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CELEX 02008R1272 · v20260701

1.1.1. Numerazione delle voci e identificazione di una sostanza

1.1.1.1.   Numeri indice

Le voci contenute nella parte 3 sono elencate in funzione del numero atomico dell’elemento più caratteristico delle proprietà della sostanza. Le sostanze organiche, data la loro varietà, sono suddivise in classi. Il numero indice di ogni sostanza è costituito da una sequenza cifrata del tipo ABC-RST-VW-Y. La sequenza ABC corrisponde al numero atomico dell’elemento chimico più caratteristico o del gruppo organico più caratteristico della molecola. RST è il numero consecutivo della sostanza nelle serie ABC. VW indica la forma di cui la sostanza viene prodotta o immessa in commercio. Y è la cifra di controllo calcolata secondo il metodo a dieci cifre ISBN. Questo numero figura nella colonna «numero indice».

1.1.1.2.   Numeri CE

Il numero CE, ossia EINECS, ELINCSo NLP, è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea. Il numero EINECS può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale [EINECS ( 20 )]. Il numero ELINCS può essere ottenuto dalla Lista europea delle sostanze chimiche notificate (quale modificata) (EUR 22543 EN, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006, ISSN 1018-5593). Il numero NLP può essere ottenuto dalla lista degli «ex-polimeri» (quale modificata) (Documento, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Il numero CE è costituito da un sequenza di sette cifre del tipo XXX-XXX-X, che inizia da 200-001-8 (EINECS), da 400-010-9 (ELINCS) e da 500-001-0 (NLP). Tale numero figura nella colonna «numero indice».

1.1.1.3.   Numero CAS

Per facilitare l’identificazione della voce è indicato anche il numero CAS (Chemical Abstracts Service). Si noti che il numero EINECS comprende sia le forme anidre sia le forme idrate di una sostanza, mentre spesso vi sono numerazioni CAS diverse per le due forme. Il numero CAS indicato si riferisce soltanto alla forma anidra e pertanto non descrive sempre la voce in modo altrettanto preciso del numero EINECS. Tale numero figura nella colonna «numero CAS».

1.1.1.4.    ►M18  Denominazione chimica ◄

Ove possibile, le sostanze pericolose sono designate dalle rispettive denominazioni Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry). Le sostanze incluse negli elenchi EINECS, ELINCS o degli «ex polimeri» sono designate dalle denominazioni figuranti in tali elenchi. In alcuni casi sono inserite altre denominazioni, per esempio quelle usuali o comuni. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono designati, se possibile, dalle rispettive denominazioni ISO.

Le impurezze, gli additivi e altri componenti minori non sono solitamente indicati, sempreché non contribuiscano in modo rilevante alla classificazione della sostanza.

La descrizione di alcune sostanze comprende l'indicazione della purezza espressa in percentuale. Le sostanze che presentano un tenore più elevato di sostanza attiva (ad esempio un perossido organico) rispetto a detta percentuale non figurano nella parte 3 e possono presentare altre proprietà pericolose (ad esempio esplosive); tali sostanze dovrebbero essere classificate ed etichettate di conseguenza.

Quando sono indicati, i limiti di concentrazione specifici si riferiscono alla sostanza o alle sostanze figuranti alla voce. In particolare, nel caso di voci relative a miscele di sostanze o sostanze descritte con l'indicazione della purezza specifica in percentuale, i limiti si applicano alla sostanza nella forma in cui è descritta nella parte 3 e non alla sostanza pura.

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, per le sostanze elencate nella parte 3 il nome della sostanza da utilizzare sull'etichetta corrisponde a una delle designazioni figuranti in tale parte. Per alcune sostanze, a fini di identificazione, sono state aggiunte informazioni supplementari in parentesi quadra. Dette informazioni possono non figurare sull'etichetta.

Alcune voci contengono indicazioni circa le impurezze; in questi casi il nome della sostanza è seguito dalla menzione: «(contenente ≥ xx % di impurezze)». Il riferimento tra parentesi fa parte del nome della sostanza e deve figurare sull’etichetta.

1.1.1.5.   Voci relative a gruppi di sostanze

La parte 3 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In questi casi le prescrizioni relative alla classificazione e all’etichettatura si applicano a tutte le sostanze a cui si riferisce la descrizione.

In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione e all’etichettatura per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze è accompagnata dalla precisazione «ad eccezione di quelle specificate altrove nel presente allegato».

In alcuni casi determinate sostanze possono essere incluse in più voci di gruppi di sostanze. In questi casi la classificazione della sostanza ricalca quella di ciascuno dei due gruppi di sostanze. Qualora siano date diverse classificazioni per lo stesso pericolo si applica la classificazione più rigorosa.

Le voci della parte 3 relative a sali (sotto qualsiasi denominazione) si riferiscono, salvo diversa indicazione, alle forme anidre e alle forme idrate.

I numeri CE o CAS non sono di solito indicati per le voci che comprendono più di quattro sostanze singole.

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