Articolo 4
Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio
1.
I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del titolo II prima di immetterle sul mercato.
2.
Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 1, i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori classificano le sostanze non immesse sul mercato in conformità del titolo II quando:
a)
l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 1 o 5, l'articolo 17 o l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevedono la registrazione di una sostanza;
b)
l'articolo 7, paragrafo 2, o l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevedono la notifica.
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3.
Se una sostanza è soggetta a classificazione ed etichettatura armonizzate in conformità del titolo V mediante una voce dell’allegato VI, parte 3, tale sostanza è classificata conformemente a tale voce e non è effettuata nessuna classificazione di tale sostanza secondo il titolo II per le classi di pericolo e le relative differenziazioni o le forme o gli stati fisici figuranti in tale voce.
La classificazione armonizzata di tale sostanza si applica a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici, a meno che una voce dell’allegato VI, parte 3, precisi che una classificazione armonizzata si applica a una specifica forma o uno specifico stato fisico di tale sostanza.
Tuttavia, se la sostanza rientra anche in una o più classi di pericolo o relative differenziazioni o se è in una forma o uno stato fisico non compresi in una voce dell’allegato VI, parte 3, la sua classificazione a norma del titolo II è effettuata per tali classi di pericolo, differenziazioni e forme o stati fisici.
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4.
Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato.
5.
Nell'adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4, i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d'approvvigionamento.
6.
Nell'adempimento delle responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 4, gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d'approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione.
7.
Una miscela di cui alla parte 2 dell'allegato II contenente una sostanza classificata come pericolosa non è immessa sul mercato, a meno che non sia etichettata in conformità del titolo III.
8.
Ai fini del presente regolamento, gli articoli di cui alla sezione 2.1 dell'allegato I sono classificati, etichettati e imballati in conformità delle disposizioni che si applicano alle sostanze e alle miscele prima dell'immissione sul mercato.
9.
I fornitori di una catena d'approvvigionamento cooperano per soddisfare i requisiti in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del presente regolamento.
10.
Le sostanze e le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il presente regolamento.
▼M37
11.
Una sostanza o miscela è immessa sul mercato solo se un fornitore stabilito nell’Unione, che è identificato sull’etichetta, nel corso di un’attività industriale o professionale soddisfa le prescrizioni del presente regolamento per quanto riguarda le sostanze o la miscela in questione.
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