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CELEX 02008R1272 · v20260701

1.4. Richiesta di utilizzare una denominazione chimica alternativa

1.4.   Richiesta di utilizzare una denominazione chimica alternativa

I) 

alla sostanza non è stato attribuito un limite comunitario di esposizione sul luogo di lavoro e

II) 

il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle può dimostrare che l'uso della denominazione chimica alternativa soddisfa la necessità di fornire informazioni sufficienti per poter adottare nel luogo di lavoro le necessarie precauzioni ai fini della tutela della salute e della sicurezza e la necessità di assicurare che possano essere controllati i rischi connessi alla manipolazione della miscela, e

III) 

la sostanza è classificata esclusivamente in una o più delle seguenti categorie di pericolo:

a) 

una delle categorie di pericolo cui è fatto riferimento nella parte 2 del presente allegato;

b) 

tossicità acuta, categoria 4;

c) 

corrosione/irritazione della pelle, categoria 2;

d) 

gravi danni oculari/irritazione oculare, categoria 2;

e) 

tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 2 o 3;

f) 

tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 2;

g) 

nocivo per l'ambiente acquatico — tossicità cronica, categoria 3 o 4.

1.4.2.   Scelta della o delle denominazioni chimiche per le miscele destinate all'industria profumiera

Per le sostanze esistenti in natura possono essere utilizzate una denominazione o denominazioni chimiche del tipo «olio essenziale di...» o «estratto di ...» anziché le denominazioni chimiche dei componenti di tale olio essenziale o estratto di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b).

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