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Article 31 / Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette

Articolo 31

Disposizioni generali relative all'apposizione delle etichette

▼M37

1.  
L’etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell’imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l’imballaggio è disposto in modo normale. L’etichetta può essere presentata sotto forma di etichetta pieghevole.

▼M37

1 bis.  
Se l’etichetta è presentata sotto forma di etichetta pieghevole, gli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 17, paragrafo 1, sono presentati conformemente all’allegato I, punto 1.2.1.6.
1 ter.  
Qualora sia utilizzata un’etichetta digitale come previsto dall’articolo 34 bis, paragrafo 1, un supporto dati collegato a tale etichetta digitale è saldamente apposto o stampato sull’etichetta fisica o sull’imballaggio, accanto all’etichetta, in modo che possa essere trattato automaticamente tramite dispositivi digitali ampiamente utilizzati.

Se gli elementi dell’etichetta sono forniti soltanto su un’etichetta digitale a norma dell’articolo 34 bis, paragrafo 2, il supporto dati è accompagnato dall’indicazione «Ulteriori informazioni sui pericoli sono disponibili online» o da un’indicazione analoga.

▼B

2.  
Il colore e la presentazione dell'etichetta sono tali che il pittogramma di pericolo è chiaramente distinguibile.
3.  
Gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, sono riportati in modo chiaro e indelebile, si distinguono chiaramente dallo sfondo e sono per dimensione e spaziatura facilmente leggibili.
4.  
La forma, il colore e le dimensioni di un pittogramma di pericolo e le dimensioni dell'etichetta sono definiti nell'allegato I, punto 1.2.1.
5.  
Non è necessario apporre un'etichetta quando gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, figurano chiaramente sull'imballaggio stesso. In questi casi, le disposizioni del presente capo relative alle etichette si applicano alle informazioni riportate sull'imballaggio.

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