1.1. Informazioni fornite per ciascuna voce
1.1. Informazioni fornite per ciascuna voce
1.1.1.1. Numeri indice
Le voci contenute nella parte 3 sono elencate in funzione del numero atomico dell’elemento più caratteristico delle proprietà della sostanza. Le sostanze organiche, data la loro varietà, sono suddivise in classi. Il numero indice di ogni sostanza è costituito da una sequenza cifrata del tipo ABC-RST-VW-Y. La sequenza ABC corrisponde al numero atomico dell’elemento chimico più caratteristico o del gruppo organico più caratteristico della molecola. RST è il numero consecutivo della sostanza nelle serie ABC. VW indica la forma di cui la sostanza viene prodotta o immessa in commercio. Y è la cifra di controllo calcolata secondo il metodo a dieci cifre ISBN. Questo numero figura nella colonna «numero indice».
1.1.1.2. Numeri CE
Il numero CE, ossia EINECS, ELINCSo NLP, è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea. Il numero EINECS può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale [EINECS ( 20 )]. Il numero ELINCS può essere ottenuto dalla Lista europea delle sostanze chimiche notificate (quale modificata) (EUR 22543 EN, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006, ISSN 1018-5593). Il numero NLP può essere ottenuto dalla lista degli «ex-polimeri» (quale modificata) (Documento, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997, ISBN 92-827-8995-0). Il numero CE è costituito da un sequenza di sette cifre del tipo XXX-XXX-X, che inizia da 200-001-8 (EINECS), da 400-010-9 (ELINCS) e da 500-001-0 (NLP). Tale numero figura nella colonna «numero indice».
1.1.1.3. Numero CAS
Per facilitare l’identificazione della voce è indicato anche il numero CAS (Chemical Abstracts Service). Si noti che il numero EINECS comprende sia le forme anidre sia le forme idrate di una sostanza, mentre spesso vi sono numerazioni CAS diverse per le due forme. Il numero CAS indicato si riferisce soltanto alla forma anidra e pertanto non descrive sempre la voce in modo altrettanto preciso del numero EINECS. Tale numero figura nella colonna «numero CAS».
1.1.1.4. ►M18 Denominazione chimica ◄
Ove possibile, le sostanze pericolose sono designate dalle rispettive denominazioni Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry). Le sostanze incluse negli elenchi EINECS, ELINCS o degli «ex polimeri» sono designate dalle denominazioni figuranti in tali elenchi. In alcuni casi sono inserite altre denominazioni, per esempio quelle usuali o comuni. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono designati, se possibile, dalle rispettive denominazioni ISO.
Le impurezze, gli additivi e altri componenti minori non sono solitamente indicati, sempreché non contribuiscano in modo rilevante alla classificazione della sostanza.
La descrizione di alcune sostanze comprende l'indicazione della purezza espressa in percentuale. Le sostanze che presentano un tenore più elevato di sostanza attiva (ad esempio un perossido organico) rispetto a detta percentuale non figurano nella parte 3 e possono presentare altre proprietà pericolose (ad esempio esplosive); tali sostanze dovrebbero essere classificate ed etichettate di conseguenza.
Quando sono indicati, i limiti di concentrazione specifici si riferiscono alla sostanza o alle sostanze figuranti alla voce. In particolare, nel caso di voci relative a miscele di sostanze o sostanze descritte con l'indicazione della purezza specifica in percentuale, i limiti si applicano alla sostanza nella forma in cui è descritta nella parte 3 e non alla sostanza pura.
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, per le sostanze elencate nella parte 3 il nome della sostanza da utilizzare sull'etichetta corrisponde a una delle designazioni figuranti in tale parte. Per alcune sostanze, a fini di identificazione, sono state aggiunte informazioni supplementari in parentesi quadra. Dette informazioni possono non figurare sull'etichetta.
Alcune voci contengono indicazioni circa le impurezze; in questi casi il nome della sostanza è seguito dalla menzione: «(contenente ≥ xx % di impurezze)». Il riferimento tra parentesi fa parte del nome della sostanza e deve figurare sull’etichetta.
1.1.1.5. Voci relative a gruppi di sostanze
La parte 3 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In questi casi le prescrizioni relative alla classificazione e all’etichettatura si applicano a tutte le sostanze a cui si riferisce la descrizione.
