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CELEX 02008R1272 · v20260701

Article 5 / Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze

Articolo 5

Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze

1.  

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza identificano le informazioni disponibili al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, in particolare:

a) 

i dati prodotti secondo uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

b) 

i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni;

c) 

ogni altra informazione acquisita conformemente all'allegato XI, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

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c bis) 

i dati ottenuti da nuove metodologie di approccio;

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d) 

qualsiasi nuova informazione scientifica;

e) 

qualsiasi altra informazione acquisita nell'ambito di programmi in materia di sostanze chimiche riconosciuti a livello internazionale.

Le informazioni si riferiscono alla sostanza nelle forme o negli stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata.

2.  
I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle esaminano le informazioni di cui al paragrafo 1 per stabilire se siano adeguate, attendibili e scientificamente valide ai fini della valutazione da effettuarsi ai sensi del capo 2 del presente titolo.

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3.  
Una sostanza contenente più di un costituente, sotto forma di un singolo costituente, un’impurezza identificata o un additivo per il quale sono disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1, è valutata utilizzando le informazioni disponibili su detti costituenti noti e sulla sostanza stessa.
4.  
Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente a norma del capo 2 in relazione alle classi di pericolo «mutagenicità sulle cellule germinali», «cancerogenicità», «tossicità per la riproduzione», «interferenza con il sistema endocrino per la salute umana» e «interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente» di cui all’allegato I, punti 3.5., 3.6., 3.7., 3.11. e 4.2, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti.

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

le informazioni dimostrano proprietà mutagene sulle cellule germinali, cancerogene o tossiche per la riproduzione o proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana o per l’ambiente;

b) 

le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

5.  
Per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente a norma del capo 2 del presente titolo in relazione alle proprietà di «biodegradabilità, persistenza, mobilità e bioaccumulo» nelle classi di pericolo «pericoloso per l’ambiente acquatico», «persistente, bioaccumulabile e tossico», o alle proprietà «molto persistente e molto bioaccumulabile» e «persistente, mobile e tossico» o alle proprietà «molto persistente e molto mobile» di cui all’allegato I, punti 4.1.2.8, 4.1.2.9, 4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.4.2.3.1 e 4.4.2.3.2, il fabbricante, l’importatore e l’utilizzatore a valle utilizza le pertinenti informazioni disponibili di cui al paragrafo 1 per ciascuno dei costituenti noti della sostanza.

Si tiene conto delle informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

le informazioni dimostrano proprietà di persistenza, mobilità e bioaccumulo o un’assenza di degradazione;

b) 

le informazioni corroborano le conclusioni basate sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

Le informazioni disponibili sulla sostanza stessa contenente più di un costituente che dimostrano l’assenza o la minore gravità delle proprietà di cui alla lettera a) non prevalgono sulle informazioni disponibili sui costituenti della sostanza.

6.  
I paragrafi 4 e 5 non si applicano alle sostanze contenenti più di un costituente che sono estratte da piante o parti di piante e che sono sostanze non modificate chimicamente quali definite all’articolo 3, punto 40), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
7.  
Ai fini del paragrafo 6, per «piante» si intendono gli organismi vivi o morti appartenenti ai regni Plantae e Fungi, ivi compresi alghe, licheni e lieviti.
8.  
Per talune sostanze contenenti più di un costituente non contemplate dal paragrafo 6, la Commissione, qualora riceva evidenza del fatto che le regole di cui ai paragrafi 4 o 5 potrebbero non essere adatte per talune sostanze contenenti più di un costituente, può chiedere all’agenzia di valutare i dati disponibili.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis al fine di modificare l’allegato I creando una nuova sezione e includendo e modificando, in tale sezione, le deroghe al paragrafo 4 o 5 sulla classificazione delle sostanze contenenti più di un costituente. Per tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle prove scientifiche, dei progressi delle conoscenze e del parere dell’agenzia, se disponibile, per classificare adeguatamente le sostanze contenenti più di un costituente, a condizione che sia garantito un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

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