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CELEX 02008R1272 · v20260701

Article 50 / Compiti dell'agenzia

Articolo 50

Compiti dell'agenzia

1.  
L'agenzia presta agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la migliore consulenza scientifica e tecnica possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che rientrano nell'ambito della sua competenza e che le sono sottoposte conformemente al presente regolamento.
2.  

Il segretariato dell'agenzia:

▼M37

a) 

fornisce all’industria, ove opportuno, orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati in merito all’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento;

b) 

fornisce alle autorità competenti orientamenti e strumenti tecnici e scientifici aggiornati relativi all’applicazione e all’attuazione del presente regolamento e collabora con il servizio di assistenza tecnica istituito dagli Stati membri a norma dell’articolo 44.

▼M37

3.  
Quando agisce in qualità di organismo designato a norma dell’articolo 45, paragrafo 1 bis, l’agenzia predispone gli strumenti necessari per fornire l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, all’organismo o agli organismi designati pertinenti dello Stato membro designante affinché possano svolgere i loro compiti in materia di risposta di emergenza sanitaria e misure preventive.
4.  
All’agenzia sono fornite risorse adeguate per sostenere il suo lavoro.

▼B

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