In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione e all’etichettatura per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze è accompagnata dalla precisazione «ad eccezione di quelle specificate altrove nel presente allegato».
In alcuni casi determinate sostanze possono essere incluse in più voci di gruppi di sostanze. In questi casi la classificazione della sostanza ricalca quella di ciascuno dei due gruppi di sostanze. Qualora siano date diverse classificazioni per lo stesso pericolo si applica la classificazione più rigorosa.
Le voci della parte 3 relative a sali (sotto qualsiasi denominazione) si riferiscono, salvo diversa indicazione, alle forme anidre e alle forme idrate.
I numeri CE o CAS non sono di solito indicati per le voci che comprendono più di quattro sostanze singole.
1.1.2. Informazioni sulla classificazione e l'etichettatura di ciascuna voce della tabella 3
1.1.2.1. Codici di classificazione
1.1.2.1.1.
Per ogni voce la classificazione si basa sui criteri esposti nell’allegato I, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, e si presentano in forma di codice indicante la classe di pericolo e la categoria o le categorie/divisioni/tipi all'interno di tale classe.
I codici della classe e categoria di pericolo utilizzati per ciascuna delle categorie/divisioni/tipi di pericolo relativi ad una classe sono indicati nella tabella 1.1.
Tabella 1.1
|
Classe di pericolo |
Codice della classe e categoria di pericolo |
|
Esplosivo |
Unst. Expl. Expl. 1.1 Expl. 1.2 Expl. 1.3 Expl. 1.4 Expl. 1.5 Expl. 1.6 |
|
Gas infiammabili |
Flam. Gas 1 A Flam. Gas 1B Flam. Gas 2 Pyr. Gas Chem. Unst. Gas A Chem. Unst. Gas B |
|
Aerosol |
Aerosol 1 Aerosol 2 Aerosol 3 |
|
Gas comburente |
Ox. Gas 1 |
|
Gas sotto pressione |
Press. Gas (*1) |
|
Liquido infiammabile |
Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 |
|
Solido infiammabile |
Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 |
|
Sostanza o miscela autoreattiva |
Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G |
|
Liquido piroforico |
Pyr. Liq. 1 |
|
Solido piroforico |
Pyr. Sol. 1 |
|
Sostanza o miscela autoriscaldante |
Self-heat. 1 Self-heat. 2 |
|
Sostanza o miscela che a contatto con l’acqua libera gas infiammabile |
Water-react. 1 Water-react. 2 Water-react. 3 |
|
Liquido comburente |
Ox. Liq. 1 Ox. Liq. 2 Ox. Liq. 3 |
|
Solido comburente |
Ox. Sol. 1 Ox. Sol. 2 Ox. Sol. 3 |
|
Perossido organico |
Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G |
|
Sostanza o miscela corrosiva per i metalli |
Met. Corr. 1 |
|
Esplosivi desensibilizzati |
Desen. Expl. 1 Desen. Expl. 2 Desen. Expl. 3 Desen. Expl. 4 |
|
Tossicità acuta |
Acute Tox. 1 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 |
|
Corrosione/irritazione cutanea |
Skin Corr. 1 Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2 |
|
Lesioni oculari gravi/irritazione oculare |
Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 |
|
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea |
|
|
Mutagenicità sulle cellule germinali |
Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2 |
|
Cancerogenicità |
Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2 |
|
Tossicità per la riproduzione |
Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact. |
|
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola |
STOT SE 1 STOT SE 2 STOT SE 3 |
|
Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta |
STOT RE 1 STOT RE 2 |
|
Pericolo in caso di aspirazione |
Asp. Tox. 1 |
|
Interferente endocrino per la salute umana |
ED HH 1 ED HH 2 |
|
Pericoloso per l’ambiente acquatico |
Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Aquatic Chronic 4 |
|
Interferente endocrino per l’ambiente |
ED ENV 1 ED ENV 2 |
|
Persistente, bioaccumulabile e tossico Molto persistente e molto bioaccumulabile |
PBT vPvB |
|
Persistente, mobile e tossico Molto persistente e molto mobile |
PMT vPvM |
|
Pericoloso per lo strato di ozono |
|
|
(*1)
V. nota U in 1.1.3. |
|
1.1.2.1.2.
