2.1.1 a 4.3.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3.

4.3.2.1.1.    Persistenza

Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) 

l’emivita di degradazione nell’acqua di mare è superiore a 60 giorni;

b) 

l’emivita di degradazione in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni;

c) 

l’emivita di degradazione nei sedimenti marini è superiore a 180 giorni;

d) 

l’emivita di degradazione nei sedimenti di acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni;

e) 

l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 120 giorni.

4.3.2.1.2.    Bioaccumulo

Una sostanza è ritenuta bioaccumulabile (B) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 2 000 .

4.3.2.1.3.    Tossicità

Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:

a) 

la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o ECx (ad esempio EC10) negli organismi marini o d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l;

b) 

la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al punto 3.5, 3.6 o 3.7;

c) 

esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al punto 3.9;

d) 

la sostanza è classificabile come interferente endocrino (categoria 1) per la salute umana o l’ambiente in base al punto 3.11 o 4.2.

4.3.2.2.    Criteri di classificazione come vPvB

Una sostanza è ritenuta vPvB quando soddisfa i criteri di persistenza e bioaccumulo enunciati ai punti 4.3.2.2.1 e 4.3.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.3.2.3.

4.3.2.2.1.   Persistenza

Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) 

l’emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni;

b) 

l’emivita di degradazione in sedimenti di acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 180 giorni;

c) 

l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 180 giorni.

4.3.2.2.2.    Bioaccumulo

Una sostanza è ritenuta molto bioaccumulabile (vB) se il suo fattore di bioconcentrazione nelle specie acquatiche è superiore a 5 000 .

4.3.2.3.    Base della classificazione

Per classificare le sostanze PBT e vPvB si determina la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.3.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.3.2.1 e 4.3.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili.

▼C12

Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.

L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.

▼M32

La classe di pericolo «Proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB)» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche.

Per la valutazione delle proprietà P, vP, B, vB e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 e 4.3.2.3.3.

4.3.2.3.1.    Valutazione delle proprietà P o vP

Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:

a) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali;

b) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nel suolo;

c) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nei sedimenti;

d) 

altre informazioni, quali dati ricavati da studi di monitoraggio o sul campo, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.3.2.3.2.    Valutazione delle proprietà B o vB

Per la valutazione delle proprietà B o vB si tiene conto delle seguenti informazioni:

a) 

risultati di uno studio di bioconcentrazione o di bioaccumulo nelle specie acquatiche;

b) 

altri dati sul potenziale di bioaccumulo di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità, come ad esempio:

i) 

risultati di uno studio di bioaccumulo nelle specie terrestri;

ii) 

dati ricavati dall’analisi scientifica di fluidi o tessuti umani, quali sangue, latte o grasso;

iii) 

rilevamento di livelli elevati nel biota, in particolare in specie in via d’estinzione o in popolazioni o sottopopolazioni vulnerabili, rispetto ai livelli dell’ambiente circostante,

iv) 

risultati derivanti da uno studio di tossicità cronica su animali;

v) 

valutazione del comportamento tossicocinetico della sostanza;

c) 

informazioni sulla capacità della sostanza di bioamplificarsi nella catena alimentare, se possibile espressa mediante fattori di bioamplificazione o di amplificazione nelle reti trofiche.

4.3.2.3.3.    Valutazione delle proprietà T

Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:

a) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati acquatici;

b) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su pesci;

c) 

risultati ottenuti da studi sull’inibizione della crescita nelle alghe o nelle piante acquatiche;

d) 

classificabilità della sostanza come cancerogena di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H350 o H350i), mutagena delle cellule germinali di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H340), tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (con indicazione di pericolo H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d o H361fd) o avente, a dose ripetuta, effetti tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 o 2 (con indicazione di pericolo H372 o H373);

e) 

classificabilità della sostanza come interferente endocrino di categoria 1 per la salute umana o per l’ambiente (con indicazione di pericolo EUH380 o EUH430);

f) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi terrestri, invertebrati e piante;

g) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi che vivono in sedimenti;

h) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione su uccelli;

i) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.3.2.4.    Forza probante e giudizio di esperti

4.3.2.4.1. Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, come indicato al punto 1.1.1, si prendono in considerazione tutti i pertinenti dati scientifici disponibili, ad esempio:

a) 

studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico);

b) 

informazioni tratte dall’applicazione dell’approccio per categorie (raggruppamento, metodo del «read-across»);

c) 

dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR) che diano informazioni sulle proprietà P, vP, B, vB e T;

d) 

risultati di monitoraggio e modellizzazione;

e) 

esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni;

f) 

studi epidemiologici e clinici;

g) 

studi di casi ben documentati, studi pubblicati sottoposti a peer review e osservazioni;

h) 

qualsiasi altro dato accettabile.

►C12  Alla qualità e alla consistenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. ◄ A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un’unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà.

