1.1. Identificatore del prodotto della miscela
L’identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a).
Devono essere comunicati il nome o i nomi commerciali completi della miscela compresi, se del caso, il marchio o i marchi, il nome del prodotto e le varianti denominative così come figurano sull’etichetta, senza abbreviazioni e in modo da permetterne l’identificazione specifica.
Nella trasmissione devono essere inoltre inclusi l’UFI o gli UFI.