Le indicazioni di pericolo che sono state attribuite conformemente all’articolo 13, lettera b), sono indicate conformemente all’allegato III. Inoltre, per talune indicazioni di pericolo, al codice a 3 cifre dell’indicazione di pericolo sono aggiunte lettere ai fini di una migliore differenziazione. Sono utilizzati i seguenti codici aggiuntivi:
|
H350i |
Può provocare il cancro se inalato. |
|
H360F |
Può nuocere alla fertilità. |
|
H360D |
Può nuocere al feto. |
|
H361f |
Sospettato di nuocere alla fertilità |
|
H361d |
Sospettato di nuocere al feto. |
|
H360FD |
Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. |
|
H361fd |
Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto. |
|
H360Fd |
Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. |
|
H360Df |
Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
1.1.2.2. Codici di etichettatura
Nella colonna relativa all’etichettatura sono indicati i seguenti elementi:
i codici con il pittogramma di pericolo di cui all’allegato V, in conformità dell'articolo 26;
il codice di avvertenza «Dgr» per «pericolo» (Danger) e «Wng» per «attenzione» (Warning), in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3;
i codici di indicazione di pericolo di cui all'allegato III, in conformità della classificazione;
i codici delle informazioni supplementari fornite a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, e delle regole precisate nell'allegato II, parte 1.
1.1.2.3. Limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)
Se differiscono dai limiti di concentrazione generici di cui all'allegato I per una determinata categoria, i limiti di concentrazione specifici (SCL) sono indicati in una colonna distinta unitamente alla classificazione interessata, utilizzando gli stessi codici di cui al paragrafo 1.1.2.1.1. Inoltre le STA armonizzate figurano nella stessa colonna della tabella 3. I limiti di concentrazione specifici e le STA armonizzate vanno utilizzati dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza. Nell'applicare una STA deve essere utilizzata la formula di additività descritta al punto 3.1.3.6 dell'allegato I. Se nel presente allegato non sono indicati limiti di concentrazione specifici per una determinata categoria, per la classificazione delle sostanze contenenti impurezze, additivi o singoli componenti o per le miscele devono applicarsi ai fini della classificazione i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I. Se mancano i valori armonizzati delle STA per la tossicità acuta, il valore corretto deve essere stabilito utilizzando i dati disponibili.
Salvo diversa indicazione, i limiti di concentrazione sono espressi da una percentuale in peso della sostanza calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
Se un fattore M è stato armonizzato per sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nelle categorie pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1, tale fattore M è riportato nella tabella 3 nella stessa colonna in cui sono riportati i limiti di concentrazione specifici. Se un fattore M per la categoria di tossicità acquatica acuta 1 ed un fattore M per la categoria di tossicità acquatica cronica 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui si trova la sua differenziazione corrispondente. Se nella tabella 3 viene indicato un solo fattore M e la sostanza è classificata nella categoria di tossicità acquatica acuta 1 e di tossicità acquatica cronica 1, tale fattore M va utilizzato dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza per i pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico usando il metodo della somma. Se nella tabella 3 non viene indicato alcun fattore M il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle definiscono un fattore M basandosi sui dati disponibili per la sostanza. Per la definizione e l'utilizzo dei fattori M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5 dell'allegato I.
1.1.3. Note associate a una voce
La nota o le note attribuite a una voce sono elencate nella colonna dal titolo «Note». Il significato delle note è il seguente:
1.1.3.1. Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze
Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull’etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3.
Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generale del tipo «composti di ...» o «sali di ...». In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.
Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse concentrazioni e richiedono pertanto una classificazione e un'etichettatura diverse poiché i pericoli variano in funzione della concentrazione.
Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla nota B è utilizzata una denominazione generale del tipo: «acido nitrico...%».
In questo caso il fornitore deve indicare sull’etichetta la concentrazione della soluzione in percentuale. La concentrazione espressa in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo altra indicazione.
Alcune sostanze organiche possono essere commercializzate sia in forma isomerica specifica sia come miscela di più isomeri.
In questo caso, il fornitore deve specificare sull'etichetta se la sostanza è un isomero specifico o una miscela di isomeri.
Alcune sostanze che tendono spontaneamente alla polimerizzazione o alla decomposizione sono generalmente immesse sul mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma che sono elencate nella parte 3.
Tuttavia tali sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore deve specificare sull’etichetta il nome della sostanza seguito dalla dicitura «non stabilizzata».