4.3.2.4.2. Nel determinare la forza probante dei dati, oltre alle informazioni di cui ai punti 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2 e 4.3.2.3.3 si prendono in considerazione anche le informazioni seguenti nel quadro della valutazione scientifica delle informazioni rilevanti per le proprietà P, vP, B, vB e T:

a) 

indicazione delle proprietà P o vP:

▼C12

i) 

risultati dei saggi sulla pronta biodegradazione;

▼M32

ii) 

risultati di altri saggi di screening sulla degradazione (ad esempio biodegradabilità immediata potenziata, biodegradabilità intrinseca);

iii) 

risultati ottenuti da modelli di biodegradazione Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;

iv) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità;

b) 

indicazione delle proprietà B o vB:

i) 

coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua determinato per via sperimentale o stimato mediante modelli Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;

ii) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità;

c) 

indicazione delle proprietà T:

▼C12

i) 

tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche o pesci, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);

▼M32

ii) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.3.2.5.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.3.2.1 a 4.3.2.4 fino al 1o novembre 2026.

4.3.3.    Criteri di classificazione delle miscele

4.3.3.1. Una miscela è classificata come PBT o vPvB se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PBT o vPvB in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso).

4.3.3.2.  ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.3.3.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.3.3.1 fino al 1o maggio 2028.

4.3.4.    Comunicazione del pericolo

4.3.4.1. Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 4.3.1.

Tabella 4.3.1

Proprietà PBT e vPvB — Elementi dell’etichetta

 

PBT

vPvB

Simbolo/pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Indicazione di pericolo

EUH440: si accumula nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

EUH441: si accumula notevolmente nell’ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201

P202

P273

P201

P202

P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

P391

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

4.3.4.2.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le sostanze

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1o novembre 2026.

4.3.4.3.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le miscele

Le miscele sono etichettate conformemente a quanto disposto al punto 4.3.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.3.4.1 fino al 1o maggio 2028.

4.4.    Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili

4.4.1.    Definizioni e considerazioni generali

4.4.1.1.   Ai fini del punto 4.4 valgono le seguenti definizioni:

«PMT»: la sostanza o miscela persistente, mobile e tossica che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.1;

«vPvM»: la sostanza o miscela molto persistente e molto mobile che risponde i criteri di classificazione di cui al punto 4.4.2.2;

▼C12

«log Koc »: il logaritmo in base 10 del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).

▼M32

4.4.1.2.   La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili» è differenziata in:

— 
proprietà PMT;
— 
proprietà vPvM.

4.4.2.    Criteri di classificazione delle sostanze

4.4.2.1.    Criteri di classificazione come PMT

Una sostanza è ritenuta PMT quando soddisfa i criteri di persistenza, mobilità e tossicità enunciati ai punti 4.4.2.1.1, 4.4.2.1.2 e 4.4.2.1.3 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3.

4.4.2.1.1.    Persistenza

Una sostanza è ritenuta persistente (P) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) 

l’emivita di degradazione nell’acqua di mare è superiore a 60 giorni;

b) 

l’emivita di degradazione in acqua dolce o di estuario è superiore a 40 giorni;

c) 

l’emivita di degradazione nei sedimenti marini è superiore a 180 giorni;

d) 

l’emivita di degradazione nei sedimenti di acqua dolce o di estuario è superiore a 120 giorni;

e) 

l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 120 giorni.

4.4.2.1.2.    Mobilità

Una sostanza è ritenuta mobile (M) se il log Koc è inferiore a 3. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 3.

4.4.2.1.3.    Tossicità

Una sostanza è ritenuta tossica (T) quando si verifica una delle situazioni seguenti:

a) 

la sua concentrazione senza effetti osservati (NOEC) a lungo termine o ECx (ad esempio EC10) negli organismi marini o d’acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l;

b) 

la sostanza è classificabile come cancerogena (categoria 1A o 1B), mutagena di cellule germinali (categoria 1A o 1B) o tossica per la riproduzione (categoria 1A, 1B o 2) in base al punto 3.5, 3.6 o 3.7;

c) 

esistono altre prove di tossicità cronica, date dalla classificabilità della sostanza come sostanza con tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta (STOT RE categoria 1 o 2), in base al punto 3.9;

d) 

la sostanza è classificabile come interferente endocrino (categoria 1) per la salute umana o l’ambiente in base al punto 3.11 o 4.2.

4.4.2.2.    Criteri di classificazione come vPvM

Una sostanza è ritenuta vPvM quando soddisfa i criteri di persistenza e mobilità enunciati ai punti 4.4.2.2.1 e 4.4.2.2.2 e valutati conformemente al punto 4.4.2.3.

