3.4. Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela
I notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione dei componenti della miscela identificati conformemente al punto 3.3.
3.4.1. Componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione
Quando i componenti di una miscela sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate di seguito, la loro concentrazione nella miscela deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume:
In alternativa alla trasmissione delle concentrazioni in percentuali esatte, può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente alla tabella 1.
Tabella 1
Intervalli di concentrazione applicabili ai componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria
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Intervallo di concentrazione del componente pericoloso contenuto nella miscela (%) |
Ampiezza massima dell’intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione |
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≥ 25 - < 100 |
5 % unità |
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≥ 10 - < 25 |
3 % unità |
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≥ 1 - < 10 |
1 % unità |
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≥ 0,1 - < 1 |
0,3 % unità |
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> 0 - < 0,1 |
0,1 % unità |
3.4.2. Altri componenti pericolosi e componenti non classificati come pericolosi
La concentrazione dei componenti pericolosi nella miscela non classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1 e dei componenti identificati non classificati come pericolosi deve essere espressa, in conformità alla tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.
Tabella 2
Intervalli di concentrazione applicabili agli altri componenti pericolosi e ai componenti non classificati come pericolosi
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Intervallo di concentrazione del componente contenuto nella miscela (%) |
Ampiezza massima dell’intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione |
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≥ 25 - < 100 |
20 % unità |
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≥ 10 - < 25 |
10 % unità |
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≥ 1 - < 10 |
3 % unità |
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> 0 - < 1 |
1 % unità |
In deroga al primo capoverso, per i componenti «profumi» di una trasmissione di gruppo che non sono classificati o che sono classificati soltanto per la sensibilizzazione della pelle di categoria 1, 1 A o 1B o per la tossicità in caso di aspirazione, i notificanti non sono tenuti a fornire informazioni sulla loro concentrazione.