▼M15 —————
Questa sostanza può contenere stabilizzanti. Se lo stabilizzante modifica le caratteristiche di pericolosità della sostanza, indicate dalla classificazione riportata nella parte 3, la classificazione e l’etichettatura devono essere effettuate in base alle regole per la classificazione e l’etichettatura delle miscele pericolose.
La sostanza può essere immessa sul mercato in forma esplosiva, nel qual caso deve essere valutata utilizzando metodi di prova appropriati. La classificazione e l'etichettatura devono corrispondere alle proprietà esplosive.
▼M2 —————
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo.
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403.
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 («Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetil solfossido», Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzo[a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si conosca l’intero iter di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena, nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo.
Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno eccetto per le fibre il cui diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza (DMGPL) meno due errori standard geometrici risulta superiore a 6 μm, misurato in conformità del metodo di prova A.22 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ( *4 ).
Per questa sostanza non è obbligatoria l'etichetta prescritta all'articolo 17 (cfr. punto 1.3 dell'allegato I) (tabella 3).
Questa sostanza può essere immessa sul mercato in una forma che non presenta i pericoli fisici indicati dalla classificazione nella voce della parte 3 . Se i risultati delle prove realizzate secondo il metodo o i metodi di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento dimostrano che la forma specifica della sostanza immessa sul mercato non presenta tale proprietà fisica o tali pericoli fisici, la sostanza è classificata in base al risultato o ai risultati di tale prova o tali prove. Le informazioni pertinenti, compreso un riferimento al metodo o ai metodi delle prove devono essere incluse nella scheda dei dati di sicurezza.
Al momento dell'immissione sul mercato, i gas vanno classificati «Gas sotto pressione» in uno dei gruppi pertinenti: gas compresso, gas liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è confezionato e pertanto va attribuito caso per caso. Sono assegnati i seguenti codici:
Gli aerosol non vanno classificati come gas sotto pressione (cfr. allegato I, parte 2, punto 2.3.2.1, nota 2).
Quando la sostanza deve essere immessa sul mercato in forma di fibre (diametro < 3 μm, lunghezza > 5 μm e rapporto d’aspetto ≥ 3:1) o particelle che soddisfano i criteri relativi alle fibre dell’OMS o in forma di particelle aventi una chimica della superficie modificata, le proprietà pericolose devono essere valutate a norma del titolo II del presente regolamento, per accertare se debbano essere applicate una categoria superiore (Carc. 1B o 1 A) e/o vie aggiuntive di esposizione (via orale o cutanea)
È stato osservato che il pericolo di cancerogenicità della sostanza sorge quando il quantitativo di polveri respirabili inalato è tale da compromettere in misura significativa i meccanismi polmonari di espulsione delle particelle.
La presente nota mira a descrivere la particolare tossicità della sostanza e non costituisce un criterio di classificazione a norma del presente regolamento.
La classificazione delle classi di pericolo di cui alla presente voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà pericolose di qualsiasi sostanza della presente voce dipendono inoltre dalle proprietà della parte della sostanza che non è comune a tutte le sostanze del gruppo. Queste ultime devono essere valutate per accertare se per la o le classi di pericolo della voce possano applicarsi classificazioni più rigorose (ossia una categoria superiore) o la stessa classificazione con un ambito di applicazione più ampio (ulteriore differenziazione, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo).
1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all’etichettatura delle miscele
Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
La concentrazione indicata di isocianato rappresenta la percentuale in peso del monomero libero, calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
La concentrazione indicata è espressa in percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in acqua, calcolata in rapporto al peso totale della miscela.
I limiti di concentrazione delle miscele gassose sono espressi in percentuale volume/volume.
Le leghe contenenti nichel sono classificate sensibilizzanti della pelle quando rilascino tassi superiori a 0,5 μg Ni/cm2/settimana misurati secondo il metodi di prova conformi alle norme europee EN 1811.
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %.
Si applica la classificazione armonizzata come mutageno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore all’1 %.
La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è ≥ 0,3 %.
La classificazione delle miscele come sostanze tossiche per la riproduzione è necessaria se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze di cui alla presente voce nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore al limite di concentrazione generico applicabile per la categoria assegnata o a un limite di concentrazione specifico indicato nella presente voce.