4.4.2.2.1.    Persistenza

Una sostanza è ritenuta molto persistente (vP) quando si verifica una delle seguenti situazioni:

a) 

l’emivita di degradazione in acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 60 giorni;

b) 

l’emivita di degradazione in sedimenti di acqua marina, acqua dolce o di estuario è superiore a 180 giorni;

c) 

l’emivita di degradazione nel suolo è superiore a 180 giorni.

4.4.2.2.2.    Mobilità

Una sostanza è ritenuta molto mobile (vM) se il log Koc è inferiore a 2. Una sostanza ionizzabile è ritenuta mobile se il valore più basso di log Koc per pH compreso tra 4 e 9 è inferiore a 2.

4.4.2.3.    Base della classificazione

Per classificare le sostanze PMT e vPvM si determina la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, mettendo a confronto tutte le informazioni pertinenti disponibili elencate al punto 4.4.2.3 con i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2. Tale metodo si applica in particolare quando i criteri di cui ai punti 4.4.2.1 e 4.4.2.2 non possono essere applicati direttamente alle informazioni disponibili.

▼C12

Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.

L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.

▼M32

La classe di pericolo «Proprietà persistenti, mobili e tossiche e molto persistenti e molto mobili» si applica a tutte le sostanze organiche, anche le organometalliche.

Per la valutazione delle proprietà P, vP, M, vM e T si tiene conto delle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3.

4.4.2.3.1.    Valutazione delle proprietà P o vP

Per la valutazione delle proprietà P o vP si tiene conto delle seguenti informazioni:

a) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nelle acque superficiali;

b) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nel suolo;

c) 

risultati dei saggi di simulazione sulla degradazione nei sedimenti;

d) 

altre informazioni, quali dati ricavati da studi di monitoraggio o sul campo, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.3.2.    Valutazione delle proprietà M o vM

Per la valutazione delle proprietà M o vM si tiene conto delle seguenti informazioni:

▼C12

a) 

risultati dei saggi di adsorbimento/desorbimento;

▼M32

b) 

altre informazioni, quali dati ricavati da studi di lisciviazione, modellizzazione o monitoraggio, di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.3.3.    Valutazione delle proprietà T

Per la valutazione delle proprietà T si tiene conto delle seguenti informazioni:

a) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su invertebrati acquatici;

b) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su pesci;

c) 

risultati ottenuti da studi sull’inibizione della crescita nelle alghe o nelle piante acquatiche;

d) 

classificabilità della sostanza come cancerogena di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H350 o H350i), mutagena delle cellule germinali di categoria 1A o 1B (con indicazione di pericolo H340), tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (con indicazione di pericolo H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360fD, H361, H361f, H361d o H361fd) o avente, a dose ripetuta, effetti tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 o 2 (con indicazione di pericolo H372 o H373);

e) 

classificabilità della sostanza come interferente endocrino di categoria 1 per la salute umana o per l’ambiente (con indicazione di pericolo EUH380 o EUH430);

f) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi terrestri, invertebrati e piante;

g) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine su organismi che vivono in sedimenti;

h) 

risultati ottenuti da saggi di tossicità a lungo termine o tossicità per la riproduzione su uccelli;

i) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.4.    Forza probante e giudizio di esperti

4.4.2.4.1. Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, come indicato al punto 1.1.1, si prendono in considerazione tutti i pertinenti dati scientifici disponibili, ad esempio:

a) 

studi in vivo o di altro tipo (ad esempio in vitro, in silico);

b) 

informazioni tratte dall’applicazione dell’approccio per categorie (raggruppamento, metodo del «read-across»);

c) 

dati su sostanze analoghe ottenuti applicando relazioni del tipo struttura-attività (SAR) che diano informazioni sulle proprietà P, vP, M, vM e T;

d) 

risultati di monitoraggio e modellizzazione;

e) 

esperienza umana basata su dati relativi a malattie professionali e infortuni;

f) 

studi epidemiologici e clinici;

g) 

studi di casi ben documentati, studi pubblicati sottoposti a peer review e osservazioni;

h) 

qualsiasi altro dato accettabile.

►C12  Alla qualità e alla consistenza dei dati è attribuita la dovuta importanza. ◄ . A prescindere dalle conclusioni individuali che si possono trarre dai singoli risultati, essi sono accorpati in modo da costituire un’unica evidenza per determinare se una sostanza presenta o meno una particolare proprietà.

