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CELEX 02008R1272 · v20260701

1.1. Identificatore del prodotto della miscela

L’identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, lettera a).

Devono essere comunicati il nome o i nomi commerciali completi della miscela compresi, se del caso, il marchio o i marchi, il nome del prodotto e le varianti denominative così come figurano sull’etichetta, senza abbreviazioni e in modo da permetterne l’identificazione specifica.

Nella trasmissione devono essere inoltre inclusi l’UFI o gli UFI.

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