4.4.2.4.2. Nel determinare la forza probante dei dati, oltre alle informazioni di cui ai punti 4.4.2.3.1, 4.4.2.3.2 e 4.4.2.3.3 si prendono in considerazione anche le informazioni seguenti nel quadro della valutazione scientifica delle informazioni rilevanti per le proprietà P, vP, M, vM e T:

a) 

indicazione delle proprietà P o vP:

▼C12

i) 

risultati dei saggi sulla pronta biodegradazione;

▼M32

ii) 

risultati di altri saggi di screening sulla degradazione (ad esempio biodegradabilità immediata potenziata, biodegradabilità intrinseca);

iii) 

risultati ottenuti da modelli di biodegradazione Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;

iv) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità;

b) 

informazioni rilevanti per le proprietà M o vM:

i) 

coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (Koc) stimato mediante modelli Q(SAR) ben sviluppati e affidabili;

ii) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità;

c) 

informazioni rilevanti per le proprietà T:

▼C12

i) 

tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche o pesci, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);

▼M32

ii) 

altri dati di cui si possa ragionevolmente dimostrare l’adeguatezza e l’affidabilità.

4.4.2.5.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le sostanze sono classificate conformemente ai criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima del 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui ai punti da 4.4.2.1 a 4.4.2.4 fino al 1o novembre 2026.

4.4.3.    Criteri di classificazione delle miscele

4.4.3.1. Una miscela è classificata come PMT o vPvM se contiene almeno un componente classificato rispettivamente come PMT o vPvM in percentuale pari o superiore allo 0,1 % (peso/peso).

4.4.3.2.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄

Le miscele sono classificate conformemente ai criteri di cui al punto 4.4.3.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di classificazione in conformità dei criteri di cui al punto 4.4.3.1 fino al 1o maggio 2028.

4.4.4.    Comunicazione del pericolo

4.4.4.1. Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.

Tabella 4.4.1

Proprietà PMT e vPvM — Elementi dell’etichetta

 

PMT

vPvM

Simbolo/pittogramma

 

 

Avvertenza

Pericolo

Pericolo

Indicazione di pericolo

EUH450: può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche

EUH451: può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

Consiglio di prudenza — Prevenzione

P201

P202

P273

P201

P202

P273

Consiglio di prudenza — Reazione

P391

P391

Consiglio di prudenza — Smaltimento

P501

P501

4.4.4.2.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le sostanze

Le sostanze sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2025.

Tuttavia per le sostanze immesse sul mercato prima 1o maggio 2025 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o novembre 2026.

4.4.4.3.    ►C12  Tempistica di applicazione ◄ per le miscele

Le miscele sono etichettate conformemente al punto 4.4.4.1 al più tardi dal 1o maggio 2026.

Tuttavia per le miscele immesse sul mercato prima del 1o maggio 2026 non vige l’obbligo di etichettatura conformemente al punto 4.4.4.1 fino al 1o maggio 2028.

▼M2

5.   PARTE 5: PERICOLI SUPPLEMENTARI

5.1.   Pericoloso per lo strato di ozono

5.1.1.   Definizioni e considerazioni generali

5.1.1.1.

Il potenziale di riduzione dell’ozono (ozone depleting potential, ODP) è un parametro integrativo, diverso per ogni specie fonte di idrocarburi alogenati, che rappresenta la capacità dell’idrocarburo alogenato di ridurre lo strato di ozono nella stratosfera, calcolato in base a un rapporto massa su massa rispetto al CFC-11. La definizione formale dell’ODP è il rapporto tra la variazione complessiva dell’ozono causata dall’emissione di una determinata massa di uno specifico composto rispetto alla variazione determinata dalla stessa massa di CFC-11.

Per sostanza pericolosa per lo strato di ozono s’intende una sostanza che, in base ai dati disponibili relativi alle sue proprietà e al suo destino e comportamento ambientali previsti o osservati, può presentare un pericolo per la struttura e/o la funzione dello strato di ozono della stratosfera. Rientrano in questa definizione le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ( 19 ).

5.1.2.   Criteri di classificazione delle sostanze

5.1.2.1.

Una sostanza è classificata come pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1) se i dati disponibili relativi alle sue proprietà e al suo destino e comportamento ambientali previsti o osservati indicano che essa può presentare un pericolo per la struttura e/o per la funzione dello strato di ozono della stratosfera.

5.1.3.   Criteri di classificazione delle miscele

5.1.3.1.

Le miscele sono classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1) in base alla concentrazione individuale della sostanza o delle sostanze in esse contenute che sono classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1), secondo la tabella 5.1.

Tabella 5.1

Limiti di concentrazione generici per le sostanze (di una miscela) classificate come pericolose per lo strato di ozono (Categoria 1), che determinano la classificazione della miscela come pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1)

Classificazione della sostanza

Classificazione della miscela

Pericolosa per lo strato di ozono (Categoria 1)

C ≥ 0,1 %

5.1.4.   Comunicazione del pericolo

5.1.4.1.

Sull’etichetta delle sostanze e delle miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo figurano gli elementi indicati nella tabella 5.2.

Tabella 5.2

Pericoloso per lo strato di ozono — Elementi dell’etichetta

Simbolo/pittogramma

image

Avvertenza

Attenzione

Indicazione di pericolo

H420: Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera

Consigli di prudenza

P502

▼B



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